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151.115 LDPÉ CH-NE

Art. 12 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005

1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio
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Art. 12 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005

Le autorità giudiziarie possono esaminare nel merito le petizioni che vengono loro sottoposte relative ad altre materie, ma non sono obbligate a farlo.

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