132.11
FAVOPFRPF
CH-ZH
Art. 44 : Ordinanza sulla perequazione finanziaria (FAV)
Art. 44
1. L'Ufficio di statistica calcola i valori conformemente all'articolo 34 capoversi 2 e 3 della LSF.
2. Per il calcolo e la comunicazione dell'aliquota d'imposta complessiva determinante secondo l'articolo 36 capoversi 2 e 3 della LSF, si applicano i termini previsti da