Legislator · Canton Basilea Campagna · Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
144.12 CH-BL

§ 19 Regolamento d'organizzazione della Direzione dei lavori pubblici e della protezione dell'ambiente - Direzione e Organizzazione

Le Autorità - Ispettorato Edilizio
Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (24 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

§ 19 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale · Direzione e Organizzazione

1. La direttrice o il direttore conduce l'ispettorato edilizio. Essa o esso forma, insieme alla sua vice direttrice o al suo vice direttore, la direzione dell'ufficio.

2. La direttrice o il direttore, la vice direttrice o il vice direttore, nonché le direttrici e i direttori dei dipartimenti costituiscono la direzione operativa dell'ispettorato edilizio. Il loro presidente è la direttrice o il direttore del servizio.

3. L'ispettorato edilizio è suddiviso nei seguenti dipartimenti

a. Servizi Centrali (escluse le funzioni centralizzate superiori nell'amministrazione del personale e contabilità e nell'IT);

b. Diritto e Esecuzione;

c. Dipartimento Edilizio I;

d. Dipartimento Edilizio II.

← § 18 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Tutela Ambientale Regolamento d'organizzazione della Direzione dei lavori pubblici e della protezione dell'ambiente - Struttura della Direzione § 20 Regolamento del Servizio della Direzione Edilizia e Protezione Ambientale →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →