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Art. 12 Legge sulla geoinformazione (GeoDG) - Misurazione Ufficiale

**Servizi e rilevamenti ufficiali**
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Art. 12 GeoDG - Misurazione Ufficiale · Misurazione Ufficiale

1. Il rilevamento ufficiale è responsabilità del Cantone.

2. La Commissione di Stato assicura il rilevamento ufficiale ed è responsabile per l'approvazione dei dati del rilevamento ufficiale e degli estratti da esso generati, in particolare dei piani per il registro fondiario. Essa stabilisce il programma delle iniziative di rilevamento.

3. Regola i dettagli relativi al rilevamento ufficiale e può ampliare i contenuti minimi stabiliti dal diritto federale o prescrivere requisiti supplementari, qualora necessario.

4. Stabilisce l'organizzazione e designa in particolare

a) la sorveglianza cantonale del rilevamento secondo l'art. 42 dell'Ordinanza federale sul rilevamento ufficiale del 18 novembre 1992;

b) l'autorità competente per il rilevamento ufficiale e ne definisce i compiti;

c) l'autorità competente per la determinazione dei nomi geografici del rilevamento ufficiale;

d) le attività del rilevamento ufficiale che possono essere delegate a terzi.

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