# 1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali (140.310)

**Acronyms:** KGIG
**Jurisdiction:** CH-SZ
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/sz/140.310/140-310-kgig-1-fondamenti-e-organizzazione-tributi-pubblici-14-autorita-e-amministrazione
**Official Source:** https://www.sz.ch/public/upload/assets/32960/140_310.pdf?fp=3

## Provisions

### § 1 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Scopo

La presente legge disciplina l’organizzazione e la procedura per l’esecuzione della

legge federale sulla parità dei sessi e prevede ulteriori

misure per la promozione della parità effettiva tra donna e uomo.

### § 2 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Geltungsbereich

1 Questo Regolamento è applicabile ai rapporti di lavoro di diritto privato e di diritto pubblico.

2 Esso regola la nomina, i compiti e l'organizzazione della Commissione Cantonale per la Parità tra Donne e Uomini.

II. Procedura di Conciliazione

### § 3 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Organizzazione

1 Il Cantone istituisce un Ufficio di conciliazione cantonale.

2 Questo è competente per le controversie relative a discriminazioni in am-

bito di rapporti di lavoro di diritto privato e di diritto pubblico.

3 Resta riservata la competenza di uffici di conciliazione istituiti in virtù di

contratti collettivi di lavoro.

### § 4 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Elezione

1 Il Consiglio di Stato elegge la commissione di conciliazione per una durata di carica di quattro anni.

La sua composizione è disciplinata dal Codice di procedura civile svizzero.

2 Il Consiglio di Stato può designare una segreteria.

### § 5 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Compiti

1 L'Ufficio di conciliazione consiglia le parti nelle controversie in materia di discriminazione

nella vita professionale e tenta di raggiungere un accordo.

2 Esso conduce negoziati di conciliazione sia in relazione a rapporti di lavoro di diritto

privato che di diritto pubblico.

### § 6 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Procedura

1 Prima di presentare un'azione giudiziaria o un reclamo, deve essere espletata

una procedura di conciliazione.

2 La procedura di conciliazione è regolata dal Codice di procedura civile svizzero.

3 Se gli organi istituiti dal contratto collettivo di lavoro conducono la procedura di

conciliazione, alla domanda giudiziaria deve essere allegata un'attestazione, rilasciata

dagli organi conciliativi, circa la conclusione e l'esito della procedura di conciliazione.

### § 7 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Vigilanza

L'organo di conciliazione è soggetto alla vigilanza del Tribunale cantonale.

III. Procedimenti giudiziari

### § 8 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Rapporti di lavoro di diritto privato

Le controversie relative alle discriminazioni nella vita professionale sono giudicate nel procedimento semplificato secondo il Codice di procedura civile svizzero.

### § 9 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Rapporti di lavoro di diritto pubblico

1 Le autorità amministrative e i tribunali del Cantone e dei Distretti decidono,

mediante decisioni, in merito all'omissione, alla rimozione e all'accertamento

di discriminazioni nell'ambito della vita lavorativa.

2 Per l'emanazione di tali decisioni è applicabile la legge sulla procedura

amministrativa10.

### § 10 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Diritto amministrativo processuale

1 Le decisioni concernenti l'astensione, la rimozione o l'accertamento di

discriminazioni in un rapporto di lavoro di diritto pubblico possono essere

impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo.

2 Prima di presentare un ricorso, entro 20 giorni dalla notifica della

decisione, occorre adire l'Ufficio di conciliazione.

3 Se non si raggiunge un accordo, il ricorso deve essere presentato entro 20 giorni

dalla notifica dell'attestato di conciliazione.

IV. Commissione per la parità

### § 11 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Elezione

1 Il Consiglio di Stato elegge, per una durata di carica di quattro anni, una Commissione

per la parità tra donna e uomo.

2 La Commissione è composta da 9 a 13 persone. Essa è costituita per almeno la

metà da donne ed è presieduta da una donna.

3 La Commissione deve essere ampiamente rappresentata tra le organizzazioni

femminili, i partiti politici, le associazioni professionali e altri gruppi di interesse.

### § 12 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Compiti

1 La Commissione promuove la parità dei sessi in tutti gli ambiti della vita,

segnatamente

a) sottoponendo al Consiglio di Stato proposte per l'eliminazione delle

disparità di trattamento;

b) prendendo posizione su progetti di atti normativi delle autorità cantonali;

c) sostenendo programmi e attività di istituzioni pubbliche e private

tramite consulenza e, eccezionalmente, mediante l'erogazione di contributi;

d) informando il pubblico sulle questioni relative alla parità tra donna e

uomo in generale e per quanto concerne l'erogazione di contributi ai sensi

degli articoli 14 e 15 della LPa;

e) tenendo una documentazione sulle questioni di parità.

2 La Commissione può collaborare con altre organizzazioni all'interno e all'esterno

del Cantone.

3 La Commissione può richiedere ai Dipartimenti informazioni e chiarimenti.

4 Il Consiglio di Stato emana direttive in merito alla comunicazione con gli uffici

dell'amministrazione cantonale.

### § 13 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Vigilanza

1 La Commissione è sottoposta alla vigilanza del Consiglio di Stato.

2 Essa sottopone annualmente al Consiglio di Stato il conto e il rapporto di attività.

### § 14 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Organizzazione

1 La Commissione si organizza autonomamente nell'ambito del presente regolamento.

2 In un regolamento che il Consiglio di Stato deve approvare, la Commissione disciplina in particolare la sua direzione, il suo andamento degli affari nonché le competenze finanziarie.

### § 15 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Spese

1 Le spese della Commissione a carico del conto dello Stato ammontano com-

plessivamente a un massimo di Fr. 50 000.- all'anno.

2 La Commissione dispone autonomamente dell'utilizzo dei crediti di preven-

tivo approvati.

### § 16 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Contributi

La Commissione può sostenere, con contributi di promozione, programmi e attività

innovativi e non sovvenzionati dalla Confederazione.

V. Disposizioni finali

### § 17 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996

Referendum, Pubblicazione, Entrata in vigore

**1** La presente legge è sottoposta a referendum ai sensi dei §§ 34 o 35 della Costituzione cantonale.

**2** Essa è pubblicata nel Bollettino ufficiale e, dopo l'entrata in vigore, è inserita nella Raccolta delle leggi.

**3** Il Consiglio di Stato è incaricato dell'esecuzione. Esso determina la data dell'entrata in vigore.

**1** La presente legge è stata emanata quale ordinanza soggetta a referendum facoltativo: RU 19-116 con modifiche del 10 settembre 1997 (RU 19-208), del 18 novembre 2009 (Ordinanza sulla giustizia, RU 22-82m), del 17 dicembre 2013 (Decisione del Consiglio di Stato, adeguamento alla nuova Costituzione cantonale, RU 23-97) e del 25 ottobre 2017 (Decisione del Consiglio dei Rappresentanti, aggiornamento della legislazione sulla giustizia e ottimizzazione dell'organizzazione delle autorità di perseguimento penale, RU 25-9e).

**2** Versione del 10 settembre 1997.

**3** Foglietto Ufficiale 1995 pag. 382 segg.

**4** Versione del 10 settembre 1997.

**5** Comma 2 nuovo inserito il 10 settembre 1997.

**6** Comma 1 nella versione del 18 novembre 2009.

**7** Comma 2 nella versione del 18 novembre 2009.

**8** Versione del 25 ottobre 2017.

**9** Versione del 18 novembre 2009.

**10** SRSZ 234.110.

**11** Sezione IV., §§ 11 a 16, nuova inserita il 10 settembre 1997.

**12** Versione del 10 settembre 1997.

**13** Precedente § 12 nella numerazione del 10 settembre 1997; intestazione, commi 1, 2 e 3 nella versione del 17 dicembre 2013.

**14** Entrata in vigore il 1° luglio 1996 (Foglietto Ufficiale 1996 900). Entrata in vigore delle modifiche del 10 settembre 1997 il 1° gennaio 1998 (Foglietto Ufficiale 1997 1640), del 18 novembre 2009 il 1° gennaio 2011 (Foglietto Ufficiale 2010 1508), del 17 dicembre 2013 il 1° gennaio 2014 (Foglietto Ufficiale 2013 2974) e del 25 ottobre 2017 il 1° febbraio 2018 (Foglietto Ufficiale 2018 83).

