211.600
GEODG
CH-AI
Art. 13 Legge sulla geoinformazione (GeoDG) - Collaborazione
Ulteriori disposizioni
Art. 13 GeoDG - Collaborazione — Collaborazione
1. Gli aventi diritto su beni immobili sono obbligati a tollerare la raccolta di dati ai sensi di questa legge e a supportare le autorità, i pubblici ufficiali e gli incaricati nella rilevazione e nell'aggiornamento dei dati che li riguardano.
2. Sono obbligati a tollerare gratuitamente l'installazione, la protezione e la manutenzione di punti fissi, segni di confine e punti simili sul loro terreno.
3. Chiunque elimini, sposti o danneggi illegittimamente tali segni o punti, è tenuto a garantire il loro ripristino ed è responsabile per ogni danno causato.