151.115
LDPÉ
CH-NE
Art. 12 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005
1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio
Art. 12 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005
Le autorità giudiziarie possono esaminare nel merito le petizioni che vengono loro sottoposte relative ad altre materie, ma non sono obbligate a farlo.