1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio (LDPÉ)
Table of Provisions (19)
Statutory Text (19 Provisions)
Una petizione è un documento scritto mediante il quale una o più persone sottopongono alle autorità delle richieste, delle proposte, delle critiche o delle rivendicazioni, oppure esprimono la loro opinione su un fatto che le riguarda o su una questione di interesse generale.
Una petizione può essere indirizzata alle autorità legislative ed esecutive cantonali o comunali, nonché alle autorità giudiziarie.
Il diritto di presentare una petizione appartiene a ogni persona fisica capace di discernimento e a ogni persona giuridica.
La petizione può essere individuale o collettiva.
1. La petizione deve essere scritta.
2. Essa reca la firma autografa di ogni firmatario.
3. Indica il domicilio o la sede, nonché l'indirizzo di ciascun firmatario.
1. I firmatari possono raccogliere firme a sostegno della loro petizione.
2. Le firme raccolte devono essere manoscritte, senza altre indicazioni.
[3] 1 La raccolta delle firme può avvenire su piattaforme online.
2. Devono contenere almeno i nomi e i cognomi dei firmatari.
3. Il testo della versione online deve essere identico a quello scritto.
4. L'elenco delle firme elettroniche viene trasmesso in forma stampata al momento della presentazione della petizione.
1. L'esercizio regolare del diritto di petizione non può comportare né inconvenienti né sanzioni per l'autore o l'autrice della petizione.
2. Il contenuto della petizione non gode di alcun privilegio.
[4] Se la petizione ha un carattere ingiurioso, diffamatorio, incoerente oppure è anonima, le autorità la archiviano senza seguito.
1. L'identità dei firmatari è pubblica, a meno che essi o esse non abbiano richiesto per iscritto che la loro identità sia mantenuta segreta.
2. Le autorità possono non prendere in considerazione una petizione se l'identità dei firmatari deve essere mantenuta segreta.
[5] Le petizioni indirizzate al Gran Consiglio sono trattate conformemente alle disposizioni della legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012.
La petizione riguardante una procedura determinata, pendente, già conclusa o la cui apertura è prevedibile a breve, è irricevibile.
Le autorità giudiziarie possono esaminare nel merito le petizioni che vengono loro sottoposte relative ad altre materie, ma non sono obbligate a farlo.
1. L'autorità che riceve una petizione procede al suo esame materiale e la istruisce in modo da poter rispondere al più tardi entro l'anno successivo al suo deposito.
2. Quando risulta che una petizione è manifestamente irricevibile o infondata, l'autorità procede al suo archiviazione e ne informa il suo autore o uno dei petizionari se la petizione è collettiva.
1 L'autorità deve rispondere alla petizione mediante
d) il suo archiviazione.
2. La risposta dell'autorità è definitiva.
1 La risposta dell'autorità è comunicata al o alla richiedente.
2. Se la petizione è collettiva, la risposta è comunicata a uno o una delle richiedenti, con l'obbligo per lui o lei di informare gli altri.
[6]
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
1 Il Consiglio di Stato stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge.
2. Provvede, se necessario, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.
Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 4 maggio 2005.
L'entrata in vigore è immediata.