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211.600 GEODG CH-AI

Art. 5 Legge sulla geoinformazione (GeoDG) - Commissione deontologica

**Generale**
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Art. 5 GeoDG - Commissione deontologica — Commissione deontologica

1. La Commissione degli Stati è responsabile dell'esecuzione della legge. Essa adotta le misure necessarie e emette le disposizioni di attuazione necessarie, in particolare riguardo

a) la definizione dei nomi geografici;

b) i servizi geodetici di interesse cantonale;

c) la definizione dei dati geobase del diritto cantonale e comunale, nonché i requisiti qualitativi e tecnici per questi;

d) il catasto delle limitazioni di diritto pubblico della proprietà ai sensi dell'art. 16 GeoIG; può in particolare attribuire al catasto la funzione di organo ufficiale di pubblicazione o affidarne la gestione a terzi;

e) l'archiviazione e la storicizzazione dei dati geobase del diritto cantonale e comunale.

2. Essa può obbligare gli enti comunali e le opere a fornire dati alle autorità cantonali e può definire più dettagliatamente la forma e il contenuto della trasmissione.

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