Regolamento sulla perequazione finanziaria (RPF) (FAV)
Table of Provisions (47)
Statutory Text (47 Provisions)
1 L'Ufficio di statistica determina la popolazione residente in base alla data di riferimento e
1 I Comuni sono responsabili della completezza, correttezza e della fornitura dei dati
tempestività della fornitura dei dati all'Ufficio di statistica.
2 In caso di mancata o incompleta fornitura, l'Ufficio di statistica può
richiedere integrazioni. Se queste non vengono fornite, l'Ufficio può utilizzare
procedure statistiche per calcolare la popolazione residente.
B. Aliquote d'imposta
Per la determinazione del coefficiente ponderato di imposizione ai sensi
dell’articolo 8 della legge sulla perequazione finanziaria (LPF),
lettera c, frase 2, i coefficienti di imposizione dei singoli gruppi di
contribuenti sono moltiplicati per la forza fiscale assoluta del rispettivo
gruppo; la somma di questi prodotti è divisa per la somma della forza
fiscale assoluta dei gruppi. Determinante è la formula 7 dell’allegato alla
presente ordinanza.
1.7. 22-117
1
132.11
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
Media cantonale
dei coefficienti
d’imposizione totali
**La determinazione della media cantonale dei coefficienti d’imposta totali**
secondo l’articolo 8 lettera d LAAC avviene analogamente all’articolo 3. Determinante è la formula 8 nell’allegato alla presente ordinanza.
**C. Getto tributario e capacità fiscale**
Gettito delle
imposte
comunali
ordinarie
1. Il gettito delle imposte comunali generali secondo il § 8 lett. f
FAG comprende, riferito a un anno di imposizione conformemente al § 12 cpv. 3 e
Per il calcolo della capacità fiscale assoluta di un comune ai sensi
dell’art. 8 lett. f LFAP, il gettito fiscale ai sensi dell’art. 5, tenuto
conto delle aliquote fiscali applicate per i singoli anni fiscali, viene
riconvertito al 100%.
2
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
132.11
La forza fiscale assoluta corretta è la forza fiscale assoluta ai sensi del § 6, aumentata del contributo per le risorse convertito a un'aliquota fiscale del 100% o diminuita della decurtazione delle risorse. Determinanti sono le formule 9a e b nell'allegato alla presente ordinanza.
lit. e della legge sul perequazione finanziaria del 12 luglio 2010 (LPF)³ stabilisce. Composi-
zione
Determinante è il domicilio principale.
2 La rilevazione della popolazione residente avviene annualmente. Data
di riferimento è il 31 dicembre.
3 Le persone che alla data di riferimento sono annunciate nel comune o
che si trasferiscono altrove, sono considerate se
a. sono cittadini svizzeri,
b. sono cittadini stranieri con un permesso di domicilio o di dimo-
ra,
c. sono cittadini stranieri che non rientrano nella lit. b e che sono
annunciati nel comune da almeno dodici mesi.
4 I richiedenti asilo non sono considerati.
Per il calcolo della media cantonale della forza fiscale relativa ai sensi dell'articolo 8 lettera h LFPG, la forza fiscale assoluta di tutti i comuni ai sensi dell'articolo 6 viene divisa per la popolazione del Cantone ai sensi dell'articolo 1. I valori della città di Zurigo non sono considerati. Determinante è la formula 11 dell'allegato alla presente ordinanza.
D. Comunicazione dei dati
Le Politiche Comunali trasmettono all'Ufficio di Statistica, secondo le sue direttive
a. entro il 31 gennaio, un estratto del registro abitanti con i dati relativi al § 1 dell'anno precedente,
b. entro il 31 gennaio, i moltiplicatori d'imposta dell'anno in corso,
c. entro il 31 gennaio, tutte le modifiche all'organizzazione comunale dell'anno precedente che possano influire sui dati da fornire all'Ufficio di Statistica,
d. entro il 31 marzo, tutti i dati necessari per il calcolo della forza fiscale assoluta dell'anno precedente ai sensi del § 5.
La statistica dell'istruzione della Direzione istruzione comunica all'Ufficio di statistica entro il 31 marzo il numero di allieve e allievi dell'anno precedente conformemente al § 21.
Le politiche comunali comunicano all'Ufficio per lo sviluppo territoriale del Cantone di Zurigo (ARE) entro il 31 gennaio tutte le modifiche dell'anno precedente che influiscono sulla dimensione del loro territorio.
1 Il DATEC accerta la superficie dei Comuni (territorio comunale) e la superficie in pendenza dei Comuni conformemente agli articoli 24 e 25. 2 Il DATEC comunica i valori corrispondenti all’Ufficio di statistica entro il 31 marzo.
1.7. 22-117
3
Stato
132.11
E. Fattori di compensazione
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
1 L'Ufficio di statistica rileva o calcola entro il 15 giugno dell'anno
precedente all'anno di perequazione (anno precedente), all'attenzione
del Dipartimento degli enti locali, i seguenti fattori determinanti
per la perequazione finanziaria (fattori di perequazione)
a. il numero di abitanti dei comuni politici e del Cantone secondo
il § 1,
b. il numero di abitanti sotto i 20 anni dei comuni politici e del
Cantone secondo il § 20,
c. le aliquote fiscali dei comuni politici e dei comuni scolastici
secondo il § 8 lett. c frase 1 FAG,
d. l'aliquota fiscale ponderata dei comuni scolastici secondo il § 8
lett. c frase 2 FAG e il § 3,
e. le aliquote fiscali complessive dei comuni secondo il § 8 lett. c
FAG,
f. la media cantonale delle aliquote fiscali complessive secondo il
§ 4 nell'anno di riferimento e nel secondo anno precedente
all'entrata in vigore della Legge sulla perequazione finanziaria,
g. l'aliquota fiscale di perequazione secondo il § 24 cpv. 2 FAG,
h. la capacità fiscale assoluta dei comuni secondo il § 6,
i. la capacità fiscale assoluta dei comuni scolastici sul territorio dei
comuni politici,
j. la capacità fiscale relativa dei comuni secondo il § 8,
k. la media cantonale della capacità fiscale relativa secondo il § 9,
l. la densità di popolazione secondo il § 24,
m. l'indice di progressione secondo il § 25,
n. lo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo secondo il § 7
cpv. 2 FAG con l'indice alla fine del secondo anno civile precedente
all'anno di perequazione e l'indice di base,
o. il numero di allievi e allieve secondo il § 21,
p. la capacità fiscale assoluta rettificata dei comuni e dei comuni
scolastici sul territorio dei comuni politici secondo il § 7,
q. gli oneri netti medi per abitante secondo il § 28 cpv. 1.
2 Per la perequazione della compensazione dell'inflazione è determinante
l'indice nazionale dei prezzi al consumo sulla base indice dell'anno
2005, fine dicembre.
4
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
132.11
Arrotondamenti
Abs. 3 FAG i proventi delle seguenti imposte
a. imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche
secondo l'art. 187 cpv. 1 lett. a della legge tributaria dell'8 giugno 1997 (LT)6,
b. imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche secondo
Il Dipartimento decide in via definitiva, nell'ambito delle
competenze di spesa del Consiglio direttivo, in merito ai contributi
provenienti da
a. perequazione delle risorse;
b. perequazione speciale degli oneri demografici;
c. perequazione speciale degli oneri geografico-topografici;
d. perequazione speciale degli oneri individuali;
e. perequazione degli oneri dei centri;
f. perequazione transitoria.
competenze
1. Il Dipartimento dei comuni notifica ai comuni politici la determinazione
e ai comuni scolastici, entro la fine di giugno dell'anno precedente, con fattori di
decisione impugnabile, i fattori di perequazione ai sensi del § 14 cpv. 1 lett. a–n.
2. Il Dipartimento dei comuni informa i comuni politici e i comuni
scolastici, entro la fine di giugno, sul numero delle alunne e degli alunni
ai sensi del § 14 cpv. 1 lett. o.
Fattori di perequazione
Das Statistische Amt veröffentlicht nach Ablauf der Rechts- Veröffentlichung
mittelfrist die Ausgleichsfaktoren gemäss § 16 Abs. 1 umgehend elekt-
ronisch auf seiner Website. Es gibt an, welche der Ausgleichsfaktoren
strittig sind.
1.7. 22 - 117
5
132.11
Finanzausgleichsverordnung (FAV)
Festlegung der
Beiträge
---
L'Ufficio di statistica, dopo la scadenza del termine di pubblicazione legale
a medio termine, pubblica tempestivamente i fattori di compensazione ai sensi dell'art. 16 cpv. 1
elettronicamente sul proprio sito web. Indica quali dei fattori di compensazione
sono controversi.
1.7. 22 - 117
5
132.11
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
Fissazione dei
contributi
1 Sulla base dei fattori di perequazione, l'Ufficio comunale stabilisce, entro la fine di agosto dell'anno precedente, i contributi perequativi a carico dei Comuni politici e dei Comuni scolastici per i seguenti strumenti
a. sussidio di risorsa,
b. prelievo di risorsa,
c. perequazione speciale degli oneri demografici,
d. perequazione speciale degli oneri geografico-topografici,
e. perequazione degli oneri dei centri.
2 Qualora un fattore di perequazione sia contestato, i contributi vengono stabiliti in via provvisoria.
3 La perequazione speciale degli oneri demografici è stabilita solo nei confronti dei Comuni politici.
4 I Comuni politici e i Comuni scolastici determinano, sulla base delle informazioni fornite ai sensi del § 16 cpv. 2, il numero esatto di studentesse e studenti e calcolano il contributo a un Comune scolastico ai sensi del § 19 cpv. 4 FAG.
Pagamenti
Abitanti
sotto i
20 anni
Studentesse
e studenti
2. Sezione: Strumenti della perequazione finanziaria
A. Perequazione delle risorse
1 Dopo aver ricevuto il sussidio, il comune politico versa senza indugio il contributo alle comunità scolastiche.
2 Le comunità scolastiche versano tempestivamente al comune politico il loro contributo all'assorbimento secondo la disposizione, in modo che il comune politico possa rispettare il termine di cui al § 16 LSF.
B. Compensazione demografica per oneri speciali
Als Einwohnerinnen und Einwohner unter 20 Jahren gel-
ten Personen gemäss § 1, die am 31. Dezember des Bemessungsjahres
gemäss § 19 Abs. 5 FAG das 20. Altersjahr noch nicht vollendet haben.
**Traduzione in italiano:**
Le persone di cui al § 1, che al 31 dicembre dell'anno di riferimento
ai sensi del § 19 cpv. 5 LFAP non hanno ancora compiuto il 20° anno d'età, sono considerate residenti al di sotto dei 20 anni.
1 Determinate per il numero di allieve e allievi
di un comune scolastico ai sensi del § 19 cpv. 4 LFP sono l'anno scolastico che
inizia nell'anno di riferimento.
6
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
132.11
2 Se un comune scolastico comprende più comuni politici,
il numero di allieve e allievi è determinato in base al domicilio
nei singoli comuni politici.
3 Per la quota dei comuni scolastici nella formula 5c dell'Allegato 1
alla Legge sulla perequazione finanziaria, sono da considerare solo le allieve e gli allievi con
domicilio nel comune politico. I comuni scolastici sul territorio del comune politico
hanno diritto a tale quota.
Le seguenti funzioni della classificazione funzionale sono incluse nelle funzioni
"Compensazione dello speciale equilibrio degli oneri demografici"
a. Istruzione, esclusa la rimanente parte del sistema educativo,
b. Servizio sanitario scolastico,
c.12 Gioventù, asili nido.
Dopo aver ricevuto il contributo, il comune politico provvede immediatamente al versamento del contributo
alle scuole.
C. Compensazione per oneri speciali geografico-topografici
11 1 Come densità di popolazione ai sensi del § 21 cpv. 1 lett. a LFP si intende Densità
il numero di abitanti per chilometro quadrato di superficie produttiva di popolazione
del Comune politico secondo le informazioni della copertura del suolo
del rilevamento ufficiale alla fine dell'anno di riferimento.
2 La superficie produttiva corrisponde all'area del Comune politico
in chilometri quadrati (territorio comunale) meno la superficie per corpi
idrici e le superfici prive di vegetazione senza estrazione e discarica
secondo l'Ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994 sul rilevamento
ufficiale8.
3 Determinante è la formula 12 dell'Allegato alla presente Ordinanza.
1 Quale indice di pendenza secondo l’articolo 21 capoverso 1 lettera b LFPG è considerato l’indice di pendenza
il quoziente tra la parte di territorio comunale con una pendenza superiore al 35% (zona di pendenza) e l’intero territorio comunale, escluse le superfici lacustri.
2 La zona di pendenza è calcolata secondo il modello di altitudine «DHM25» dell’Ufficio federale di topografia swisstopo, applicando la griglia appianata di 25 metri.
3 Fa stato la formula 13 dell’allegato alla presente ordinanza.
1.7. 22-117
7
Compiti
132.11
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
**D. Compensazione individuale per oneri speciali**
Sono incluse nella compensazione per oneri speciali geografico-topografici le seguenti funzioni della ripartizione funzionale
a. Vigili del fuoco e polizia del fuoco,
b. Strade comunali,
c. Manutenzione e sistemazione dei corsi d'acqua,
d. Selvicoltura.
Autorizzazione
Oneri
Speciali
1. Comuni politici che richiedono contributi per la compensazione individuale di oneri speciali
devono, per l'anno di compensazione, applicare un'aliquota d'imposta complessiva
che corrisponda almeno all'aliquota d'imposta di compensazione
ai sensi del § 24 cpv. 2 della LAnz (legge sull'armonizzazione della fiscalità).
2. Comuni politici che richiedono contributi a copertura di oneri speciali
per eventi straordinari devono, almeno per l'anno successivo a quello di compensazione
(anno successivo), applicare un'aliquota d'imposta complessiva che corrisponda almeno all'aliquota
d'imposta di compensazione ai sensi del § 24 cpv. 2 della LAnz.
1. Sono considerati oneri speciali ai sensi del § 23 FAG gli oneri netti di un comune, non influenzabili, per compiti necessari in un settore di attività della ripartizione funzionale da finanziare tramite imposte, nella misura in cui gli oneri pro capite siano superiori agli oneri netti medi di tutti i comuni, escluse le città di Zurigo e Winterthur.
2. In particolare, i seguenti oneri netti sono considerati influenzabili e non vengono presi in considerazione
a. ammortamenti aggiuntivi sul patrimonio amministrativo,
b. accantonamenti per prefinanziamenti,
c. oneri e minori ricavi che contravvengono ai principi di cui al
Nella budgetizzazione globale sono determinanti le indicazioni del
conto globale interno su cui si basano la budgetizzazione e la
contabilità globale.
1. La Gemeinde politica rileva e valuta nella sua pianificazione dei
compiti e finanziaria l'evoluzione di possibili oneri speciali secondo
il § 28 che possono essere oggetto di un indennizzo. Lo stesso vale
per le Schulgemeinden.
2. Le Gemeinden politiche che richiedono contributi dalla compensa-
zione individuale degli oneri speciali presentano la domanda all'Amt
dei Comuni entro la fine di agosto dell'anno precedente. Allegano
i progetti di bilancio e i conti dell'anno precedente della Gemeinde
politica e delle Schulgemeinden con tutti gli altri documenti necessari
per l'esame.
3. Nelle indicazioni secondo il § 26 cpv. 1 FAG, la Gemeinde mo-
tiva dettagliatamente gli oneri particolari. In tale contesto, for-
nisce in particolare la prova delle basi giuridiche nonché dell'im-
possibilità di influenzare o ridurre l'ammontare delle spese nette.
4. La fissazione provvisoria del contributo avviene entro la fine di
ottobre dell'anno precedente. Se le indicazioni delle Gemeinden sono
incomplete o contestate, l'Amt dei Comuni può disporre provvi-
soriamente sulla base delle informazioni disponibili.
5. L'Amt dei Comuni acquisisce il parere delle direzioni di settore
e del comitato consultivo per la fissazione del contributo provvisorio.
**Procedura**
**a. Fissazione provvisoria del contributo**
1 La traduzione in italiano sarà
1 Il comune politico consegna all'ufficio comunale per l'anno di
perequazione il budget e il conto annuale, nonché quelli dei
comuni scolastici, con tutti gli altri documenti necessari, entro la fine
di marzo dell'anno successivo.
2 Il comune politico trasmette all'ufficio comunale i rapporti di revisione
completi e le proposte degli organi di controllo riguardo alla revisione tecnico-
finanziaria e di politica finanziaria dei conti annuali entro e non oltre
il 15 maggio dell'anno successivo.
3 La determinazione definitiva del contributo avviene entro e non oltre la fine
di ottobre dell'anno successivo.
b. Eventi
straordinari,
determinazione
definitiva del
contributo
1.7. 22-117
9
132.11
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
Pagamento del
contributo
provvisorio
Comitato consultivo
specialistico
a. Compiti e
procedura
b. Nomina
c. Indennità
d. Segreteria
Il pagamento del contributo provvisorio ai sensi dell'articolo 26, comma 2, FAG
avviene a metà dell'anno di perequazione.
1 Il Comitato tecnico consultivo fornisce consulenza alla Direzione e alla Cancelleria comunale.
2 La Cancelleria comunale gli trasmette per iscritto, entro il 31 luglio dell'anno successivo,
le proposte per i provvedimenti definitivi di contributo, unitamente
agli atti pertinenti, per l'espressione di un parere.
3 Nel caso di cui all'art. 27 cpv. 4 LFC, la Cancelleria comunale acquisisce preventivamente
i pareri necessari dalle Direzioni tecniche e ne tiene
conto nella sua proposta al Comitato tecnico consultivo.
4 Il Comitato tecnico consultivo esprime il proprio parere per iscritto entro e non oltre la fine
di settembre dell'anno successivo. Può presentare una controproposta
motivata.
5 La Cancelleria comunale non è vincolata dalla controproposta.
Nella misura in cui se ne discosti, essa porta a conoscenza del comune interessato la
controproposta motivata unitamente al provvedimento di contributo.
Motiva dettagliatamente la propria posizione divergente.
1. Le rappresentanti e i rappresentanti del Cantone e dei Comuni
ai sensi dell'articolo 27 capoverso 2 della legge federale sulle finanze (FAG)
sono eletti per un periodo di carica di quattro anni.
2 Dopo l'elezione della presidente o del presidente da parte delle
rappresentanti e dei rappresentanti del Cantone e dei Comuni, il
Comitato consultivo specializzato si costituisce. La presidente o il
presidente è eletto per un periodo di carica di quattro anni.
3 La presidente o il presidente convoca il Comitato consultivo
specializzato secondo necessità o su richiesta di due membri del
Comitato consultivo specializzato.
4 Il Comitato consultivo specializzato adotta un regolamento interno.
1 La Direzione della giustizia e degli affari interni (Direzione)
fissa l'indennità della o del presidente per ogni periodo di quattro anni.
Determinanti sono le aliquote che, conformemente all'articolo 4 capoverso 4 della
Legge sul controllo finanziario del 30 ottobre 20005, sono versate ai membri del
Comitato di accompagnamento della Finanza.
2 I Comuni ricevono un'indennità per la loro rappresentanza
in conformità all'articolo 55 capoverso 2 dell'Ordinanza di esecuzione della Legge
sul personale del 19 maggio 19994.
1 Il Comune, in accordo con il Presidente o la Presidente, tiene la
segreteria del Comitato consultivo di esperti. Il Comune è rappre-
sentato, dalla persona che svolge le funzioni di segretario, alle
trattative del Comitato consultivo di esperti con voto consultivo.
10
Regolamento sulla perequazione finanziaria (FAV)
132.11
2 Il Comune redige il verbale delle sedute del Comitato consultivo di
esperti.
3. Sezione: Relazione sull'efficacia
1. La Direzione elabora il rapporto di efficacia destinato al Consiglio di Stato, con l'attiva partecipazione delle altre Direzioni, ai sensi del rapporto sull'efficacia.
1 Comuni politici che richiedono contributi dalla procedura di transizione
di compensazione, presentano la domanda entro la fine di settembre dell'anno a. Determinazione
precedente all'Ufficio dei comuni. Allegano le bozze di bilancio e la provvisoria del
contabilità dell'anno precedente del comune politico e dei comuni scolastici contributo
con tutti gli altri documenti necessari per l'esame.
1.7. 22-117
11
132.11
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
b. Determinazione
definitiva del
contributo
2 La determinazione provvisoria del contributo avviene entro la fine di novembre
dell'anno precedente. Se i dati dei comuni sono incompleti o
contestati, l'Ufficio dei comuni può determinare provvisoriamente il contributo sulla base
dei dati disponibili.
3 La Direzione è supportata, nell'esame delle spese per le quali
vengono erogati contributi statali, dalla Direzione competente per tali spese.
1 Per la fissazione definitiva del contributo, il Comune politico pre-
senta alla Direzione i conti annuali dell’anno di conguaglio del Comune
politico e dei Comuni scolastici con tutti gli altri documenti necessari
alla verifica, al più tardi entro la fine di marzo dell’anno successivo.
2 Il contributo definitivamente fissato non può superare il contri-
buto fissato provvisoriamente.
3 La procedura ulteriore è disciplinata conformemente al § 32 cpv. 2 e 3.
Pagamento
provvisorio
del contributo
Rimborso
del Comune
Il pagamento dei contributi provvisori avviene a metà dell'anno di compensazione.
In caso di riduzione del contributo, il rimborso al Comune avviene 30 giorni dopo l'entrata in vigore della corrispondente decisione.
13
Calcolo
e Notifica
dei Dati
B. Altre Disposizioni
1. L'Ufficio di statistica calcola i valori conformemente all'articolo 34 capoversi 2 e 3 della LSF.
2. Per il calcolo e la comunicazione dell'aliquota d'imposta complessiva determinante secondo l'articolo 36 capoversi 2 e 3 della LSF, si applicano i termini previsti da
Nell'anno precedente a quello dell'entrata in vigore della legge sul perequazione finanziaria,
non si applicano i termini di cui all'art. 14 cpv. 1, all'art. 16 cpv. 1 e all'art. 18 cpv. 1.
L'Ufficio comunale effettua le comunicazioni necessarie non appena
i fattori di perequazione sono noti o passati in giudicato.
Ecco la traduzione in italiano, che preserva la struttura e la formattazione del testo originale
1 La Direzione redige un rapporto intermedio per i primi due anni di attuazione della legge sulla perequazione finanziaria.
2 Il rapporto contiene informazioni sull'ammontare dei contributi di perequazione, sull'evoluzione delle aliquote fiscali comunali e sulla capacità fiscale degli ultimi quattro anni.
12
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
132.11
3 Il rapporto contiene in particolare informazioni sui gruppi di comuni con il seguente numero di abitanti
a. meno di 2000 abitanti,
b. da 2000 a 4999 abitanti,
c. da 5000 a 9999 abitanti,
d. da 10000 a 19999 abitanti.
1 RU 66, 769; motivazione vedi FO 2011, 2425.
2 Entrata in vigore: 1° gennaio 2012.
3 RS 132.1.
4 RS 177.111.
5 RS 614.
6 RS 631.1.
7 RS 722.1.
8 SR 211.432.21.
9 Introdotto dalla DGC del 12 aprile 2017 (RU 72, 388; FO 2017-05-05). In vigore dal 1° agosto 2017.
10 Versione secondo la DGC del 12 aprile 2017 (RU 72, 388; FO 2017-05-05). In vigore dal 1° agosto 2017.
11 Versione secondo la DGC del 29 agosto 2018 (RU 73, 395; FO 2018-09-07). In vigore dal 1° gennaio 2019.
12 Versione secondo la DGC del 6 ottobre 2021 (RU 76, 653; FO 2021-10-29). In vigore dal 1° gennaio 2022.
13 Abrogato dalla DGC del 9 marzo 2022 (RU 77, 237; FO 2022-03-25). In vigore dal 1° giugno 2022.
1.7. 22-117
13
132.11
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
Allegato (all'Ordinanza sulla perequazione finanziaria)
Formula 7
Aliquota fiscale ponderata (§ 8 lett. c frase 2 LPF, § 3 OPF)
U
U
Σ
u=l
u=l
gSFu;t-2 = (SKAu,t-2 × SFut-2) / SKAust-2
Legenda
gSFu;t-2
Media ponderata delle aliquote fiscali dei gruppi di contribuenti u nell'anno di riferimento t-2
SFu;t-2
Aliquote fiscali dei gruppi di contribuenti nell'anno di riferimento t–2
SKAu;t-2
Capacità fiscale assoluta dei gruppi di contribuenti sul territorio di un comune politico nell'anno di riferimento t-2
U
Numero dei gruppi di contribuenti
Σ
Simbolo di sommatoria
Formula 8
Media cantonale delle aliquote fiscali complessive (§ 8 lett. d LPF, § 4 OPF)
N
N
GSFKM1-2 = (SKAit-2 × GSFit-2)/SKAu,t-2
Legenda
GSFi:t-2
GSFKM;t-2
N
SKAi;t-2
Σ
i=1
i=1
Aliquota fiscale complessiva del comune i nell'anno di riferimento t-2
Media cantonale delle aliquote fiscali complessive nell'anno di riferimento t-2
Tutti i comuni politici ad eccezione della città di Zurigo
Capacità fiscale assoluta del comune i nell'anno di riferimento t–2
Simbolo di sommatoria
14
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
Formula 9a e b
Capacità fiscale assoluta rettificata (§ 7 OPF)
a) bSKAi;t-2 = SKAi;t−2 + Zi;t/GSFi;t-2
b) bSKAi;t-2 = SKAi;t–2 – Ai;t
Legenda
Ai;t
Comune beneficiario di un sussidio
Comune soggetto a prelievo
Prelievo di risorse da un comune politico i nell'anno di perequazione t (Formula 3)
bSKAi;t-2 Capacità fiscale assoluta rettificata del comune politico i nell'anno civile t-2
GSFi;t-2
SKAi;t-2
Zi;t
Aliquota fiscale complessiva del comune politico i nell'anno di riferimento t-2
Capacità fiscale assoluta del comune politico i nell'anno civile t–2
Sussidio di risorse a un comune politico i nell'anno di perequazione t (Formula 1)
Formula 10
Capacità fiscale relativa (§ 8 lett. g LPF, § 8 OPF)
SKRi;t-2 = SKAi;t-2/Ei;t-2
Legenda
Ei;t-2
Numero degli abitanti del comune politico i nell'anno di riferimento t-2 (§ 1)
SKAi;t-2
Capacità fiscale assoluta del comune politico i nell'anno di riferimento t-2 (§ 6)
SKRi;t-2
Capacità fiscale relativa del comune politico i nell'anno di riferimento t-2
1.7. 22-117
15
132.11
132.11
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
Formula 11
Media cantonale della capacità fiscale relativa (§ 8 lett. h LPF, § 9 OPF)
N
SKRKM;t-2 = ∑ SKAi;t-2 / EK-SZH;t-2
Legenda
EK-SZH;t-2
Numero degli abitanti del Cantone, esclusi quelli della città di Zurigo, nell'anno di riferimento t-2 (§ 1)
SKAi;t-2
Capacità fiscale assoluta del comune politico i nell'anno di riferimento t-2 (§ 6)
SKRKM;t-2
Media cantonale della capacità fiscale relativa nell'anno di riferimento t-2
N
Tutti i comuni politici ad eccezione della città di Zurigo
Σ
Simbolo di sommatoria
Formula 12
Densità di popolazione (§ 24 OPF)
Di;t-2
= Ei;t-2/APi;t-2
Legenda
APi:t-2
Di;t-2
Ei;t-2
16
Superficie produttiva del comune politico i in chilometri quadrati alla fine dell'anno di riferimento t–2 (§ 24 cpv. 2)
Densità di popolazione del comune politico i in abitanti per km² (chilometri quadrati) della superficie produttiva del comune politico i nell'anno di riferimento t-2
Numero degli abitanti del comune politico i nell'anno di riferimento t–2 (§ 1)
Ordinanza sulla perequazione finanziaria (OPF)
Formula 13
Indice di pendenza (§ 25 OPF)
Si;t-2 = (Ni,35+,i,t-2 / ARi;t-2)
Legenda
ARi;t-2 Territorio comunale del comune politico i escluse le superfici lacustri nella griglia da 25 metri alla fine dell'anno di riferimento t–2
Ni,35+;t-2 Area di pendenza del comune politico i nella griglia da 25 metri con pendenza del pendio superiore al 35% secondo il modello altimetrico «DHM25» dell'Ufficio federale di topografia swisstopo, previa livellamento della griglia da 25 metri mediante l'assegnazione del valore altimetrico medio di tutte le celle della griglia con raggio di 50 metri a ogni cella alla fine dell'anno di riferimento t-2
Si;t-2 Indice di pendenza: quota del territorio del comune politico i con una pendenza del pendio superiore al 35% nell'anno di riferimento t-2
132.11
1.7. 22-117
17
Abs. 1 lett. b LT,
c. Imposte alla fonte ai sensi del § 187 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 LT.
2 Il gettito fiscale ai sensi del cpv. 1 lett. a e b si compone, con riferimento
all'anno di riferimento, di
a. il rendiconto annuale,
b. i rendiconti delle modifiche del dovuto e degli arretrati.
3 Il gettito delle imposte alla fonte ai sensi del cpv. 1 lett. c si calcola
sulla base degli accrediti effettuati presso i comuni nell'anno di riferimento.
4 Nel calcolo del gettito fiscale sono inclusi, in particolare
a. le ripartizioni fiscali ai sensi dei §§ 191, 192 e 198 LT,
b. le imposte posteriori ai sensi del § 8 lett. f LFPerEqu in combinato disposto con i §§ 160
e 162 cpv. 2 LT.
5 Dal gettito fiscale ai sensi dei cpv. 1–4 vengono dedotti
a. le rimesse d'imposta ai sensi del § 197 LT,
b. gli ammortamenti dei crediti fiscali,
c. le compensazioni fiscali forfettarie.
6 L'imposta personale ai sensi del § 199 LT non fa parte del gettito
fiscale.
Forza fiscale
assoluta