Legislator · Canton Basilea Campagna · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
144.12 CH-BL

§ 17 Regolamento d'organizzazione della Direzione dei lavori pubblici e della protezione dell'ambiente - Direzione e Organizzazione

Le Autorità - Ufficio per la Protezione Ambientale e l'Energia
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (24 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 17 Ordinamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale · Direzione e Organizzazione

1. La direttrice o il direttore dell'ufficio è la presidente o il presidente della direzione dell'Ufficio per la protezione dell'ambiente e l'energia. La vice direttrice o il vice direttore, così come le direttrici e i direttori delle divisioni, sono membri della direzione.

2. Alla direzione è affiancata la direttrice o il direttore dell'amministrazione per il supporto amministrativo.

3. L'Ufficio per la protezione dell'ambiente e l'energia è articolato nelle seguenti unità funzionali

a. Ufficio di staff dell'amministrazione;

b. Divisione Acqua e Geologia;

c. Divisione Energia;

d. Divisione Siti contaminati e Sviluppo sostenibile;

e. Divisione Gestione delle risorse e Impianti;

f. * Divisione Prevenzione degli incidenti rilevanti e Prodotti chimici;

g. * Divisione Aria e Clima.

← § 16 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale Regolamento d'organizzazione della Direzione dei lavori pubblici e della protezione dell'ambiente - Struttura della Direzione § 18 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Tutela Ambientale →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →