Legge cantonale sulla cittadinanza (KBüG) - Definizioni dei Termini (KBüG)
Table of Provisions (38)
Statutory Text (38 Provisions)
1. I seguenti termini hanno il significato seguente nella Legge cantonale sui diritti civici
a. Cittadinanza cantonale: diritto di cittadinanza del Cantone di Lucerna,
b. Cittadinanza comunale: diritto di cittadinanza in un comune del Cantone di Lucerna,
c. I comuni sono i comuni residenziali,
d. Legge federale: Legge federale sulla cittadinanza svizzera del 20 giugno 2014.
1. Questa legge si applica all'acquisizione e alla perdita della cittadinanza cantonale e della cittadinanza comunale.
1. Per l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per legge, nonché per la riacquisizione della cittadinanza e la naturalizzazione agevolata, sono determinanti il Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907 (CC) e la legge e l'ordinanza federale sulla cittadinanza svizzera.
1. Ogni persona fisica può acquisire la cittadinanza comunale e cantonale secondo le disposizioni di questa legge.
1. Con il diritto di cittadinanza comunale è necessariamente collegato il diritto di cittadinanza cantonale.
1. Ogni persona fisica può avere al massimo due cittadinanze comunali svizzere.
2. I diritti civici che la moglie possedeva da nubile in base all'articolo 161 aZGB in vigore fino al 31 dicembre 2012 non sono conteggiati. Questo vale anche per il trasferimento di tali diritti civici ai figli minorenni.
3. Ulteriori dettagli sono disciplinati dal Consiglio di Stato nel regolamento.
1. Il trovatello diventa cittadino o cittadina del comune in cui viene trovato.
2. I diritti di cittadinanza così acquisiti si estinguono, se la discendenza del bambino viene accertata, a condizione che sia ancora minorenne e non rimanga apolide.
1. Chiunque ottenga la cittadinanza cantonale ai sensi dell'articolo 22 della legge federale, diventa cittadino o cittadina del comune che fino a quel momento lo ha trattato o trattata come cittadino o cittadina.
1. Gli svizzeri e le svizzere acquisiscono la cittadinanza cantonale con il conferimento della cittadinanza comunale.
1. Cittadine e cittadini stranieri ricevono la cittadinanza cantonale dal Dipartimento di Giustizia e Sicurezza in base alla cittadinanza comunale garantita da un comune, se sono soddisfatte le condizioni previste dai §§ 18-25 e se è presente l'autorizzazione federale di naturalizzazione.
1. La domanda di cittadinanza deve essere presentata al comune con i documenti richiesti.
2. Ulteriori dettagli sono regolati dal consiglio di governo nel regolamento.
1. I figli minorenni possono essere inclusi, su richiesta, nella naturalizzazione dei genitori, se sono sotto la loro tutela genitoriale e convivono con loro.
2. Se i genitori esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale, l'inclusione nella naturalizzazione richiede il consenso di entrambi i genitori.
3. Per i bambini a partire dai 12 anni di età, i requisiti ai sensi dei §§ 18-25 devono essere esaminati in modo indipendente e adeguato all'età.
4. Gli adolescenti sopra i 16 anni devono dichiarare espressamente per iscritto la loro volontà di acquisire la cittadinanza.
1. I minorenni e le persone sotto tutela completa possono essere naturalizzati autonomamente.
2. Il loro rappresentante legale li rappresenta nel procedimento di naturalizzazione.
1. Per le richiedenti e i richiedenti svizzeri, la cittadinanza diventa effettiva con la forza di legge della decisione di naturalizzazione del comune.
2. Se dopo la naturalizzazione, oltre alla cittadinanza comunale lucernese acquisita, possiedono più di un'altra cittadinanza comunale extracantonale e non dimostrano entro 30 giorni di aver presentato una richiesta di rinuncia alle cittadinanze comunali extracantonali in eccesso, la cittadinanza comunale lucernese acquisita non diventa effettiva. La prova deve essere fornita al comune di cui è stata acquisita la cittadinanza.
3. Per le richiedenti e i richiedenti stranieri, la cittadinanza comunale e cantonale diventa effettiva con la forza di legge della decisione di naturalizzazione del Dipartimento di giustizia e sicurezza.
1. Se la persona richiedente straniera si trasferisce in un altro comune o in un altro cantone durante il procedimento, rimane competente il comune che si occupa della domanda o il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza, se è stata completata la verifica necessaria per la garanzia.
1. Il comune rende noti i nomi e gli indirizzi delle persone a cui è stato conferito o promesso il diritto di cittadinanza comunale.
2. Il comune può rendere noti i nomi e gli indirizzi delle persone che hanno presentato una domanda di naturalizzazione.
1. Svizzeri e Svizzere acquisiscono la cittadinanza comunale e cantonale su richiesta, se
a. nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda, hanno soggiornato per un totale di tre anni nel comune di naturalizzazione,
b. immediatamente prima della naturalizzazione, hanno soggiornato ininterrottamente per almeno un anno nel comune di naturalizzazione e
c. godono di una buona reputazione nel comune di naturalizzazione.
1. Alle cittadine e ai cittadini stranieri può essere assicurata la cittadinanza comunale su richiesta, qualora, oltre ai requisiti di cui al § 17
a. siano integrati con successo,
b. siano familiari con le condizioni di vita locali e
c. non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera.
2. La situazione delle persone che non sono in grado di soddisfare i criteri dei paragrafi 1a e b a causa di una disabilità, malattia o altre circostanze personali significative, oppure lo possono fare solo in condizioni difficili, deve essere adeguatamente considerata.
1. Un'integrazione di successo si manifesta in particolare
a. nel rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblico,
b. nel rispetto dei valori della Costituzione federale,
c. nella capacità di comunicare nella vita quotidiana in lingua tedesca, sia oralmente che per iscritto,
d. nella partecipazione alla vita economica o nell'acquisizione di istruzione,
e. nella promozione e nel supporto dell'integrazione del marito o della moglie, del partner registrato o della partner registrata o dei figli minorenni sui quali si esercita l'autorità parentale.
1. La persona richiedente viola la sicurezza e l'ordine pubblico quando in particolare
a. non rispetta le disposizioni di legge e i provvedimenti delle autorità,
b. non adempie agli obblighi di diritto pubblico o privato,
c. approva pubblicamente o promuove crimini o reati contro la pace pubblica, genocidio, crimini contro l'umanità o crimini di guerra, come dimostrato.
2. La concessione della cittadinanza è esclusa fintanto che esista una voce nel casellario giudiziale federale, accessibile alle autorità competenti per le procedure di cittadinanza. Sono possibili eccezioni in caso di pene condizionali e infrazioni. La gravità del reato è determinante.
1. La persona richiedente deve rispettare i valori della Costituzione federale. Ciò include in particolare
a. i principi dello Stato di diritto nonché l'ordine democratico e liberale della Svizzera,
b. i diritti fondamentali, come la parità tra uomo e donna, il diritto alla vita e alla libertà personale, la libertà di credo e di coscienza così come la libertà di opinione,
c. l'obbligo del servizio militare o del servizio civile sostitutivo e dell'obbligo scolastico.
1. La persona richiedente deve dimostrare competenze linguistiche orali in tedesco al livello di riferimento B1 e competenze linguistiche scritte al livello di riferimento A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).
2. La prova delle competenze linguistiche secondo il comma 1 si considera fornita se la persona richiedente
a. parla e scrive il tedesco come lingua madre,
b. ha frequentato almeno per cinque anni la scuola obbligatoria in lingua tedesca,
c. ha completato una formazione a livello secondario II o a livello terziario in lingua tedesca,
d. dispone di un certificato linguistico che attesta le competenze linguistiche di cui al comma 1 e che si basa su un test linguistico conforme agli standard di qualità generalmente riconosciuti per le procedure di test linguistici.
1. La persona richiedente partecipa alla vita economica se, attraverso reddito, patrimonio o prestazioni di terzi, su cui esiste un diritto legale, copre i costi di sostentamento e gli obblighi di mantenimento al momento della presentazione della domanda e della naturalizzazione.
2. La persona richiedente partecipa all'acquisizione di istruzione se, al momento della presentazione della domanda o della naturalizzazione, è in un percorso di formazione o di aggiornamento.
3. Chiunque riceva assistenza sociale nei tre anni immediatamente precedenti la presentazione della domanda o durante il procedimento di naturalizzazione non soddisfa il requisito della partecipazione alla vita economica o all'acquisizione di istruzione, a meno che l'assistenza sociale ricevuta non venga completamente rimborsata.
1. La persona richiedente favorisce l'integrazione dei membri della famiglia, qualora li sostenga
a. nell'acquisizione di competenze linguistiche in lingua tedesca,
b. nella partecipazione alla vita economica o nell'acquisizione di istruzione,
c. nella partecipazione alla vita sociale e culturale della società locale, oppure
d. in altre attività che contribuiscono alla loro integrazione in Svizzera e nel luogo di residenza.
1. La persona richiedente è familiare con le condizioni di vita locali, se in particolare
a. possiede conoscenze di base sulle condizioni geografiche, storiche, politiche e sociali della Confederazione, del Cantone e del Comune;
b. partecipa alla vita sociale e culturale della comunità locale; e
c. mantiene contatti con cittadine e cittadini svizzeri.
1. Persone che acquisiscono la cittadinanza comunale extracantonale perdono
a. la cittadinanza comunale lucernese, se mantengono almeno due cittadinanze comunali extracantonali,
b. le cittadinanze comunali lucernesi, tranne una, se con questa rimangono più di due cittadinanze comunali.
2. Le persone che, ai sensi del comma 1b, perdono le cittadinanze comunali lucernesi, possono dichiarare entro 30 giorni quale cittadinanza comunale lucernese desiderano mantenere. La dichiarazione deve essere presentata al comune interessato.
3. Se la dichiarazione ai sensi del comma 2 non viene presentata, rimane la cittadinanza comunale lucernese che è stata acquisita per ultima.
1. Persone che acquisiscono il diritto di cittadinanza comunale lucernese perdono
a. i diritti di cittadinanza comunale lucernesi preesistenti, se possiedono ancora un diritto di cittadinanza comunale extracantonale,
b. i diritti di cittadinanza comunale lucernesi preesistenti ad eccezione di uno, se con tale acquisizione detengono più di due diritti di cittadinanza comunale.
2. Le persone che perdono i diritti di cittadinanza comunale lucernesi in base al paragrafo 1b, possono dichiarare entro 30 giorni quale diritto di cittadinanza comunale lucernese vogliono mantenere. La dichiarazione deve essere presentata al comune interessato.
3. Se la dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 non viene resa, rimane il diritto di cittadinanza comunale lucernese acquisito per ultimo.
1. Dal diritto di cittadinanza comunale o cantonale possono essere rilasciati, su richiesta, coloro che dimostrano di possedere un altro diritto di cittadinanza comunale o cantonale.
2. Il rilascio dalla cittadinanza svizzera è regolato dall'articolo 37 della legge federale.
3. Con il rilascio dal diritto di cittadinanza cantonale cessa anche il diritto di cittadinanza comunale e, ai sensi dell'articolo 37 della legge federale, la cittadinanza svizzera.
1. Per la perdita del diritto di cittadinanza dei minori e delle persone sotto tutela completa, così come per l'inclusione dei figli nella rinuncia dei genitori alla cittadinanza, si applicano l'articolo 38 della legge federale e, in via analogica, le disposizioni dei §§ 12 e 13.
1. Competenti per le decisioni che si basano su questa legge sono
a. l'assemblea comunale per la concessione della cittadinanza comunale alle richiedenti e ai richiedenti stranieri,
b. il consiglio comunale per la
1. concessione della cittadinanza comunale alle richiedenti e ai richiedenti svizzeri,
2. rinuncia alla cittadinanza comunale, a condizione che ciò non comporti la perdita della cittadinanza svizzera,
c. il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza per la
1. concessione della cittadinanza cantonale alle richiedenti e ai richiedenti stranieri,
2. rinuncia alla cittadinanza svizzera,
3. dichiarazione di nullità ai sensi dell'articolo 36 capoverso 3 della legge federale,
4. accertamento del possesso della cittadinanza svizzera da parte di una persona (Art. 43 cpv. 1 legge federale).
2. Gli aventi diritto di voto possono trasferire il diritto di concessione della cittadinanza comunale secondo il capoverso 1a e b, in tutto o in parte, al consiglio comunale, all'assemblea comunale, al parlamento comunale o a una commissione creata dal comune.
1. Il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza è competente per esprimere pareri e dichiarazioni senza carattere decisionale immediato conformemente alla legge federale, in particolare nei seguenti casi
a. Parere sulle domande di naturalizzazione agevolata (Art. 25 cpv. 1 legge federale),
b. Parere sulle domande di riacquisizione della cittadinanza (Art. 29 cpv. 1 legge federale),
c. Consenso alla revoca della cittadinanza svizzera (Art. 42 legge federale).
2. I comuni interessati devono essere consultati.
1. Il Comune e il Cantone impongono, per l'elaborazione delle domande di naturalizzazione e di rinuncia alla cittadinanza, tasse che coprono al massimo i costi. I dettagli sono regolati dal Consiglio di Stato nel regolamento.
1. Le persone richiedenti hanno diritto a un equo procedimento e all'accesso agli atti. È loro riconosciuto il diritto di essere ascoltati.
1. Le autorità e gli organi comunali e cantonali competenti possono trattare i dati personali necessari per l'adempimento dei loro compiti ai sensi di questa legge, inclusi i dati personali particolarmente sensibili e i profili della personalità.
2. Le autorità del cantone e dei comuni sono obbligate a comunicare alle autorità e agli organi incaricati dell'esecuzione di questa legge i dati necessari per l'adempimento dei compiti ai sensi di questa legge.
1. Contro le decisioni dell'assemblea comunale, del parlamento comunale, del consiglio comunale o di una commissione ai sensi del § 30, è ammesso il ricorso amministrativo al Dipartimento di Giustizia e Sicurezza.
1. Il Consiglio di Stato disciplina il diritto esecutivo nel regolamento.
1. Chi, secondo la legge precedente, possedeva più di due diritti di cittadinanza comunale, può conservarli fino alla prossima concessione di cittadinanza in un comune di Lucerna o in un altro cantone.
1. Le domande presentate prima dell'entrata in vigore di questa legge sono trattate fino alla decisione sulla domanda conformemente alle disposizioni del diritto precedente.
2. La competenza dell'istanza presso la quale un procedimento è pendente al momento dell'entrata in vigore di questa legge persiste secondo il diritto precedente.