Legislator · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
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172.212 BEZV CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali (BEZV)

51 Articles / Provisions · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (51)

§ 1 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 2 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 3 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 4 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 5 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 6 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 7 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 8 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 9 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 10 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 11 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 12 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 13 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 14 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 15 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 16 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 17 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 18 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 19 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 20 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 21 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 22 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 23 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 24 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 24A Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 25 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 26 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 26A Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 27 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 27A Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 27B Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 27C Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 28 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 29 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 30 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 30A Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 31 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 32 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 33 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 34 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 35 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 36 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 38 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 39 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 40 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 41 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 42 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 42A Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 42B Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 42C Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000 § 43 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000

Statutory Text (51 Provisions)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 17 Tributi Pubblici » 172 Tasse Cantonali

1. Ambito di applicazione

1 Il presente regolamento si applica alla riscossione delle imposte, delle imposte

supplementari, delle multe e delle spese previste dalla legge tributaria.

2 La riscossione delle imposte alla fonte, delle imposte sugli utili immobiliari e delle

tasse sui giochi d'azzardo, nonché delle imposte supplementari ad esse correlate, è

disciplinata separatamente.

3 La riscossione delle spese giudiziarie nella procedura di determinazione, nonché

delle multe e delle spese per reati fiscali, è retta dalle disposizioni delle norme

sull'amministrazione della giustizia.

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2. Unione Domestica Registrata

La posizione dei partner registrati ai sensi della legge federale sulle unioni

domestiche registrate corrisponde in questa ordinanza a quella dei coniugi.

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3. Competenze

a) Comuni

1 I Comuni riscuotono le imposte cantonali, distrettuali, comunali e delle Chiese

periodiche, nonché le imposte suppletorie, le multe per sottrazione d’imposta e

le spese ad esse connesse.

2 Singoli Comuni sono autorizzati a trasferire la riscossione ad altri Comuni me-

diante accordo.

3 Le restanti imposte, imposte suppletorie, multe e spese sono riscosse dal Can-

tone.

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b) Autorità di riferimento

I Consigli comunali e il Consiglio di Stato esercitano la vigilanza sulla riscossione

secondo la presente ordinanza e sugli organi di riscossione.

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c) Organi di riscossione

1 Il Consiglio comunale designa l'ufficio incaricato della riscossione e ne dà

comunicazione al Dipartimento delle finanze.

2 L'Ufficio delle finanze è competente per i compiti di riscossione del Cantone.

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4. Creditori dei crediti da riscuotere

1 Creditori dei crediti da riscuotere secondo la presente ordinanza sono

a) per imposte, imposte suppletive e multe in caso di evasione fiscale perfezionata

il Cantone e i relativi distretti, comuni e parrocchie in proporzione delle

aliquote fiscali;

b) per spese procedurali e altre multe il Cantone.

2 Gli enti legittimati sono rappresentati nella procedura di riscossione dagli

organi di riscossione.

3 In casi particolari, il Dipartimento delle finanze può disporre la rappresentanza

degli organi di riscossione competenti da parte dell'Ufficio delle finanze.

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5. Compiti degli organi di riscossione

1 Gli organi di riscossione sono responsabili della corretta riscossione e del

tempestivo versamento delle imposte, imposte suppletive, multe e spese.

2 L'Ufficio delle finanze è competente per la gestione degli attestati di carenza.

Esso esercita i diritti dei creditori indicati negli attestati di carenza.

3 Compiti particolari possono essere trasferiti a terzi anche con l'approvazione del

Dipartimento delle finanze. In questi casi, le autorità di riscossione devono

assicurare il rispetto della legalità e della proporzionalità delle azioni di

riscossione.

4 I provvedimenti necessari nel procedimento di riscossione e di esecuzione sono

emessi dagli organi di riscossione. Restano riservate le disposizioni divergenti.

5 Se i provvedimenti degli organi di riscossione sono collegati a provvedimenti di

responsabilità ai sensi dell'art. 125 cpv. 2 della legge tributaria, la loro

impugnazione è regolata esclusivamente dalle disposizioni sull'impugnazione

dei provvedimenti di tassazione.

6 Gli organi di riscossione sono autorizzati a consultare tutti gli atti utili e a

richiedere informazioni presso le autorità di cui agli artt. 131 e 132 della legge

tributaria e altri organi di riscossione.

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6. Dipartimento delle finanze

Il Dipartimento delle finanze impartisce istruzioni per una corretta e uniforme

riscossione.

II. Fatturazione e procedura di riscossione

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1. Tipi di fatture

1 La riscossione delle imposte periodiche avviene mediante fatture provvisorie

e fatture definitive.

2 La riscossione delle imposte non periodiche, delle imposte suppletive, delle multe e delle spese

avviene mediante semplici fatture.

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2. Base di calcolo

a) Imposte periodiche

1 Di regola, la base di calcolo delle fatture provvisorie per le imposte periodiche

è costituita dai fattori fiscali dell'ultima dichiarazione d'imposta o dell'ultima

tassazione con forza di legge. Una fattura provvisoria viene modificata se

si manifestano scostamenti significativi nei fattori fiscali previsti.

2 In caso di trasferimento di domicilio, gli organi di riscossione effettuano i

necessari accertamenti per la fattura provvisoria.

3 Le fatture definitive sono allestite sulla base delle decisioni di tassazione.

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b) Imposte non periodiche

Le imposte non periodiche sono fatturate sulla base di decisioni di tassazione.

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c) Imposte suppletive, multe e spese

Le imposte suppletive, le multe e le spese vengono fatturate secondo le disposizioni o le decisioni che le stabiliscono.

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d) Aliquota fiscale per le persone giuridiche

1 Per le persone giuridiche ai sensi del § 54 della legge tributaria, l'aliquota fiscale per

le imposte parrocchiali è determinata in proporzione al numero dei membri delle

due Chiese cantonali residenti nel rispettivo comune. La data di riferimento

determinante è il 31 dicembre degli anni civili pari. Le percentuali sono valide

rispettivamente per l'anno civile pari successivo alla data di riferimento e per l'anno

civile dispari seguente.

2 Il Dipartimento delle finanze stabilisce le percentuali dei membri delle confessioni

applicabili ai sensi del cpv. 1 mediante ordinanza generale con pubblicazione nel Foglio ufficiale.

3 Le persone giuridiche che perseguono scopi confessionali devono corrispondere

le imposte parrocchiali esclusivamente secondo l'aliquota fiscale della parrocchia

di tale confessione.

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3. Fatturazione

a) Imposte periodiche

1 Le imposte periodiche per il periodo fiscale che termina nell'anno civile ven-

gono fatturate al 1° giugno dell'anno civile corrente. Sono fatti salvi nuovi

conteggi provvisori secondo l'articolo 10 capoverso 1.

2 Se l'obbligo fiscale inizia dopo il 1° giugno, la fatturazione deve avvenire il

più presto possibile, al più tardi dopo la ricezione della dichiarazione fiscale.

3 Le fatture di conguaglio devono essere emesse entro 60 giorni dalla spedizione

delle decisioni o dei giudizi. In caso di cessazione dell'obbligo fiscale nel Cantone,

la fatturazione deve avvenire immediatamente.

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b) Imposte non periodiche, imposte suppletive, multe e spese

1 Le imposte non periodiche devono essere fatturate contestualmente all'invio della

decisione di tassazione; le imposte suppletive, le multe e le spese contestualmente alle

decisioni o sentenze che le stabiliscono.

2 Le imposte suppletive, le multe e le spese riscosse dai Comuni devono essere fatturate

entro 15 giorni lavorativi dall'invio delle decisioni o sentenze che le stabiliscono.

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4. Scadenze e termini di pagamento

a) Imposte periodiche

1 Le imposte periodiche scadono il 30 novembre dell’anno civile in cui termina il

periodo fiscale. Le imposte devono essere pagate entro 30 giorni dalla sca-

denza.

2 I contribuenti possono pagare le imposte in tre rate uguali. La prima rata deve

essere pagata entro il 31 ottobre, la seconda entro il 31 dicembre e l’ultima

entro il 28 febbraio.

3 Se le rate non vengono pagate puntualmente, la scadenza e il termine di pa-

gamento per l’intera pretesa fiscale fatturata sono determinati secondo il cpv. 1.

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b) Imposte non periodiche

Le imposte non periodiche scadono al momento del pagamento o dell'ac-

credito della prestazione imponibile e devono essere versate entro 60 giorni dalla fatturazione.

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c) Imposte suppletive, multe e spese

1 Le imposte suppletive scadono il 31 dicembre dell'anno civile in cui termina il

periodo fiscale. Le multe e le spese scadono al momento della loro prima notifica.

2 I crediti devono essere saldati entro 60 giorni dalla data della fattura.

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d) Casi speciali

I crediti da riscuotere ai sensi della presente ordinanza scadono in ogni caso

immediatamente per il pagamento

a) nel giorno in cui la persona imponibile, che intende lasciare il Paese in modo

permanente, compie atti preparatori per l'espatrio;

b) con la domanda di cancellazione dal registro di commercio di una persona

giuridica imponibile;

c) nel momento in cui la persona imponibile estera rinuncia alla propria

attività commerciale o alla propria partecipazione a un'attività commerciale

nazionale, alla propria stabile organizzazione nazionale, al proprio fondo

nazionale o ai propri crediti garantiti da fondi nazionali;

d) all'apertura del fallimento della persona imponibile;

e) alla morte della persona imponibile.

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5. Sospensione del pagamento

Il procedimento di opposizione e reclamo sospende l'incasso delle imposte supplementari, delle multe e delle spese. Per il resto, i crediti devono essere pagati anche prima della loro fissazione definitiva.

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6. Deduzione dello sconto

1 I contribuenti hanno diritto a una deduzione dello sconto se pagano comple-

tamente l'importo fiscale fatturato per l'anno civile corrente entro il 1° luglio.

2 Nessuna deduzione dello sconto è concessa per le fatture

a) per imposte periodiche che scadono, conformemente all'art. 19 lett. a ed e,

in caso di partenza e di decesso della persona imponibile;

b) per imposte non periodiche;

c) per conguagli fiscali di anni precedenti, imposte posteriori, multe e spese.

3 La deduzione dello sconto è fissata annualmente dal Consiglio di Stato e pub-

blicata nel Bollettino ufficiale.

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7. Interessi

a) Interessi remunerativi

1 Gli importi d’imposta versati in eccesso in base a una fattura devono essere

remunerati d’ufficio a favore del contribuente. Sono eccettuati gli importi da

rimborsare in base al diritto sulla doppia imposizione intercantonale.

2 L’interesse remunerativo deve essere calcolato dal giorno del pagamento

dell’imposta (valuta di accredito) fino al rimborso, ma per le imposte dovute

periodicamente non prima del 1° luglio dell’anno civile in cui termina il periodo

fiscale. Resta riservata la remunerazione degli interessi nei casi previsti dall’art. 19.

3 Il tasso degli interessi remunerativi è fissato annualmente dal Consiglio di

Governo e pubblicato nel Bollettino Ufficiale.

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b) Interessi di mora

1 Sulle imposte, multe e spese fatturate che non sono pagate entro la fine dei

termini di pagamento ordinari, si calcola un interesse di mora dal giorno

seguente fino al pagamento.

2 Sulle imposte suppletive, gli interessi di mora decorrono 60 giorni dopo la

scadenza del periodo fiscale o, per le persone giuridiche, 60 giorni dopo la

scadenza dell'anno civile in cui termina il periodo fiscale.

3 Gli interessi di mora sono fatturati con l'importo del credito o solo dopo il

suo incasso.

4 Il tasso degli interessi di mora è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato

e pubblicato nel Bollettino ufficiale.

5 In caso di concessione di agevolazioni di pagamento, si può rinunciare alla

riscossione degli interessi di mora.

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8. Lieve entità

1 Imposte e domande supplementari d'imposta non sono riscosse se il loro

ammontare complessivo non supera i 25 franchi. Il Dipartimento delle finanze

può prevedere delle eccezioni.

2 Imposte suppletorie, multe e spese sono sempre riscosse.

3 Crediti d'imposta derivanti da un conteggio finale, inclusi gli interessi di rimune-

razione, di importo non superiore a 30 franchi, sono accreditati senza altra co-

municazione del contribuente. Gli interessi sono remunerati ancora per 10 gior-

ni dalla data di emissione del conteggio finale.

4 Sono riservate le compensazioni con altri crediti.

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9. Modalità di pagamento

1 Le fatture degli organi di riscossione devono essere saldate tramite bonifico bancario o postale in franchi svizzeri.

2 I pagamenti in contanti non sono accettati dagli organi di riscossione.

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10. Compensazione e rimborso d'imposta

a) Disposizioni generali

1 Con la fatturazione finale devono essere compensate tutte le pretese di

rimborso fiscale e le pretese tributarie di tutti gli enti pubblici aventi diritto

all'imposta nel Cantone. Nella misura in cui la compensazione non sia

possibile, si procede a un rimborso, fatta salva l'applicazione dell'art. 24

par. 3. Restano impregiudicate ulteriori compensazioni con altri crediti.

2 Il Dipartimento delle finanze disciplina il rimborso fino alla presentazione

di una fatturazione finale.

3 I contribuenti sono tenuti a informare senza indugio gli organi di riscossione

in merito a cambiamenti nelle circostanze di fatto (separazione, conto di

pagamento, ecc.). In caso di omissione, essi sopportano le conseguenze

giuridiche negative.

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b) In caso di coniugi divorziati o separati

1 Gli organi di riferimento possono derogare al rimborso paritetico di cui al

§ 192 cpv. 1 StG sulla base di un accordo sottoscritto da entrambi i coniugi.

2 I crediti d'imposta sono in primo luogo compensati con fatture provvisorie o

fatture definitive destinate a entrambi i coniugi, il resto per metà ciascuno

con fatture provvisorie o fatture definitive destinate a ogni coniuge.

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c) Rimborso su richiesta di persone giuridiche

1 Le persone giuridiche possono presentare un'istanza di rimborso dei loro cre-

diti d'imposta ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 e 2 all'autorità di riscossione compe-

tente.

2 L'autorità di riscossione decide sull'istanza secondo il suo doveroso apprezza-

mento, basandosi sul comportamento di pagamento precedente della richie-

dente.

3 Se l'autorità di riscossione accoglie l'istanza, essa impone un blocco della com-

pensazione. Questo rimane valido fino alla revoca da parte della richiedente o

dell'autorità di riscossione.

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11. Agevolazioni di pagamento

1 Le agevolazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 189 della legge tributaria

devono essere concordate per iscritto tra gli organi di riferimento

e i debitori. Con le agevolazioni di pagamento devono essere disciplinate

anche le condizioni per la loro revoca.

2 Le rateizzazioni, di regola, non devono estendersi per un periodo superiore

a un anno.

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12. Concordato giudiziale

1 Il tribunale decide in merito a una richiesta di attuazione di un concordato giudiziale.

2 Gli organi di riferimento decidono se intendono approvare un concordato ai sensi dell'articolo 305 LEF.

3 Se il tribunale approva il concordato, le imposte, nella misura in cui è stato concesso un concordato, si considerano condonate.

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13. Concordato extragiudiziale e risanamento privato consensuale

dei debiti

1 Gli organi di riscossione decidono in merito alla partecipazione all'esecuzione di un concordato extragiudiziale o di un risanamento privato consensuale dei debiti ai sensi degli articoli 333 e seguenti della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), indipendentemente dall'ammontare del credito fiscale.

2 Salvo che importanti motivi giustifichino un'eccezione, gli organi di riscossione possono acconsentire a un concordato extragiudiziale se

a) la maggioranza degli altri creditori di pari grado vi acconsente,

b) i crediti rappresentati da questi creditori costituiscono almeno la metà dell'ammontare totale dei crediti di terza classe (art. 219 LEF), e

c) a tutti i creditori di terza classe è offerto, in linea di principio, un pagamento (dividendo) percentualmente di pari entità.

3 I risanamenti privati consensuali dei debiti possono essere approvati alle stesse condizioni del concordato extragiudiziale.

4 La parte non coperta dell'importo fiscale si considera condonata.

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14. Riacquisto di attestati di carenza

1 L'Ufficio delle finanze è competente per il riacquisto di attestati di carenza. I

principi di condono non sono applicabili.

2 La parte non coperta dell'importo fiscale si considera condonata.

III. Procedura di esecuzione e garanzia fiscale

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1. Procedura di richiamo

1 Qualora imposte, imposte suppletive, multe e spese non siano pagate in tempo

utile, le persone morose devono essere richiamate per iscritto entro 20 giorni,

assegnando loro un termine di 14 giorni.

2 Se il richiamo rimane senza esito, si procede senza indugio a un secondo

sollecito con analoga fissazione del termine, con la comminatoria del

procedimento d'esecuzione.

3 Rimane riservato il § 29 cpv. 3.

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2. Procedure esecutive e fallimentari

a) Introduzione dell'esecuzione e procedura di diffida

1 Per crediti fondati su una decisione o una sentenza passata in giudicato e per i

quali i termini di pagamento sono scaduti, deve essere avviata l'esecuzione.

2 In caso di esecuzione, viene riscossa una tassa d'incasso da 50 a 300 franchi.

3 L'esecuzione è di regola preceduta da una procedura di diffida. A quest'ultima si

può in particolare rinunciare in caso di urgenza o qualora i debitori non abbiano

domicilio in Svizzera o beni a loro appartenenti siano oggetto di sequestro.

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b) Introduzione dell'esecuzione prima del passaggio in giudicato dell'obbligo di pagamento

Nel caso di emissione di una fattura, la via dell'esecuzione può essere intrapresa prima del passaggio in giudicato dell'obbligo di pagamento. Se viene sollevata opposizione (Rechtsvorschlag), le autorità di tassazione e di ricorso o le istanze giudiziarie possono, su richiesta, concedere in via definitiva la provvisoria esecuzione (definitive Rechtsöffnung) per l'ammontare dell'importo fiscale oggetto dell'esecuzione, contestualmente alle decisioni di merito o alle sentenze da adottare.

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c) Continuazione dell'esecuzione

1 Le esecuzioni di crediti nei confronti di persone fisiche sono continuate per la

via del pignoramento. Il capoverso 2 rimane riservato.

2 Le esecuzioni di crediti nei confronti di titolari di ditte individuali, soci di

società in nome collettivo, soci illimitatamente responsabili di una società in

accomandita, membri dell'amministrazione di società in accomandita per azioni

o nei confronti di persone giuridiche iscritte nel registro di commercio ai sensi

dell'articolo 39 capoverso 1 della legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecu-

zione e sul fallimento (LEF), sono continuate per la via del fallimento.

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d) Rinuncia all'escussione

1 Si può prescindere dall'escussione o rinunciare alla continuazione di un'escus-

sione se questa, in considerazione della situazione economica del debitore o per

ragioni giuridiche, si rivelerebbe manifestamente infruttuosa.

2 Alle medesime condizioni si può rinunciare all'introduzione o alla continua-

zione di un'escussione contro persone responsabili in solido o coobbligate.

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e) Gestione degli attestati di carenza

1. I crediti da attestati di carenza non sono cedibili.

2. Essi devono essere periodicamente verificati quanto alla loro esigibilità. Sono eccettuati gli attestati di carenza di fallimento nei confronti di persone giuridiche ai sensi del § 30a cpv. 2.

3. Gli attestati di carenza e i relativi atti esecutivi devono essere conservati separatamente. I crediti da attestati di carenza vengono iscritti in un registro separato.

4. I crediti per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza, o per i quali un'esecuzione non è stata avviata o continuata, devono essere ammortizzati come inesigibili. Essi non si considerano condonati.

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3. Garanzia

a) Ordinanza di garanzia

1 Qualora siano soddisfatti i presupposti per una garanzia fiscale ai sensi dell'art. 195 StG,

le autorità di riscossione possono, anche prima dell'accertamento definitivo dell'importo

dell'imposta, ordinare in qualsiasi momento e con indicazione del motivo l'immediata costituzione

di una garanzia per l'importo presumibilmente dovuto.

2 Obbligata alla costituzione della garanzia ai sensi dell'art. 198 StG è la persona che

aliena l'immobile, qualora la mediazione sia avvenuta su suo incarico, altrimenti la

persona acquirente. La garanzia può essere richiesta in qualsiasi momento e con effetto immediato.

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b) Esecuzione

Qualora la persona obbligata a prestare garanzia non fornisca la sicurezza entro il termine stabilito, occorre promuovere un'esecuzione per prestazioni di garanzia o far iscrivere un sequestro.

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c) Garanzie non rivendicate

1 Se per le imposte garantite esiste un’accertamento, un importo di garanzia

eccedente può essere utilizzato, mediante compensazione, per coprire altri crediti

da riscuotere ai sensi del presente regolamento.

2 In tal caso, la dichiarazione di compensazione per tutti i comuni del Cantone

viene effettuata per iscritto dagli organi di riscossione che hanno disposto la garanzia.

3 I crediti derivanti da garanzie, non rivendicati e non compensati, devono essere

rimborsati con un calcolo degli interessi.

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4. Arresto

1 Con l'emissione di un provvedimento di garanzia può essere contemporaneamente disposto l'arresto sui beni della persona obbligata alla garanzia. Il provvedimento di garanzia vale, indipendentemente dalla sua forza giuridica, come decreto di sequestro ai sensi dell'art. 274 LEF.

2 Gli organi di riscossione trasmettono all'ufficio di esecuzione competente per l'esecuzione dell'arresto un doppio del provvedimento di garanzia con l'invito a sottoporre ad arresto i beni indicati della persona obbligata alla garanzia fino alla completa copertura dell'importo da garantire.

3 L'arresto deve essere proseguito mediante l'introduzione dell'esecuzione entro 10 giorni dalla notifica dell'atto di arresto. Se esiste già un provvedimento di tassazione, di responsabilità o di garanzia passato in giudicato, l'esecuzione contro il contribuente deve essere introdotta contemporaneamente all'invito di disporre l'arresto.

IV. Procedura di liquidazione tra enti pubblici

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1. Liquidazione e rimessa delle imposte

1 L'Ufficio delle finanze invia alle collettività la liquidazione delle imposte al più

tardi entro il 15° giorno del mese successivo. Tale liquidazione indica le imposte

incassate dalla collettività interessata e l'importo da versare per l'imposta

cantonale, distrettuale, comunale e della chiesa.

2 L'Ufficio delle finanze versa le imposte incassate alle collettività aventi diritto

mensilmente e proporzionalmente al più tardi entro l'ultimo giorno del

mese successivo. Può effettuare pagamenti in acconto supplementari.

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2. Imposte non periodiche, imposte suppletive, multe e spese

Il Dipartimento delle finanze disciplina la procedura di rendicontazione delle imposte

non periodiche, nonché di tutte le imposte suppletive, multe e spese.

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3. Costi e indennità nella procedura di riscossione

1 Le spese della procedura di riscossione sono a carico dell'ente pubblico che

provvede alla riscossione. Il Dipartimento delle finanze disciplina le eccezioni.

2 Le tasse di incasso, le indennità e i rimborsi delle spese nella procedura di

riscossione spettano all'ente pubblico che provvede alla riscossione.

3 I Comuni hanno diritto, nei confronti dei Distretti e delle Parrocchie per le quali

provvedono alla riscossione, a un'indennità forfettaria annuale per ogni

persona o famiglia soggetta all'imposta. Il diritto all'indennità per le famiglie con

appartenenze confessionali diverse sussiste nei confronti di ogni Parrocchia.

4 Il Consiglio di Stato fissa le indennità forfettarie per i diversi enti pubblici.

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4. Diritto di controllo

1 I Comuni sono autorizzati, nella misura necessaria, a prendere visione del

rendiconto dell'Ufficio delle finanze che li riguarda.

2 Il Dipartimento delle finanze esercita il diritto di controllo per il Cantone.

V. Disposizioni finali

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1. Abrogazione del diritto previgente

I seguenti decreti sono abrogati

a) Ordinanza sull'incasso delle imposte del 21 ottobre 1968;

b) Ordinanza sulla riscossione delle imposte presso le persone giuridiche del 7 febbraio 1995.

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2. Disposizioni transitorie

a) Revisione parziale 2020

Le nuove disposizioni si applicano per la prima volta a tutte le imposte fatturate dopo il 31 dicembre 2020.

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b) Revisione parziale 2022

La disposizione dell'articolo 26a si applica a tutte le procedure di riscossione fiscale a

partire dall'anno 2023.

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c) Revisione parziale 2024

Le disposizioni dei §§ 7 cpv. 2 e 27c cpv. 1 si applicano a partire dal 1° gennaio 2025

a tutti gli attestati di carenza non ancora prescritti.

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3. Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.39

2 Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale e, dopo l’entrata in vigore, è inserita

nella Raccolta delle leggi.

1 RS 20-12 con modifiche del 3 novembre 2004 (RS 20-602), del 21 novembre 2006 (RS

21-96), del 22 dicembre 2009 (RS 22-87), del 10 dicembre 2013 (RS 23-96c), del 21

ottobre 2014 (RRB adeguamento delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 24-19d),

del 10 dicembre 2014 (RS 24-25), del 9 dicembre 2015 (FHV, RS 24-60e), del 13

dicembre 2016 (RS 24-87), del 10 dicembre 2019 (RRB adeguamento delle disposizioni

esecutive della legge tributaria, RS 25-66b), del 17 novembre 2020 (RS 26-28), del 20

dicembre 2022 (RRB concernente l’adeguamento delle disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 26-

100d), del 10 dicembre 2024 (RRB concernente l’adeguamento delle disposizioni esecutive della

legge tributaria, RS 27-53e) e del 16 dicembre 2025 (RRB concernente l’adeguamento delle

disposizioni esecutive della legge tributaria, RS 27-87b).

2 Titolo del decreto nella versione del 20 dicembre 2022.

3 RSLF 172.200.

4 Intestazione e paragrafo nella versione del 21 ottobre 2014.

5 RS 211.231.

6 Comma 2 nella versione del 9 dicembre 2015.

7 Comma 3 nella versione del 9 dicembre 2015.

8 Commi da 1 a 5 nella versione del e comma 6 inserito il 10 dicembre 2024, i precedenti

commi da 2 a 4 diventano commi da 3 a 5.

9 Comma 3 nella versione del 21 novembre 2006.

10 Commi 2 e 3 nella versione del 10 dicembre 2019.

11 Comma 2 nella versione del 10 dicembre 2013.

12 Comma 3 inserito il 13 dicembre 2016; commi 1 e 2 nella versione del 17 novembre

2020.

13 Comma 1 nella versione del 16 dicembre 2025.

14 Comma 1 nella versione del 10 dicembre 2024.

15 Inserito il 16 dicembre 2025.

16 Intestazione nella versione del 16 dicembre 2025.

17 Comma 1 nella versione del 16 dicembre 2025.

18 Inserito il 20 dicembre 2022.

19 Intestazione nella versione del 16 dicembre 2025.

20 Inserito il 21 novembre 2006; intestazione nella versione del 16 dicembre 2025.

21 Inserito il 21 novembre 2006; intestazione nella versione del 16 dicembre 2025.

22 Inserito il 21 novembre 2006; comma 1 nella versione del 10 dicembre 2024;

intestazione nella versione del 16 dicembre 2025.

23 Comma 4 abrogato il 17 novembre 2020, intestazione nella versione del 10 dicembre

2024.

24 Intestazione nella versione del 10 dicembre 2024.

25 Inserito il 10 dicembre 2024.

26 RS 281.1.

27 Intestazione nella versione del 10 dicembre 2024.

28 Commi da 1 a 3 nella versione del e comma 4 inserito il 10 dicembre 2024, i precedenti

commi 2 e 3 diventano commi 3 e 4.

29 Abrogato il 10 dicembre 2019.

30 Commi 1 e 2 nella versione del, commi da 3 a 5 abrogati il 10 dicembre 2019; intesta-

zione nella versione del 20 dicembre 2022.

31 Comma 1 nella versione del 10 dicembre 2019.

32 Intestazione e comma 1 nella versione del, commi da 2 a 4 abrogati il 20 dicembre 2022.

33 RS 15-541.

34 RS 19-27.

35 Inserito il 17 novembre 2020; intestazione nella versione del 20 dicembre 2022.

36 Inserito il 20 dicembre 2022.

37 Inserito il 10 dicembre 2024.

38 Intestazione, commi 1 e 2 nella versione del 20 dicembre 2022.

39 Modifiche del 3 novembre 2004 entrate in vigore il 1° gennaio 2005 (BU 2004 1883), del 21 novembre

2006 entrate in vigore il 1° gennaio 2007 (BU 2006 2049), del 22 dicembre 2009 entrate in vigore il 1° gennaio 2010 (BU

2009 2934), del 10 dicembre 2013 entrate in vigore il 1° gennaio 2014 (BU 2013 2981), del 21 ottobre

2014 entrate in vigore il 1° gennaio 2015 (BU 2014 2452), del 10 dicembre 2014 entrate in vigore il 1° gennaio 2015 (BU

2014 2818), del 9 dicembre 2015 entrate in vigore il 1° gennaio 2016 (BU 2015 2849), del 13 dicembre

2016 entrate in vigore il 1° gennaio 2017 (BU 2016 2871), del 10 dicembre 2019 entrate in vigore il 1° gennaio 2020 (BU

2019 3001), del 17 novembre 2020 entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (BU 2020 2915), del 20 dicembre

2022 entrate in vigore il 1° gennaio 2023 (BU 2022 3168), del 10 dicembre 2024 entrate in vigore il 1° gennaio 2025 (BU

2024 3120) e del 16 dicembre 2025 entrate in vigore il 1° gennaio 2026 (BU 2025 3178).

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