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144.12 CH-BL

§ 25 Regolamento d'organizzazione della Direzione dei lavori pubblici e della protezione dell'ambiente - Compiti

Gli Uffici - Ufficio della Costruzione Stradale
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§ 25 Regolamento di Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale · Compiti

1. L'Ufficio delle Costruzioni Sotterranee adempie i compiti trasferiti alla Direzione nei settori della mobilità, delle infrastrutture di trasporto, dell'ingegneria idraulica e dei veicoli dell'amministrazione cantonale.

2. All'Ufficio delle Costruzioni Sotterranee sono affidati in particolare i seguenti compiti

a. Elaborare specifiche parti del piano direttore e dei piani di utilizzazione (progetti edilizi) per l'infrastruttura di trasporto cantonale e i corsi d'acqua;

b. Eseguire rilevamenti sul traffico stradale, elaborare basi tecniche del traffico e sviluppare misure per le infrastrutture di trasporto finalizzate a migliorare il flusso del traffico e aumentare la sicurezza stradale;

c. Condurre rilevamenti idrologici, elaborare basi per l'ingegneria idraulica e sviluppare misure per migliorare la protezione dalle inondazioni e continuare le rivitalizzazioni;

d. Pianificare, realizzare, mantenere e conservare le strade cantonali (incluse le strade ad alte prestazioni cantonali);

e. Pianificare e realizzare percorsi ciclabili cantonali come reti di piste ciclabili per l'uso quotidiano ai sensi della legge federale sulle piste ciclabili (legge sulle piste ciclabili) del 18 marzo 2022;

f. Pianificare, realizzare e mantenere (rinnovare e modificare) l'infrastruttura di trasporto per il trasporto pubblico su strada e su rotaia (ferrovie locali);

g. Pianificare, realizzare e mantenere i corsi d'acqua pubblici;

h. Relazioni specialistiche sulle domande di costruzione, pianificazioni dell'uso del suolo e mutazioni fondiarie in relazione alle infrastrutture di trasporto e ai corsi d'acqua esistenti e pianificati;

i. Rilasciare autorizzazioni in relazione all'uso speciale delle strade cantonali e dei corsi d'acqua;

j. Consulenza specialistica e interventi come operazioni tecniche in caso di eventi per le strutture delle strade cantonali (incluse le strade cantonali ad alte prestazioni) e dei corsi d'acqua nell'ambito della protezione della popolazione cantonale;

k. Valutare, approvvigionare e gestire la flotta di veicoli dell'amministrazione cantonale.

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