211.600
GEODG
CH-AI
Art. 7 Legge sulla geoinformazione (GeoDG) - Scambio tra autorità
Accesso e Utilizzo
Art. 7 GeoDG · Scambio tra autorità
1. Le autorità nel cantone si concedono reciprocamente accesso semplice e diretto ai dati geobasici e agli altri dati geospaziali. La Commissione cantonale può disciplinare in modo più dettagliato lo scambio.