Art. 5 Legge sulla geoinformazione (GeoDG) - Commissione deontologica
Art. 5 GeoDG - Commissione deontologica — Commissione deontologica
1. La Commissione degli Stati è responsabile dell'esecuzione della legge. Essa adotta le misure necessarie e emette le disposizioni di attuazione necessarie, in particolare riguardo
a) la definizione dei nomi geografici;
b) i servizi geodetici di interesse cantonale;
c) la definizione dei dati geobase del diritto cantonale e comunale, nonché i requisiti qualitativi e tecnici per questi;
d) il catasto delle limitazioni di diritto pubblico della proprietà ai sensi dell'art. 16 GeoIG; può in particolare attribuire al catasto la funzione di organo ufficiale di pubblicazione o affidarne la gestione a terzi;
e) l'archiviazione e la storicizzazione dei dati geobase del diritto cantonale e comunale.
2. Essa può obbligare gli enti comunali e le opere a fornire dati alle autorità cantonali e può definire più dettagliatamente la forma e il contenuto della trasmissione.