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140.310 KGIG CH-SZ

§ 6 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali
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§ 6 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Procedura

1 Prima di presentare un'azione giudiziaria o un reclamo, deve essere espletata

una procedura di conciliazione.

2 La procedura di conciliazione è regolata dal Codice di procedura civile svizzero.

3 Se gli organi istituiti dal contratto collettivo di lavoro conducono la procedura di

conciliazione, alla domanda giudiziaria deve essere allegata un'attestazione, rilasciata

dagli organi conciliativi, circa la conclusione e l'esito della procedura di conciliazione.

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