§ 13 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000
§ 13 Steuerbezugsverordnung (BezV), vom 19. Dezember 2000
d) Aliquota fiscale per le persone giuridiche
1 Per le persone giuridiche ai sensi del § 54 della legge tributaria, l'aliquota fiscale per
le imposte parrocchiali è determinata in proporzione al numero dei membri delle
due Chiese cantonali residenti nel rispettivo comune. La data di riferimento
determinante è il 31 dicembre degli anni civili pari. Le percentuali sono valide
rispettivamente per l'anno civile pari successivo alla data di riferimento e per l'anno
civile dispari seguente.
2 Il Dipartimento delle finanze stabilisce le percentuali dei membri delle confessioni
applicabili ai sensi del cpv. 1 mediante ordinanza generale con pubblicazione nel Foglio ufficiale.
3 Le persone giuridiche che perseguono scopi confessionali devono corrispondere
le imposte parrocchiali esclusivamente secondo l'aliquota fiscale della parrocchia
di tale confessione.