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211.600 GEODG CH-AI

Art. 13 Legge sulla geoinformazione (GeoDG) - Collaborazione

Ulteriori disposizioni
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Art. 13 GeoDG - Collaborazione — Collaborazione

1. Gli aventi diritto su beni immobili sono obbligati a tollerare la raccolta di dati ai sensi di questa legge e a supportare le autorità, i pubblici ufficiali e gli incaricati nella rilevazione e nell'aggiornamento dei dati che li riguardano.

2. Sono obbligati a tollerare gratuitamente l'installazione, la protezione e la manutenzione di punti fissi, segni di confine e punti simili sul loro terreno.

3. Chiunque elimini, sposti o danneggi illegittimamente tali segni o punti, è tenuto a garantire il loro ripristino ed è responsabile per ogni danno causato.

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