140.310
KGIG
CH-SZ
§ 5 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996
1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali
§ 5 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996
Compiti
1 L'Ufficio di conciliazione consiglia le parti nelle controversie in materia di discriminazione
nella vita professionale e tenta di raggiungere un accordo.
2 Esso conduce negoziati di conciliazione sia in relazione a rapporti di lavoro di diritto
privato che di diritto pubblico.