140.310
KGIG
CH-SZ
§ 6 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996
1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali
§ 6 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996
Procedura
1 Prima di presentare un'azione giudiziaria o un reclamo, deve essere espletata
una procedura di conciliazione.
2 La procedura di conciliazione è regolata dal Codice di procedura civile svizzero.
3 Se gli organi istituiti dal contratto collettivo di lavoro conducono la procedura di
conciliazione, alla domanda giudiziaria deve essere allegata un'attestazione, rilasciata
dagli organi conciliativi, circa la conclusione e l'esito della procedura di conciliazione.