Legislator · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Legge sulla cittadinanza di Basilea Campagna (BüG BL) - Principio

36 Articles / Provisions · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (36)

Statutory Text (36 Provisions)

Ambito di applicazione

1. Acquisizione e perdita della cittadinanza cantonale e comunale sono disciplinate da questa legge, nella misura in cui il diritto federale non contiene una normativa definitiva.

Acquisizione e perdita della cittadinanza per effetto di legge

1. Il minore abbandonato acquisisce la cittadinanza del comune in cui viene trovato.

2. Se la sua origine viene accertata, perde la cittadinanza acquisita in base al paragrafo 1, a condizione che sia ancora minorenne e che ciò non lo renda apolide.

3. La Direzione della Sicurezza stabilisce l'acquisizione e la perdita della cittadinanza del minore abbandonato.

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Disposizioni generali

1. L'assemblea comunale dei cittadini o dei residenti conferisce il diritto di cittadinanza comunale, il Consiglio di Stato conferisce il diritto di cittadinanza cantonale ai cittadini svizzeri e il Landrat conferisce il diritto di cittadinanza cantonale ai cittadini di stato estero. È fatto salvo il comma 2.

2. L'assemblea comunale dei cittadini o dei residenti può trasferire, tramite regolamento di naturalizzazione, la competenza per il conferimento del diritto di cittadinanza comunale a cittadini di stato estero e/o a cittadini svizzeri al consiglio comunale o al consiglio municipale.

3. La disposizione del comma 2 si applica anche per il conferimento del diritto di cittadinanza onoraria.

4. La Direzione della Sicurezza è l'autorità cantonale competente per il procedimento relativo a

a. l'annullamento delle naturalizzazioni;

b. la naturalizzazione agevolata;

c. la riacquisizione della cittadinanza.

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Disposizioni generali

1. Il diritto di cittadinanza cantonale e comunale diventa giuridicamente vincolante

a. per la naturalizzazione di cittadini stranieri con la delibera del consiglio di Stato;

b. per la naturalizzazione di cittadini svizzeri di altri cantoni con la delibera del consiglio di governo.

2. Il diritto di cittadinanza comunale diventa giuridicamente vincolante per la naturalizzazione di cittadini cantonali con l'approvazione della votazione da parte del consiglio di governo.

Acquisizione della cittadinanza mediante naturalizzazione - Disposizioni generali

1. Generalmente, i figli minorenni della richiedente o del richiedente vengono inclusi nell'atto di naturalizzazione, se convivono con quest'ultima o questo.

2. Per i bambini a partire dal compimento del 12º anno di età, i requisiti previsti dal § 9 comma 1 devono essere valutati autonomamente e in modo adeguato all'età.

Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione - Disposizioni generali

1. I minorenni e le persone sotto tutela completa possono presentare la domanda per la naturalizzazione indipendente solo tramite la loro rappresentante legale o il loro rappresentante legale.

2. I minorenni devono aver compiuto il sedicesimo anno di età al momento della presentazione della domanda per l'acquisizione della cittadinanza e devono inoltre dichiarare per iscritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza.

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Naturalizzazione ordinaria di cittadini stranieri

1. Gli stranieri e le straniere ottengono, su richiesta, la cittadinanza del cantone e del comune, qualora soddisfino i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla naturalizzazione da parte della Confederazione e i requisiti aggiuntivi secondo il diritto cantonale e comunale.

2. Il rilascio della cittadinanza del cantone e del comune presuppone la residenza secondo la Legge sulle notifiche e sul registro (ARG) nel comune e una integrazione riuscita del richiedente.

3. Il rilascio della cittadinanza del cantone e del comune non può essere subordinato alla presentazione congiunta della domanda da parte dei coniugi.

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Naturalizzazione ordinaria di cittadini stranieri

1. Il conferimento della cittadinanza cantonale richiede una durata di residenza nel cantone di 5 anni prima della presentazione della domanda.

2. Se i coniugi presentano congiuntamente una domanda di naturalizzazione e uno dei due soddisfa il requisito del paragrafo 1, per l'altro è sufficiente una durata di residenza di 3 anni nel cantone, purché viva in comunione coniugale con l'altro coniuge da 3 anni.

3. I termini del paragrafo 2 si applicano anche a un richiedente il cui coniuge ha già acquisito la cittadinanza svizzera per naturalizzazione.

4. Il conferimento della cittadinanza comunale non può essere subordinato ad una durata di residenza nel comune inferiore a 2 anni o superiore a 5 anni.

5. Per la partner registrata di una cittadina svizzera o per il partner registrato di un cittadino svizzero è sufficiente una durata di residenza di 3 anni nel cantone, purché viva in unione registrata con la cittadina svizzera o il cittadino svizzero da 3 anni.

6. Per le unioni registrate tra cittadini stranieri si applicano mutatis mutandis i paragrafi 2, 3 e 4.

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Naturalizzazione ordinaria di cittadini stranieri

1. Si considera che la candidata o il candidato abbiano avuto un'integrazione riuscita se

a. Possiedono una conoscenza della lingua tedesca tale da potersi esprimere adeguatamente con le persone nel comune di residenza, con le autorità, nella vita economica e nel contesto dell'istruzione e della formazione;

b. Sono integrati nelle condizioni regionali, cantonali e comunali, partecipando in particolare alla vita sociale e mantenendo contatti con la popolazione svizzera;

c. Possiedono conoscenze di base delle condizioni geografiche, storiche, politiche e sociali in Svizzera, nel Cantone e nel Comune, e sono familiari con le abitudini e le condizioni regionali, cantonali e comunali, usi e costumi;

d. Partecipano alla vita economica o all'acquisizione di istruzione;

e. Esprimono per iscritto il loro impegno verso il sistema statale libero e democratico della Svizzera;

f. Rispettano la sicurezza pubblica e l'ordine;

g. Promuovono e sostengono l'integrazione del coniuge, della partner registrata, del partner registrato, della coniuge, così come dei loro figli minori, secondo quanto descritto nelle lettere a, b, c, d, e ed f.

2. Se la Direzione della Sicurezza viene a conoscenza di eventi di polizia e/o misure relative agli stranieri, essa decide, tenendo conto della gravità degli eventi o delle misure ordinate, se l'integrazione della candidata o del candidato è riuscita.

3. Deve essere dato adeguato riconoscimento alla situazione delle persone che non possono soddisfare i criteri di integrazione del comma 1 lettere a e d a causa di una disabilità, malattia o altre gravi circostanze personali, o che possono farlo solo in condizioni difficili.

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Naturalizzazione ordinaria di cittadini stranieri

1. La candidata o il candidato deve dimostrare competenze linguistiche orali e scritte almeno al livello di riferimento B1 del quadro di riferimento europeo riconosciuto in lingua tedesca.

2. La prova delle competenze linguistiche di cui al comma 1 si considera soddisfatta, in particolare, quando la candidata o il candidato

a. parla e scrive il tedesco come lingua madre;

b. ha completato tutto il ciclo obbligatorio di istruzione in lingua tedesca;

c. possiede una certificazione linguistica che attesti le competenze linguistiche di cui al comma 1 e che si basi su un test di lingua conforme agli standard di qualità riconosciuti per le procedure di test linguistici.

Acquisizione della Cittadinanza per Naturalizzazione - Naturalizzazione Ordinaria degli Stranieri e delle Straniere

1. La sicurezza e l'ordine pubblico sono considerati rispettati in particolare se la candidata o il candidato

a. si attiene alle disposizioni di legge e alle ordinanze delle autorità;

b. possiede un buon carattere penale; e

c. ha un buon carattere finanziario.

2. In caso di violazione delle disposizioni di legge e/o delle ordinanze delle autorità, la direzione della sicurezza decide, tenendo conto della gravità della violazione o del numero di eventuali ripetizioni, se la candidata o il candidato è integrato con successo.

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Naturalizzazione ordinaria di cittadini stranieri

1. La candidata o il candidato non dispone di buona reputazione, se nel sistema informativo del casellario giudiziale VOSTRA esiste un'iscrizione. Resta riservato il paragrafo 2.

2. In presenza di un'iscrizione nel sistema informativo del casellario giudiziale VOSTRA per un'infrazione punita con una multa, la Direzione della sicurezza decide tenendo conto dell'ammontare della multa, se la candidata o il candidato dispone di buona reputazione. Non si può presumere una buona reputazione finché una sanzione ordinata non è stata eseguita.

3. Se contro la candidata o il candidato esiste una condanna a una pena o misura secondo il diritto penale minorile (Codice penale minorile) per un crimine o un delitto non registrato nel sistema informativo del casellario giudiziale VOSTRA, si deve tener conto del paragrafo 4.

4. Nell'applicazione del paragrafo 3, non si può presumere una buona reputazione, se non sono trascorsi almeno 5 anni dal reato alla presentazione della domanda di naturalizzazione, la sanzione ordinata non è stata eseguita e un periodo di prova in corso non è terminato.

5. Per le iscrizioni nei casellari giudiziali esteri, si applicano di conseguenza i paragrafi 1-4.

6. In caso di procedimenti penali pendenti contro la candidata o il candidato, la procedura di naturalizzazione viene sospesa fino alla conclusione definitiva del procedimento penale.

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Naturalizzazione ordinaria di cittadini stranieri

1. La candidata o il candidato non dispone di buona reputazione in particolare se non adempie agli obblighi di diritto pubblico o di diritto privato.

2. Ciò vale in particolare quando

a. sono registrati uno o più atti di perdita nel registro degli atti di perdita;

b. uno o più atti di perdita, emessi negli ultimi 10 anni prima della presentazione della domanda o durante la procedura di naturalizzazione, sono stati cancellati dal registro degli atti di perdita;

c. sono registrati una o più esecuzioni giustificate nel registro delle esecuzioni, avviate negli ultimi 10 anni prima della presentazione della domanda o durante la procedura di naturalizzazione.

3. Se le esecuzioni secondo il capoverso 2 lettera c sono state pagate, ritirate o non portate avanti, decide la direzione della sicurezza tenendo conto del numero di esecuzioni e dell’entità delle pretese messe in esecuzione secondo discrezione.

4. La privilegiatura secondo il capoverso 3 non si applica alle esecuzioni per tasse e contributi all'AVS, AI, EO, AD e alle casse pensioni, avviate negli ultimi 5 anni prima della presentazione della domanda o durante la procedura di naturalizzazione.

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Naturalizzazione ordinaria di cittadini stranieri

1. Chiunque, nei 5 anni immediatamente precedenti alla presentazione della domanda o durante la procedura di naturalizzazione, riceva o abbia ricevuto assistenza sociale, non soddisfa il requisito della partecipazione alla vita economica o dell'acquisizione dell'istruzione, a meno che le prestazioni di assistenza sociale percepite in tale periodo siano state interamente rimborsate.

Acquisizione della cittadinanza mediante naturalizzazione - Naturalizzazione dei cittadini svizzeri

1. Il conferimento della cittadinanza cantonale e comunale presuppone il domicilio ai sensi della legge federale sul domicilio (ARG) nel comune e una buona reputazione della richiedente o del richiedente.

2. La richiedente o il richiedente ha diritto al conferimento della cittadinanza cantonale se, al momento della presentazione della domanda, ha risieduto nel cantone per almeno 3 anni e soddisfa gli altri requisiti previsti da questa legge.

3. La Direzione della sicurezza decide, tenendo conto della gravità di eventuali procedimenti penali o di esecuzione forzata ai sensi dei §§ 12 e 13, se la richiedente o il richiedente disponga di una buona reputazione.

4. Le disposizioni sulla partecipazione alla vita economica o all'acquisizione dell'istruzione si applicano altresì per analogia.

Acquisizione della cittadinanza tramite naturalizzazione - Procedura - Disposizioni generali

1. Le domande di cittadini stranieri per il rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, nonché del diritto di cittadinanza comunale e cantonale, devono essere presentate per iscritto alla Direzione della Sicurezza.

2. Le domande di cittadinanza comunale o cantonale da parte di cittadini svizzeri devono essere presentate per iscritto al consiglio comunale o al consiglio municipale.

3. Le candidate e i candidati devono fornire i documenti necessari per la valutazione dei requisiti per la naturalizzazione e fornire le informazioni richieste.

Acquisizione della cittadinanza mediante naturalizzazione - Procedura - Disposizioni generali

1. La Direzione della Sicurezza può trattare dati personali per l'adempimento dei suoi compiti ai sensi di questa legge e per le sue indagini su incarico delle autorità federali. Essa raccoglie le informazioni necessarie per la creazione del profilo personale e può trattare i seguenti dati personali particolari

a. Misure di assistenza sociale;

b. Procedimenti e sanzioni penali e amministrative;

c. Comportamento sul posto di lavoro e di formazione;

d. Dati sanitari, nella misura in cui siano necessari per chiarire le condizioni personali ai sensi del § 9 comma 3;

e. Dati della polizia.

2. Il Consiglio dei cittadini o il Consiglio comunale può trattare dati personali per l'adempimento dei suoi compiti ai sensi di questa legge.

3. Il Consiglio dei cittadini o il Consiglio comunale può comunicare agli aventi diritto di voto, tramite elenchi degli ordini del giorno o tramite pubblicazione nell'organo ufficiale di pubblicazione, i seguenti dati della candidata o del candidato

a. Nome e cognome;

b. Sesso;

c. Anno di nascita;

d. Cittadinanza;

e. Durata di residenza in Svizzera, nel Cantone e nel Comune.

Acquisizione della cittadinanza mediante naturalizzazione - Procedura - Disposizioni speciali per la naturalizzazione ordinaria di cittadini stranieri

1. La Direzione della Sicurezza

a. trasmette la domanda al consiglio comunale o municipale per la verifica dell'integrazione secondo l'articolo 9, comma 1, lettere a, b, c e g;

b. effettua le indagini sul buon costume e per la decisione dell'autorizzazione federale di naturalizzazione;

c. verifica i requisiti secondo l'articolo 9, comma 1, lettere d, e ed f;

d. concede, in presenza dei requisiti per la naturalizzazione, l'autorizzazione al conferimento della cittadinanza comunale;

e. rifiuta la concessione dell'autorizzazione cantonale di naturalizzazione se non sussistono i requisiti per la naturalizzazione;

f. presenta, dopo il conferimento della cittadinanza comunale, richiesta alla Confederazione per il rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione;

g. propone, entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione federale di naturalizzazione, al Consiglio di Stato, per conto del Parlamento cantonale, l'erogazione della cittadinanza cantonale nonché l'importo della tassa da pagare.

2. Il Parlamento cantonale adotta la sua decisione entro 10 settimane dalla presentazione della domanda del Consiglio di Stato.

3. Il rigetto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

Acquisizione della cittadinanza mediante naturalizzazione - Procedura - Disposizioni speciali per la naturalizzazione ordinaria di cittadini stranieri

1. Il Consiglio comunale o municipale

a. verifica l'integrazione secondo l'articolo 9, paragrafo 1, lettere a, b, c, nonché g e comunica alla Direzione della Sicurezza, entro 6 settimane dalla trasmissione della domanda, il proprio parere sull'integrazione;

b. presenta, entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione cantonale di naturalizzazione, la domanda all’assemblea della comunità dei cittadini o dei residenti con una proposta di accettazione o rifiuto e di determinazione della tassa per il rilascio della cittadinanza comunale;

c. trasmette entro 30 giorni alla Direzione della Sicurezza il verbale della votazione e comunica l'importo della tassa e il suo pagamento.

2. L’assemblea della comunità dei cittadini o dei residenti decide sulla domanda e sulla tassa con una votazione aperta, salvo che non sia decisa la votazione segreta.

3. Se il Consiglio comunale o municipale è competente per il rilascio della cittadinanza comunale, deve decidere sulla domanda entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione cantonale di naturalizzazione e comunicare alla Direzione della Sicurezza la sua decisione nonché l'importo e il pagamento della tassa.

4. Il rifiuto di una domanda di naturalizzazione deve essere motivato.

**Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione - Procedimento - Disposizioni particolari per la naturalizzazione dei cittadini svizzeri**

1. Il consiglio comunale o municipale esamina la domanda e la trasmette alla direzione della sicurezza entro 6 settimane dalla sua presentazione, indicando una proposta di accettazione o di rigetto.

2. Le proposte di rigetto devono essere motivate.

3. Se sussistono i requisiti per la cittadinanza, la direzione della sicurezza rilascia l'autorizzazione per la concessione della cittadinanza comunale, altrimenti la nega.

4. Qualora sia disponibile l'autorizzazione cantonale alla cittadinanza, per la procedura di concessione della cittadinanza comunale e le comunicazioni alla direzione della sicurezza si applicano l'articolo 19, paragrafo 1, lettere b e c, nonché i paragrafi 3 e 4.

5. In caso di concessione della cittadinanza comunale, la direzione della sicurezza chiede al consiglio di governo riguardo a

a. cittadini svizzeri di altri cantoni il rilascio della cittadinanza cantonale e l'entità della tassa da versare e

b. cittadine e cittadini cantonali l'approvazione della votazione.

**Acquisizione della cittadinanza per naturalizzazione - Naturalizzazione agevolata**

1. Qualora la direzione della sicurezza venga incaricata delle indagini, offre alla comunità civile o residente, presso la quale viene richiesto il diritto di cittadinanza, l'opportunità di esprimersi in merito alla richiesta.

2. Se la direzione della sicurezza viene consultata prima dell'accoglimento di una domanda, offre alla comunità civile o residente interessata l'opportunità di esprimersi in merito.

**Acquisizione della cittadinanza mediante naturalizzazione - Naturalizzazione facilitata**

1. La candidata o il candidato acquisisce il diritto di cittadinanza comunale che, secondo il registro, possedeva erroneamente fino ad ora.

2. Qualora nel registro non fosse già stato registrato il diritto di cittadinanza di un comune del Canton Basilea Campagna, la candidata o il candidato acquisisce il diritto di cittadinanza del comune di Liestal.

Diritto di Cittadinanza Onoraria

1. L'assemblea comunale o l'assemblea degli abitanti può concedere la cittadinanza onoraria a persone che hanno reso particolari meriti alla comunità.

2. La cittadinanza onoraria può essere conferita anche a una persona che possiede già la cittadinanza comunale.

Diritto di Cittadinanza Onoraria

1. Se l'assemblea della comunità civica o dei residenti ha conferito un diritto di cittadinanza onoraria, deve comunicare la decisione alla Direzione della sicurezza trasmettendo il verbale della votazione entro 30 giorni.

2. La Direzione della sicurezza dirige lo svolgimento della procedura.

3. Le disposizioni sull'acquisizione della cittadinanza mediante naturalizzazione sono altresì applicabili mutatis mutandis.

Diritto di Cittadinanza Onoraria

1. L'onorificenza della cittadinanza conferita a cittadini svizzeri ha lo stesso effetto del diritto di cittadinanza acquisito tramite il normale procedimento di naturalizzazione.

2. Per il resto, è riservata esclusivamente alla persona a cui è stata conferita.

3. La cittadinanza onoraria viene conferita gratuitamente.

Perdita della cittadinanza per decisione amministrativa - Rinuncia

1. La revoca del diritto di cittadinanza cantonale e comunale o solo di quest'ultimo richiede la prova che la persona richiedente la revoca, così come i bambini inclusi nella revoca, possiedano un'altra cittadinanza.

Perdita della cittadinanza per decisione amministrativa - Rinuncia

1. Nella dimissione sono inclusi i figli minorenni, soggetti alla potestà genitoriale della persona dimessa.

2. Le persone che hanno compiuto il 16º anno di età devono acconsentire alla dimissione.

3. Per la dimissione autonoma dei minorenni e delle persone sotto tutela completa, il § 6 si applica mutatis mutandis.

Perdita della cittadinanza per decisione amministrativa - Rinuncia

1. La richiesta di rilascio dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale o solo da quest'ultimo deve essere presentata per iscritto alla Direzione della Sicurezza.

2. La Direzione della Sicurezza è competente per il rilascio dal diritto di cittadinanza cantonale e comunale, nonché per il rilascio dalla cittadinanza svizzera. Essa decide dopo aver ascoltato il consiglio municipale o comunale.

Perdita della cittadinanza per decisione amministrativa - Revoca

1. Il Consiglio di Stato è l'autorità cantonale competente per il consenso alla revoca della cittadinanza ai sensi dell'art. 42 della legge federale del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit).

Perdita della cittadinanza per decisione amministrativa - Procedura di accertamento

1. Accertamento della cittadinanza: È competente la direzione della sicurezza per stabilire se una persona possiede la cittadinanza svizzera, la cittadinanza cantonale o la cittadinanza comunale.

**Tasse**

1. La tassa per il conferimento della cittadinanza comunale è determinata in base al costo amministrativo. Essa ammonta, salvo il disposto del comma 2, ad un massimo di CHF 2'000.

2. La tassa può essere aumentata oltre il limite tariffario nei casi di straordinaria complessità, ma al massimo di CHF 1'000.

3. La tassa è dovuta anche in caso di

a. Mancato conferimento della cittadinanza comunale;

b. Mancato conferimento dell'autorizzazione di naturalizzazione cantonale o federale;

c. Mancato conferimento della cittadinanza cantonale;

d. Archiviazione della domanda, in particolare a causa di un ritiro.

4. Il consiglio comunale o il consiglio di cittadinanza può esigere un anticipo delle spese fino all'importo presumibilmente dovuto. Finché l'anticipo delle spese non è versato, il procedimento non sarà proseguito.

5. Le tasse spettano al comune di cittadinanza o al comune di residenza.

**Tasse**

1. Le tasse sono imposte soggette al paragrafo 2 per

a. il conferimento della cittadinanza cantonale;

b. l'approvazione del referendum per il conferimento della cittadinanza comunale ai cittadini cantonali;

c. la rinuncia alla cittadinanza cantonale o comunale nonché alla cittadinanza svizzera;

d. la decisione nel procedimento di accertamento secondo la legislazione federale sulla cittadinanza.

2. Nessuna tassa è imposta per il conferimento della cittadinanza cantonale o l'approvazione del referendum riguardante persone alle quali è stata conferita la cittadinanza onoraria da un comune, nonché ai loro familiari che sono stati naturalizzati contemporaneamente.

3. Le tasse sono determinate in base all'onere amministrativo. Esse ammontano, salvo quanto previsto dal paragrafo 4, al massimo a CHF 2'000.

4. Le tasse possono essere aumentate oltre il limite stabilito, fino a un massimo di CHF 1'000, nei casi di eccezionale complessità.

5. Le tasse sono dovute anche nei casi di

a. mancata concessione della cittadinanza cantonale;

b. mancata approvazione del referendum per il conferimento della cittadinanza comunale ai cittadini cantonali;

c. mancata concessione dell'autorizzazione alla naturalizzazione cantonale o federale;

d. mancata concessione della cittadinanza comunale;

e. rigetto della domanda di rinuncia alla cittadinanza cantonale o comunale nonché alla cittadinanza svizzera;

f. archiviazione di una domanda, in particolare a seguito di ritiro;

g. decisione di non entrare nel merito;

h. dichiarazione di nullità di naturalizzazioni.

6. La Direzione della Sicurezza può richiedere un anticipo delle spese fino all'ammontare presumibile della tassa dovuta. Se l'anticipo richiesto non viene pagato, la domanda non verrà considerata.

7. Le tasse per i provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono essere interamente o parzialmente esonerate su richiesta, in caso di difficoltà finanziarie. La richiesta deve essere presentata prima dell'emissione del provvedimento.

**Tasse**

1. Gli importi in franchi indicati nei §§ 31 e 32 sono indicizzati all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Vengono adeguati all'inflazione ogniqualvolta l'indice nazionale subisce un aumento di 5 punti.

2. L'indice nazionale vigente al momento dell'entrata in vigore di questa legge è determinante per il calcolo.

Disposizioni finali

1. Le comunità civiche o dei residenti sono obbligate a emanare un regolamento sulla naturalizzazione entro e non oltre 1 anno dall'entrata in vigore di questa legge.

2. Questo regolamento disciplina i requisiti, la procedura e le tariffe per il conferimento della cittadinanza comunale, fatti salvi i termini di questa legge.

3. Il regolamento necessita dell'approvazione della Direzione della Sicurezza.

Disposizioni finali

1. Per le naturalizzazioni nei comuni di residenza si applicano le disposizioni del presente legge.

2. Nell'organizzazione straordinaria del comune, al consiglio municipale spettano le competenze dell'assemblea comunale dei cittadini conformemente al presente legge.

Disposizioni finali

1. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge saranno trattate fino alla decisione sulla domanda in conformità con le disposizioni della legge sulla cittadinanza del 21 gennaio 1993 nella versione del 1° marzo 2014.

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