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Art. 2 Legge sulla geoinformazione (GeoDG) - Ambito Normativo

**Generale**
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Art. 2 GeoDG — Ambito Normativo

1. Questo legge disciplina

a) l'esecuzione della legislazione federale sull'informazione geografica;

b) la raccolta, l'aggiornamento, la gestione e l'uso dei dati geospaziali del Cantone e delle corporazioni comunali;

c) l'infrastruttura geodata cantonale.

2. Si applica ai dati di base geografici del diritto cantonale e ad altri dati geografici del Cantone e delle corporazioni comunali.

3. Le disposizioni per i dati di base geografici si applicano anche ai dati di base geografici del diritto federale, salvo che questo o il restante diritto cantonale non preveda disposizioni diverse.

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