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144.12 CH-BL

§ 21 Regolamento d'organizzazione della Direzione dei lavori pubblici e della protezione dell'ambiente - Direzione e Organizzazione

Gli Uffici - Ufficio Edilizia Pubblica
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§ 21 Regolamento di Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale — Direzione e Organizzazione

1. La direttrice o il direttore dell'ufficio conduce l'Ufficio Edilizia Pubblica come architetta o architetto cantonale. Essa o esso, insieme alla sua vice direttrice o al suo vice direttore, costituisce la direzione dell'ufficio.

2. La direttrice o il direttore dell'ufficio, la vice direttrice o il vice direttore, nonché le direttrici e i direttori delle divisioni costituiscono la direzione generale dell'Ufficio Edilizia Pubblica. La presidenza è assunta dalla direttrice o dal direttore dell'ufficio.

3. Alla direzione generale è associata, per il supporto amministrativo, l'assistente dell'architetta o dell'architetto cantonale.

4. L'Ufficio Edilizia Pubblica si articola nelle seguenti unità funzionali

a. Divisione Gestione del Portafoglio (PFM)

1. Settore Circolazione Immobiliare;

2. Settore Gestione Strategica del Portafoglio;

3. Settore Necessità di Sviluppo Progetti;

b. Divisione Gestione Progetti e Costruzioni (PBM)

1. Settore Progettazione;

2. Settore Realizzazione;

c. Divisione Gestione Strutture e Immobili (OIM)

1. Settore Amministrazione Immobiliare;

2. Settore Tecnica degli Edifici;

3. Settore Manutenzione;

4. Settore Arredi;

5. Settore Operativo;

d. Divisione Supporto (SUP)

1. Settore Amministrazione;

2. Settore Operazioni di Disegno;

3. Ufficio per la Garanzia della Qualità.

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