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132.11 FAVOPFRPF CH-ZH

Art. 44 : Ordinanza sulla perequazione finanziaria (FAV)

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Art. 44

1. L'Ufficio di statistica calcola i valori conformemente all'articolo 34 capoversi 2 e 3 della LSF.

2. Per il calcolo e la comunicazione dell'aliquota d'imposta complessiva determinante secondo l'articolo 36 capoversi 2 e 3 della LSF, si applicano i termini previsti da

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