Legislator · Canton Appenzello Interno — Raccolta delle leggi cantonali
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Legge sulla geoinformazione (GeoDG) - Scopo (GEODG)

20 Articles / Provisions · Canton Appenzello Interno — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (20)

Statutory Text (20 Provisions)

**Generale**

1. Questo articolo di legge ha lo scopo di mettere a disposizione delle autorità a livello nazionale e cantonale, dell'economia, della scienza e del pubblico i dati geospaziali.

**Generale**

1. Questo legge disciplina

a) l'esecuzione della legislazione federale sull'informazione geografica;

b) la raccolta, l'aggiornamento, la gestione e l'uso dei dati geospaziali del Cantone e delle corporazioni comunali;

c) l'infrastruttura geodata cantonale.

2. Si applica ai dati di base geografici del diritto cantonale e ad altri dati geografici del Cantone e delle corporazioni comunali.

3. Le disposizioni per i dati di base geografici si applicano anche ai dati di base geografici del diritto federale, salvo che questo o il restante diritto cantonale non preveda disposizioni diverse.

**Generale**

1. Le definizioni del termine della legge federale sull'informazione geografica del 5 ottobre 2007 e del regolamento federale sull'informazione geografica del 21 maggio 2008 si applicano mutatis mutandis.

**Generale**

1. Competente per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei dati geospaziali è l'ufficio cantonale specializzato responsabile del settore a cui i dati geospaziali di base si riferiscono. Essa garantisce la disponibilità dei dati geospaziali di base.

2. La commissione cantonale assicura il coordinamento tra gli uffici specializzati e può stabilire competenze diverse.

**Generale**

1. La Commissione degli Stati è responsabile dell'esecuzione della legge. Essa adotta le misure necessarie e emette le disposizioni di attuazione necessarie, in particolare riguardo

a) la definizione dei nomi geografici;

b) i servizi geodetici di interesse cantonale;

c) la definizione dei dati geobase del diritto cantonale e comunale, nonché i requisiti qualitativi e tecnici per questi;

d) il catasto delle limitazioni di diritto pubblico della proprietà ai sensi dell'art. 16 GeoIG; può in particolare attribuire al catasto la funzione di organo ufficiale di pubblicazione o affidarne la gestione a terzi;

e) l'archiviazione e la storicizzazione dei dati geobase del diritto cantonale e comunale.

2. Essa può obbligare gli enti comunali e le opere a fornire dati alle autorità cantonali e può definire più dettagliatamente la forma e il contenuto della trasmissione.

Accesso e Utilizzo

1. I dati geografici del diritto cantonale sono di pubblico accesso e possono essere utilizzati da qualsiasi persona, a meno che non vi siano prevalenti interessi pubblici o privati contrari o che le altre leggi cantonali non dispongano diversamente.

2. L'accesso e l'uso sono soggetti, salvo diversa disposizione di legge, alla normativa sulla protezione dei dati. Possono essere subordinati a condizioni e requisiti.

Accesso e Utilizzo

1. Le autorità nel cantone si concedono reciprocamente accesso semplice e diretto ai dati geobasici e agli altri dati geospaziali. La Commissione cantonale può disciplinare in modo più dettagliato lo scambio.

Accesso e Utilizzo

1. Per la concessione e l'utilizzo dei dati geospaziali, così come per l'utilizzo dei servizi geospaziali, possono essere imposte delle tariffe.

2. Tra le autorità, i costi per l'elaborazione vengono addebitati; per l'uso privato viene addebitata anche una quota dei costi operativi e per l'uso commerciale viene addebitata anche una quota dei costi operativi e di investimento. Possono essere previste tariffe forfettarie.

3. La commissione di stato stabilisce le disposizioni dettagliate.

Servizi e rilevamenti ufficiali

1. L'ente responsabile per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei dati geobasici del diritto federale e del diritto cantonale è responsabile per l'instaurazione e l'operatività dei geoservizi.

2. La commissione di Stato può stabilire competenze divergenti e trasferire l'instaurazione o l'operatività a terzi.

**Servizi e rilevamenti ufficiali**

1. Il Cantone può gestire direttamente un sistema di gestione spaziale, che serve in particolare a rendere disponibili al pubblico dati geografici di base attraverso procedure di rappresentazione o consultazione elettronica, oppure può partecipare a tale gestione.

2. La gestione di un sistema di gestione spaziale da parte di altre entità o da terzi non incaricati richiede l'autorizzazione della Commissione cantonale.

3. La Commissione cantonale stabilisce i dettagli e può stipulare i contratti necessari.

**Servizi e rilevamenti ufficiali**

1. La Commissione di Stato può autorizzare enti del Cantone a offrire commercialmente dati geografici e servizi nel settore dell'informazione geografica.

2. L'ente autorizzato offre i servizi commerciali come un privato, coprendo complessivamente almeno i costi e secondo condizioni di mercato. Le tariffe devono essere pubblicate. I ricavi dall'offerta di base dell'ente non possono essere utilizzati per quest'area di servizi.

3. La Commissione di Stato può stabilire disposizioni più dettagliate, in particolare per l'applicazione del diritto privato.

**Servizi e rilevamenti ufficiali**

1. Il rilevamento ufficiale è responsabilità del Cantone.

2. La Commissione di Stato assicura il rilevamento ufficiale ed è responsabile per l'approvazione dei dati del rilevamento ufficiale e degli estratti da esso generati, in particolare dei piani per il registro fondiario. Essa stabilisce il programma delle iniziative di rilevamento.

3. Regola i dettagli relativi al rilevamento ufficiale e può ampliare i contenuti minimi stabiliti dal diritto federale o prescrivere requisiti supplementari, qualora necessario.

4. Stabilisce l'organizzazione e designa in particolare

a) la sorveglianza cantonale del rilevamento secondo l'art. 42 dell'Ordinanza federale sul rilevamento ufficiale del 18 novembre 1992;

b) l'autorità competente per il rilevamento ufficiale e ne definisce i compiti;

c) l'autorità competente per la determinazione dei nomi geografici del rilevamento ufficiale;

d) le attività del rilevamento ufficiale che possono essere delegate a terzi.

Ulteriori disposizioni

1. Gli aventi diritto su beni immobili sono obbligati a tollerare la raccolta di dati ai sensi di questa legge e a supportare le autorità, i pubblici ufficiali e gli incaricati nella rilevazione e nell'aggiornamento dei dati che li riguardano.

2. Sono obbligati a tollerare gratuitamente l'installazione, la protezione e la manutenzione di punti fissi, segni di confine e punti simili sul loro terreno.

3. Chiunque elimini, sposti o danneggi illegittimamente tali segni o punti, è tenuto a garantire il loro ripristino ed è responsabile per ogni danno causato.

Ulteriori disposizioni

1. I nomi delle località sono stabiliti dalla Commissione di Stato. La Commissione di Stato garantisce un adeguato coinvolgimento della popolazione interessata e delle autorità.

2. I nomi delle strade e delle piazze del Cantone sono stabiliti dalla Commissione di Stato, mentre i nomi di altre strade e piazze sono determinati dai distretti.

3. I nomi dei campi e delle proprietà sono stabiliti dalla Commissione di Nomenclatura.

4. La Commissione di Stato decide in via definitiva sui reclami relativi ai nomi stabiliti dai distretti o dalla Commissione di Nomenclatura.

Ulteriori disposizioni

1. Il Cantone istituisce un catasto digitale per le linee aeree e sotterranee.

2. I proprietari delle linee principali devono mettere a disposizione del Cantone i dati necessari delle linee in formato digitale gratuitamente.

3. Essi segnalano anche le linee dalle loro linee principali alle singole abitazioni. I proprietari delle case sono obbligati a collaborare con i proprietari delle linee principali.

4. La Commissione dello Stato può regolare più dettagliatamente la forma e il contenuto della consegna dei dati.

Ulteriori disposizioni

1. Il cantone sostiene i costi per le sue funzioni e offerte, fatta salva l'obbligatorietà delle tasse dei privati e il contributo della Confederazione.

2. I distretti e i comuni per la prevenzione incendi sostengono i costi per i dati raccolti a livello comunale, con riserva dell'obbligatorietà delle tasse dei privati.

3. I costi per l'aggiornamento della misurazione ufficiale sono a carico della persona fisica o giuridica che li ha causati; se questa non può essere identificata, i costi sono a carico del proprietario o della proprietaria del terreno.

Ulteriori disposizioni

1. Con una multa fino a CHF 5'000.-- è punito chi

a) procura illegalmente a sé o a terzi l'accesso ai geodati;

b) utilizza illecitamente geodati o servizi di geodati;

c) divulga illecitamente geodati;

d) non rispetta le norme sull'utilizzo.

Disposizioni finali

1. La legge sulla misurazione del 24 aprile 1994 è abrogata.

Disposizioni finali

1. I procedimenti pendenti sono regolati dal nuovo diritto.

2. La Commissione di Stato stabilisce, per l'intero territorio cantonale, un sistema unitario di riferimento posizionale con ambito posizionale per la misurazione ufficiale e gli altri dati geobase. Essa determina il momento dell'introduzione nel territorio cantonale. I costi della transizione sono a carico delle autorità responsabili per la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei dati geodetici pertinenti.

3. I lavori volti all'implementazione dei requisiti federali relativi al rinnovo della misurazione ufficiale continueranno a essere finanziati fino alla fine del 2015 secondo la regolazione valida fino alla fine del 2010. Lo stesso vale per i contributi riguardanti l'anno 2010 o un anno precedente.

Disposizioni finali

1. Questa legge entra in vigore il 1º luglio 2011.

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