# 1 Stato - Popolo - Autorità - 15 Autorità - 151 Gran Consiglio (151.115)

**Acronyms:** LDPÉ
**Jurisdiction:** CH-NE
**Canonical URL:** https://legislator.ch/it/law/ch/ne/151.115/151-115-ldpe-1-stato-popolo-autorita-15-autorita-151-gran-consiglio
**Official Source:** https://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/151.115.htm

## Provisions

### Art. premier Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Definizione

Una petizione è un documento scritto mediante il quale una o più persone sottopongono alle autorità delle richieste, delle proposte, delle critiche o delle rivendicazioni, oppure esprimono la loro opinione su un fatto che le riguarda o su una questione di interesse generale.

### Art. 2 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 - Destinatari

Una petizione può essere indirizzata alle autorità legislative ed esecutive cantonali o comunali, nonché alle autorità giudiziarie.

### Art. 3 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 - Petizionante

Il diritto di presentare una petizione appartiene a ogni persona fisica capace di discernimento e a ogni persona giuridica.

### Art. 4 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 - Natura della petizione

La petizione può essere individuale o collettiva.

### Art. 5 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Forma della petizione

1. La petizione deve essere scritta.

2. Essa reca la firma autografa di ogni firmatario.

3. Indica il domicilio o la sede, nonché l'indirizzo di ciascun firmatario.

### Art. 6 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 - Raccolta delle firme

1. I firmatari possono raccogliere firme a sostegno della loro petizione.

2. Le firme raccolte devono essere manoscritte, senza altre indicazioni.

### Art. 6A Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Firme elettroniche

[3] 1 La raccolta delle firme può avvenire su piattaforme online.

2. Devono contenere almeno i nomi e i cognomi dei firmatari.

3. Il testo della versione online deve essere identico a quello scritto.

4. L'elenco delle firme elettroniche viene trasmesso in forma stampata al momento della presentazione della petizione.

### Art. 7 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Protezione del diritto di petizione

1. L'esercizio regolare del diritto di petizione non può comportare né inconvenienti né sanzioni per l'autore o l'autrice della petizione.

2. Il contenuto della petizione non gode di alcun privilegio.

### Art. 8 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Petizione inappropriata o anonima

[4] Se la petizione ha un carattere ingiurioso, diffamatorio, incoerente oppure è anonima, le autorità la archiviano senza seguito.

### Art. 9 Legge sul diritto di petizione (LDPet), del 15 marzo 2005 - Identità dei firmatari di petizioni

1. L'identità dei firmatari è pubblica, a meno che essi o esse non abbiano richiesto per iscritto che la loro identità sia mantenuta segreta.

2. Le autorità possono non prendere in considerazione una petizione se l'identità dei firmatari deve essere mantenuta segreta.

### Art. 10 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 - Petizione indirizzata al Gran Consiglio

[5] Le petizioni indirizzate al Gran Consiglio sono trattate conformemente alle disposizioni della legge di organizzazione del Gran Consiglio (OGC), del 30 ottobre 2012.

### Art. 11 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 - Petizione indirizzata alle autorità giudiziarie avente oggetto

La petizione riguardante una procedura determinata, pendente, già conclusa o la cui apertura è prevedibile a breve, è irricevibile.

### Art. 12 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005

Le autorità giudiziarie possono esaminare nel merito le petizioni che vengono loro sottoposte relative ad altre materie, ma non sono obbligate a farlo.

### Art. 13 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Petizione indirizzata a un'altra autorità

1. L'autorità che riceve una petizione procede al suo esame materiale e la istruisce in modo da poter rispondere al più tardi entro l'anno successivo al suo deposito.

2. Quando risulta che una petizione è manifestamente irricevibile o infondata, l'autorità procede al suo archiviazione e ne informa il suo autore o uno dei petizionari se la petizione è collettiva.

### Art. 14 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Risposta dell'autorità

1 L'autorità deve rispondere alla petizione mediante

d) il suo archiviazione.

2. La risposta dell'autorità è definitiva.

### Art. 15 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Comunicazione della risposta

1 La risposta dell'autorità è comunicata al o alla richiedente.

2. Se la petizione è collettiva, la risposta è comunicata a uno o una delle richiedenti, con l'obbligo per lui o lei di informare gli altri.

### Art. 16 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005

[6]

### Art. 17 Legge sul diritto di petizione (LDP), del 15 marzo 2005 - Referendum facoltativo

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.

### Art. 18 Legge sul diritto di petizione (LDPé), del 15 marzo 2005 - Entrata in vigore e promulgazione

1 Il Consiglio di Stato stabilisce la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Provvede, se necessario, alla sua promulgazione e alla sua esecuzione.

Legge promulgata dal Consiglio di Stato il 4 maggio 2005.

L'entrata in vigore è immediata.

