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211.600 GEODG CH-AI

Art. 7 Legge sulla geoinformazione (GeoDG) - Scambio tra autorità

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Art. 7 GeoDG · Scambio tra autorità

1. Le autorità nel cantone si concedono reciprocamente accesso semplice e diretto ai dati geobasici e agli altri dati geospaziali. La Commissione cantonale può disciplinare in modo più dettagliato lo scambio.

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