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151.115 LDPÉ CH-NE

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio (LDPÉ)

19 Articles / Provisions · Canton Neuchâtel — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (19)

Art. premier Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Definizione Art. 2 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 Art. 3 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 - Petizionante Art. 4 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 - Natura della petizione Art. 5 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 Art. 6 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 - Raccolta delle firme Art. 6A Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Firme elettroniche Art. 7 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Protezione del diritto di petizione Art. 8 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Petizione inappropriata o anonima Art. 9 Legge sul diritto di petizione (LDPet), del 15 marzo 2005 - Identità dei firmatari di petizioni Art. 10 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 Art. 11 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 Art. 12 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 Art. 13 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Petizione indirizzata a un'altra autorità Art. 14 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Risposta dell'autorità Art. 15 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Comunicazione della risposta Art. 16 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 Art. 17 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Referendum facoltativo Art. 18 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 - Entrata in vigore e promulgazione

Statutory Text (19 Provisions)

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

Una petizione è un documento scritto mediante il quale una o più persone sottopongono alle autorità delle richieste, delle proposte, delle critiche o delle rivendicazioni, oppure esprimono la loro opinione su un fatto che le riguarda o su una questione di interesse generale.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

Una petizione può essere indirizzata alle autorità legislative ed esecutive cantonali o comunali, nonché alle autorità giudiziarie.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

Il diritto di presentare una petizione appartiene a ogni persona fisica capace di discernimento e a ogni persona giuridica.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

La petizione può essere individuale o collettiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1. La petizione deve essere scritta.

2. Essa reca la firma autografa di ogni firmatario.

3. Indica il domicilio o la sede, nonché l'indirizzo di ciascun firmatario.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1. I firmatari possono raccogliere firme a sostegno della loro petizione.

2. Le firme raccolte devono essere manoscritte, senza altre indicazioni.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

[3] 1 La raccolta delle firme può avvenire su piattaforme online.

2. Devono contenere almeno i nomi e i cognomi dei firmatari.

3. Il testo della versione online deve essere identico a quello scritto.

4. L'elenco delle firme elettroniche viene trasmesso in forma stampata al momento della presentazione della petizione.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1. L'esercizio regolare del diritto di petizione non può comportare né inconvenienti né sanzioni per l'autore o l'autrice della petizione.

2. Il contenuto della petizione non gode di alcun privilegio.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

[4] Se la petizione ha un carattere ingiurioso, diffamatorio, incoerente oppure è anonima, le autorità la archiviano senza seguito.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1. L'identità dei firmatari è pubblica, a meno che essi o esse non abbiano richiesto per iscritto che la loro identità sia mantenuta segreta.

2. Le autorità possono non prendere in considerazione una petizione se l'identità dei firmatari deve essere mantenuta segreta.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

[5] Le petizioni indirizzate al Gran Consiglio sono trattate conformemente alle disposizioni della legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

La petizione riguardante una procedura determinata, pendente, già conclusa o la cui apertura è prevedibile a breve, è irricevibile.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

Le autorità giudiziarie possono esaminare nel merito le petizioni che vengono loro sottoposte relative ad altre materie, ma non sono obbligate a farlo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1. L'autorità che riceve una petizione procede al suo esame materiale e la istruisce in modo da poter rispondere al più tardi entro l'anno successivo al suo deposito.

2. Quando risulta che una petizione è manifestamente irricevibile o infondata, l'autorità procede al suo archiviazione e ne informa il suo autore o uno dei petizionari se la petizione è collettiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1 L'autorità deve rispondere alla petizione mediante

d) il suo archiviazione.

2. La risposta dell'autorità è definitiva.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1 La risposta dell'autorità è comunicata al o alla richiedente.

2. Se la petizione è collettiva, la risposta è comunicata a uno o una delle richiedenti, con l'obbligo per lui o lei di informare gli altri.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

[6]

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio

1 Il Consiglio di Stato stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Provvede, se necessario, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.

Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 4 maggio 2005.

L'entrata in vigore è immediata.

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