§ 21 Regolamento d'organizzazione della Direzione dei lavori pubblici e della protezione dell'ambiente - Direzione e Organizzazione
§ 21 Regolamento di Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale — Direzione e Organizzazione
1. La direttrice o il direttore dell'ufficio conduce l'Ufficio Edilizia Pubblica come architetta o architetto cantonale. Essa o esso, insieme alla sua vice direttrice o al suo vice direttore, costituisce la direzione dell'ufficio.
2. La direttrice o il direttore dell'ufficio, la vice direttrice o il vice direttore, nonché le direttrici e i direttori delle divisioni costituiscono la direzione generale dell'Ufficio Edilizia Pubblica. La presidenza è assunta dalla direttrice o dal direttore dell'ufficio.
3. Alla direzione generale è associata, per il supporto amministrativo, l'assistente dell'architetta o dell'architetto cantonale.
4. L'Ufficio Edilizia Pubblica si articola nelle seguenti unità funzionali
a. Divisione Gestione del Portafoglio (PFM)
1. Settore Circolazione Immobiliare;
2. Settore Gestione Strategica del Portafoglio;
3. Settore Necessità di Sviluppo Progetti;
b. Divisione Gestione Progetti e Costruzioni (PBM)
1. Settore Progettazione;
2. Settore Realizzazione;
c. Divisione Gestione Strutture e Immobili (OIM)
1. Settore Amministrazione Immobiliare;
2. Settore Tecnica degli Edifici;
3. Settore Manutenzione;
4. Settore Arredi;
5. Settore Operativo;
d. Divisione Supporto (SUP)
1. Settore Amministrazione;
2. Settore Operazioni di Disegno;
3. Ufficio per la Garanzia della Qualità.