Legislator · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
DE · FR · IT · EN Analizza in Legislator
140.310 KGIG CH-SZ

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali (KGIG)

17 Articles / Provisions · Canton Svitto — Raccolta delle leggi cantonali
Apri la fonte ufficiale ↗ Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Table of Provisions (17)

Statutory Text (17 Provisions)

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Scopo

La presente legge disciplina l’organizzazione e la procedura per l’esecuzione della

legge federale sulla parità dei sessi e prevede ulteriori

misure per la promozione della parità effettiva tra donna e uomo.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Geltungsbereich

1 Questo Regolamento è applicabile ai rapporti di lavoro di diritto privato e di diritto pubblico.

2 Esso regola la nomina, i compiti e l'organizzazione della Commissione Cantonale per la Parità tra Donne e Uomini.

II. Procedura di Conciliazione

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Organizzazione

1 Il Cantone istituisce un Ufficio di conciliazione cantonale.

2 Questo è competente per le controversie relative a discriminazioni in am-

bito di rapporti di lavoro di diritto privato e di diritto pubblico.

3 Resta riservata la competenza di uffici di conciliazione istituiti in virtù di

contratti collettivi di lavoro.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Elezione

1 Il Consiglio di Stato elegge la commissione di conciliazione per una durata di carica di quattro anni.

La sua composizione è disciplinata dal Codice di procedura civile svizzero.

2 Il Consiglio di Stato può designare una segreteria.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Compiti

1 L'Ufficio di conciliazione consiglia le parti nelle controversie in materia di discriminazione

nella vita professionale e tenta di raggiungere un accordo.

2 Esso conduce negoziati di conciliazione sia in relazione a rapporti di lavoro di diritto

privato che di diritto pubblico.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Procedura

1 Prima di presentare un'azione giudiziaria o un reclamo, deve essere espletata

una procedura di conciliazione.

2 La procedura di conciliazione è regolata dal Codice di procedura civile svizzero.

3 Se gli organi istituiti dal contratto collettivo di lavoro conducono la procedura di

conciliazione, alla domanda giudiziaria deve essere allegata un'attestazione, rilasciata

dagli organi conciliativi, circa la conclusione e l'esito della procedura di conciliazione.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Vigilanza

L'organo di conciliazione è soggetto alla vigilanza del Tribunale cantonale.

III. Procedimenti giudiziari

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Rapporti di lavoro di diritto privato

Le controversie relative alle discriminazioni nella vita professionale sono giudicate nel procedimento semplificato secondo il Codice di procedura civile svizzero.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Rapporti di lavoro di diritto pubblico

1 Le autorità amministrative e i tribunali del Cantone e dei Distretti decidono,

mediante decisioni, in merito all'omissione, alla rimozione e all'accertamento

di discriminazioni nell'ambito della vita lavorativa.

2 Per l'emanazione di tali decisioni è applicabile la legge sulla procedura

amministrativa10.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Diritto amministrativo processuale

1 Le decisioni concernenti l'astensione, la rimozione o l'accertamento di

discriminazioni in un rapporto di lavoro di diritto pubblico possono essere

impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo.

2 Prima di presentare un ricorso, entro 20 giorni dalla notifica della

decisione, occorre adire l'Ufficio di conciliazione.

3 Se non si raggiunge un accordo, il ricorso deve essere presentato entro 20 giorni

dalla notifica dell'attestato di conciliazione.

IV. Commissione per la parità

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Elezione

1 Il Consiglio di Stato elegge, per una durata di carica di quattro anni, una Commissione

per la parità tra donna e uomo.

2 La Commissione è composta da 9 a 13 persone. Essa è costituita per almeno la

metà da donne ed è presieduta da una donna.

3 La Commissione deve essere ampiamente rappresentata tra le organizzazioni

femminili, i partiti politici, le associazioni professionali e altri gruppi di interesse.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Compiti

1 La Commissione promuove la parità dei sessi in tutti gli ambiti della vita,

segnatamente

a) sottoponendo al Consiglio di Stato proposte per l'eliminazione delle

disparità di trattamento;

b) prendendo posizione su progetti di atti normativi delle autorità cantonali;

c) sostenendo programmi e attività di istituzioni pubbliche e private

tramite consulenza e, eccezionalmente, mediante l'erogazione di contributi;

d) informando il pubblico sulle questioni relative alla parità tra donna e

uomo in generale e per quanto concerne l'erogazione di contributi ai sensi

degli articoli 14 e 15 della LPa;

e) tenendo una documentazione sulle questioni di parità.

2 La Commissione può collaborare con altre organizzazioni all'interno e all'esterno

del Cantone.

3 La Commissione può richiedere ai Dipartimenti informazioni e chiarimenti.

4 Il Consiglio di Stato emana direttive in merito alla comunicazione con gli uffici

dell'amministrazione cantonale.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Vigilanza

1 La Commissione è sottoposta alla vigilanza del Consiglio di Stato.

2 Essa sottopone annualmente al Consiglio di Stato il conto e il rapporto di attività.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Organizzazione

1 La Commissione si organizza autonomamente nell'ambito del presente regolamento.

2 In un regolamento che il Consiglio di Stato deve approvare, la Commissione disciplina in particolare la sua direzione, il suo andamento degli affari nonché le competenze finanziarie.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Spese

1 Le spese della Commissione a carico del conto dello Stato ammontano com-

plessivamente a un massimo di Fr. 50 000.- all'anno.

2 La Commissione dispone autonomamente dell'utilizzo dei crediti di preven-

tivo approvati.

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Contributi

La Commissione può sostenere, con contributi di promozione, programmi e attività

innovativi e non sovvenzionati dalla Confederazione.

V. Disposizioni finali

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali

Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore

**1** La presente legge è sottoposta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costituzione cantonale.

**2** Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella Raccolta delle leggi.

**3** Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso determina la data dell'entrata in vigore.

**1** La presente legge è stata emanata quale ordinanza soggetta a referendum facoltativo: RU 19-116 con modifiche del 10 settembre 1997 (RU 19-208), del 18 novembre 2009 (Ordinanza sulla giustizia, RU 22-82m), del 17 dicembre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato, adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-97) e del 25 ottobre 2017 (Decisione del Consiglio dei Rappresentanti, aggiornamento della legislazione sulla giustizia e ottimizzazione dell'organizzazione delle autorità di perseguimento penale, RU 25-9e).

**2** Versione del 10 settembre 1997.

**3** Foglietto Ufficiale 1995 pag. 382 segg.

**4** Versione del 10 settembre 1997.

**5** Comma 2 nuovo inserito il 10 settembre 1997.

**6** Comma 1 nella versione del 18 novembre 2009.

**7** Comma 2 nella versione del 18 novembre 2009.

**8** Versione del 25 ottobre 2017.

**9** Versione del 18 novembre 2009.

**10** SRSZ 234.110.

**11** Sezione IV., §§ 11 a 16, nuova inserita il 10 settembre 1997.

**12** Versione del 10 settembre 1997.

**13** Precedente § 12 nella numerazione del 10 settembre 1997; intestazione, commi 1, 2 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.

**14** Entrata in vigore il 1° luglio 1996 (Foglietto Ufficiale 1996 900). Entrata in vigore delle modifiche del 10 settembre 1997 il 1° gennaio 1998 (Foglietto Ufficiale 1997 1640), del 18 novembre 2009 il 1° gennaio 2011 (Foglietto Ufficiale 2010 1508), del 17 dicembre 2013 il 1° gennaio 2014 (Foglietto Ufficiale 2013 2974) e del 25 ottobre 2017 il 1° febbraio 2018 (Foglietto Ufficiale 2018 83).

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →