140.310
KGIG
CH-SZ
§ 9 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996
1 Fondamenti e Organizzazione, tributi pubblici » 14 Autorità e amministrazione » 140 Disposizioni generali
§ 9 Kantonales Gleichstellungsgesetz (KGIG), vom 8. Mai 1996
Rapporti di lavoro di diritto pubblico
1 Le autorità amministrative e i tribunali del Cantone e dei Distretti decidono,
mediante decisioni, in merito all'omissione, alla rimozione e all'accertamento
di discriminazioni nell'ambito della vita lavorativa.
2 Per l'emanazione di tali decisioni è applicabile la legge sulla procedura
amministrativa10.