211.600
GEODG
CH-AI
Art. 2 Legge sulla geoinformazione (GeoDG) - Ambito Normativo
**Generale**
Art. 2 GeoDG — Ambito Normativo
1. Questo legge disciplina
a) l'esecuzione della legislazione federale sull'informazione geografica;
b) la raccolta, l'aggiornamento, la gestione e l'uso dei dati geospaziali del Cantone e delle corporazioni comunali;
c) l'infrastruttura geodata cantonale.
2. Si applica ai dati di base geografici del diritto cantonale e ad altri dati geografici del Cantone e delle corporazioni comunali.
3. Le disposizioni per i dati di base geografici si applicano anche ai dati di base geografici del diritto federale, salvo che questo o il restante diritto cantonale non preveda disposizioni diverse.