Legislator · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Legge sulla registrazione e sui registri (ARG) - Ambito di Applicazione (ARG)

30 Articles / Provisions · Canton Basilea Campagna — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (30)

Statutory Text (30 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. Questa legge disciplina

a. l'attuazione della legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali delle persone (Legge sull'armonizzazione dei registri, RHG) e degli atti federali che ne derivano;

b. l'obbligo di iscrizione, di modifica di registrazione e di cancellazione per le persone fisiche in caso di stabilimento o soggiorno nel comune di residenza;

c. * la gestione di un registro cantonale delle persone;

d. * la gestione di un registro cantonale degli edifici e delle abitazioni.

1. Disposizioni Generali

1. Le comunità residenziali tengono registri delle persone che si sono stabilite o soggiornano presso di loro (in breve: registro degli abitanti).

2. Il registro degli abitanti contiene i dati relativi alle caratteristiche secondo la legge sull'armonizzazione dei registri.

3. Inoltre, contiene per ogni persona stabilita i dati relativi alle seguenti caratteristiche

a. * Genitori con rispettivo nome ufficiale e cognome;

b. * Relazioni familiari con le persone nello stesso nucleo familiare;

c. * Data dell'ultima modifica dello stato civile;

d. * Data della separazione per coniugi separati o persone in partnership registrata separata.

3bis Inoltre, contiene per i cittadini stranieri che si trasferiscono nel cantone, il nome e l'indirizzo del datore di lavoro al momento della loro registrazione. Sono esenti da ciò i cittadini stranieri

a. che possiedono un permesso di domicilio per stranieri (permesso C) oppure

b. il cui coniuge o partner registrato possiede la cittadinanza svizzera o il permesso di domicilio per stranieri (permesso C).

4. Su richiesta della persona registrata, contiene inoltre i dati relativi alle seguenti caratteristiche

a. Titolo e onorificenza;

b. Nome e indirizzo della persona da avvisare in caso di emergenza.

1. Disposizioni Generali

1. L'amministrazione comunale comunica ai privati, su richiesta, i seguenti dati di una singola persona registrata nel registro anagrafico

a. nome ufficiale,

b. nome di battesimo,

c. sesso,

d. data di nascita,

e. indirizzo di residenza e indirizzo di recapito.

2. Comunica ulteriori dati della persona registrata, purché la persona richiedente dimostri un interesse legittimo per la sua identificazione o per indagini.

3. Comunica dati ordinati per caratteristiche ai sensi del comma 1 su più persone registrate, purché la persona richiedente utilizzi i dati per scopi ideali degni di protezione.

4. Informa le persone registrate nel registro anagrafico, in particolare al momento dell'iscrizione o del cambio di registrazione, della possibilità di bloccare i dati secondo la legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

5. Non si applicano tasse per informazioni orali o stampe semplici da computer consegnate personalmente dal registro anagrafico.

Comunicazioni

1. Le persone che si trasferiscono nella comunità residenziale per stabilirsi o soggiornare devono registrarsi presso l'amministrazione comunale.

2. Le persone registrate che si trasferiscono all'interno della comunità residenziale o che si trasferiscono al di fuori della comunità residenziale devono comunicare il trasferimento o la cancellazione presso l'amministrazione comunale.

Comunicazioni

1. Le persone soggette all'obbligo di notifica effettuano la registrazione, la modifica o la cancellazione entro 14 giorni dall'evento che ne dà motivo.

2. Esse forniscono eventuali dati mancanti necessari per il registro della popolazione, documentandoli se necessario.

3. La registrazione, la modifica e la cancellazione sono esenti da tasse.

Comunicazioni

1. Se una persona omette di effettuare la registrazione, il cambiamento o la cancellazione nei termini prescritti, l'amministrazione comunale provvede alla corrispondente modifica nel registro della popolazione d'ufficio mediante provvedimento.

2. L'amministrazione comunale impone alla persona i costi della gestione amministrativa, a meno che la stessa non dimostri di essere stata impedita a rispettare i termini per ragioni rispettabili.

3. Il provvedimento dell'amministrazione comunale può essere impugnato mediante ricorso al consiglio comunale entro 10 giorni.

Comunicazioni

1. Le persone che affittano locali a persone soggette all'obbligo di notifica, a proprio nome o per conto altrui, o che ospitano persone soggette all'obbligo di notifica presso di loro o in case collettive, notificano ciò all'amministrazione comunale entro 14 giorni dall'inizio del contratto di locazione o dall'inizio dell'ospitalità. Analogamente, comunicano la cessazione del contratto di locazione o dell'ospitalità entro 14 giorni.

2. Le persone conformemente al comma 1, così come i datori di lavoro che impiegano persone soggette all'obbligo di notifica, forniscono gratuitamente all'amministrazione comunale, su richiesta, informazioni sulle persone soggette all'obbligo di notifica, qualora queste non adempiano ai loro obblighi di notifica.

3. Persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico, sia intra- che extracantonali, che mantengono elenchi di edifici e alloggi per le loro attività, forniscono gratuitamente all'amministrazione comunale, su richiesta, informazioni per la determinazione e l'aggiornamento dell'identificatore della residenza di una persona soggetta all'obbligo di notifica.

Comunicazioni

1. Durante le iscrizioni, le modifiche e le cancellazioni, l'amministrazione comunale offre alle persone un servizio di comunicazione delle variazioni di indirizzo agli uffici amministrativi cantonali e li inoltra gratuitamente.

Registro Cantonale delle Persone

1. Il Cantone gestisce un registro delle persone cantonale.

2. Nel registro delle persone cantonale sono registrate tutte le persone fisiche che hanno domicilio o dimora nel Cantone o che possiedono proprietà immobiliari.

3. Ha lo scopo di

a. semplificare la fornitura di dati personali e indirizzi alle autorità statali per i residenti e i proprietari di immobili;

b. fornire dati personali aggiornati alle autorità federali, cantonali e comunali per l'adempimento dei loro compiti legali;

c. consentire la consultazione dei dati personali aggiornati in caso di eventi.

Registro Cantonale delle Persone

1. Il registro cantonale delle persone contiene i dati attuali del registro degli abitanti delle persone fisiche che hanno domicilio o residenza nel cantone.

2. Esso contiene i dati attuali delle persone fisiche che possiedono proprietà immobiliari nel cantone ma che non hanno né domicilio né residenza, per le seguenti caratteristiche

a. Numero di assicurato secondo l'art. 50c della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (brevemente: Numero di assicurato), se disponibile;

abis. * l'identificatore personale utilizzato dal registro fondiario;

b. nome ufficiale e gli altri nomi registrati nei registri dello stato civile di una persona;

c. tutti i prenomi nell'ordine corretto;

d. indirizzo di residenza e indirizzo di recapito, inclusi il codice postale, la località ed eventualmente il paese;

e. data di nascita;

f. sesso;

g. titolo e appellativo.

3. ...

Registro Cantonale delle Persone

1. I comuni segnalano i dati del registro degli abitanti e le loro modifiche al registro cantonale delle persone.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di segnalazione dei dati da parte degli uffici cantonali al registro cantonale delle persone.

3. Le segnalazioni dei dati avvengono entro 1 giorno lavorativo dalla presa di conoscenza dei dati e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal Consiglio di Stato.

Registro Cantonale delle Persone

1. Il registro cantonale delle persone comunica agli uffici responsabili dei registri degli abitanti, sia all'interno che all'esterno del cantone, i dati del registro degli abitanti delle persone che si trasferiscono o si allontanano.

2. Comunica agli uffici federali i dati richiesti dal diritto federale.

Registro Cantonale delle Persone

1. Il Cantone assegna a ogni persona registrata nel registro cantonale delle persone un identificatore personale cantonale. Questo deve essere strutturato in modo tale che nessun dato personale sia leggibile da esso.

2. L'identificatore personale cantonale deve essere comunicato alla persona interessata su richiesta.

Registro Cantonale delle Persone

1. Gli enti cantonali e comunali possono interrogare o ricevere sistematicamente le informazioni dal registro cantonale delle persone per quei dati il cui trattamento soddisfa i requisiti dell'articolo 9 della legge sull'informazione e sulla protezione dei dati.

2. Sono considerati enti cantonali e comunali

a. * le direzioni e i loro settori e servizi,

b. la cancelleria di Stato,

c. i tribunali,

d. * l'ospedale cantonale di Baselland,

e. * la psichiatria di Baselland,

f. * l'ospedale pediatrico universitario di Basilea,

fbis. * ...

g. * la direzione del registro dei tumori di Basilea,

h. * l'assicurazione edifici di Basellandschaft,

hbis. * ...

i. * l'istituto delle assicurazioni sociali di Basilea-Campagna,

ibis. * ...

j. * la cassa pensioni di Basellandschaft,

k. * l'amministrazione degli abbonamenti della BLT Baselland Transport AG,

l. * le amministrazioni dei comuni cittadini,

m. * le amministrazioni delle autorità comuni, delle autorità per la protezione dei bambini e degli adulti e delle associazioni di scopo dei comuni cittadini,

n. * le amministrazioni dei comuni patrizi,

o. * le amministrazioni delle associazioni di scopo dei comuni patrizi,

p. * le amministrazioni delle parrocchie delle chiese nazionali,

q. * l'ufficio contributi alla formazione per l'assistenza di entrambi i Basilea.

3. Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento le autorizzazioni di interrogazione nel dettaglio.

Registro Cantonale delle Persone

1. Il Consiglio di governo stabilisce nel regolamento per ogni ente autorizzato alla consultazione, il quale non può utilizzare il numero di assicurato e non conosce l'identificatore personale utilizzato dal registro fondiario, se l'identificatore personale cantonale sarà comunicato ad esso.

2. Gli enti autorizzati alla consultazione, ai quali viene comunicato l'identificatore personale, possono utilizzarlo esclusivamente per le consultazioni nel registro cantonale delle persone.

Registro Cantonale delle Persone

1. Tutte le attività sono soggette alla legislazione cantonale sulla protezione dei dati.

2. La direzione competente redige un concetto di protezione e sicurezza dei dati per la gestione del registro cantonale delle persone, in conformità con gli standard riconosciuti.

Registro Cantonale delle Persone

1. Le comunità residenziali e il cantone si assumono ciascuno i costi per la raccolta e la registrazione dei loro dati soggetti a obbligo di comunicazione.

2. Il cantone si fa carico dei costi per il funzionamento del registro cantonale delle persone e per la trasmissione dei dati a questo.

3. La consultazione dei dati del registro cantonale delle persone è gratuita.

Registro Cantonale degli Edifici e degli Appartamenti

1. Il Cantone istituisce un registro cantonale degli edifici e delle abitazioni («RCE») secondo le condizioni dell'Art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza del 9 giugno 2017 sul registro federale degli edifici e delle abitazioni (RFEA).

2. Nel RCE sono registrati tutti gli edifici e le abitazioni situati nel territorio del Cantone.

3. Ha lo scopo di

a. fornire dati aggiornati su edifici e abitazioni agli enti cantonali, alle istituzioni di diritto pubblico cantonali, ai comuni e a terzi;

b. fornire all'autorità federale competente i dati su edifici e abitazioni richiesti dalla Confederazione.

Registro Cantonale degli Edifici e degli Appartamenti

1. Il kGWR contiene le informazioni richieste dalla Confederazione con le caratteristiche corrispondenti relative agli edifici e alle abitazioni, nonché informazioni cantonali aggiuntive con le caratteristiche corrispondenti relative agli edifici e alle abitazioni.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento le informazioni cantonali con le caratteristiche corrispondenti relative agli edifici e alle abitazioni.

Registro Cantonale degli Edifici e delle Abitazioni

1. L'Ufficio per i Dati e le Statistiche è responsabile dell'attuazione della legislazione sul kGWR.

2. Viene supportato dall'Ufficio per l'Informazione Geografica.

3. Il direttore o la direttrice dell'Ufficio per i Dati e le Statistiche disciplina i diritti di accesso al kGWR dovuti a esigenze operative.

Registro Cantonale degli Edifici e delle Abitazioni

1. Le autorità cantonali, le istituzioni di diritto pubblico cantonale e i comuni che raccolgono dati su edifici e abitazioni ai sensi di questa legge, li trasmettono elettronicamente e gratuitamente al kGWR.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento in particolare

a. le istituzioni soggette all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1;

b. la periodicità delle comunicazioni dei dati;

c. i requisiti per le comunicazioni elettroniche dei dati.

Registro Cantonale degli Edifici e degli Appartamenti

1. Il cantone comunica all'autorità federale i dati richiesti dalla Confederazione dal kGWR.

Registro Cantonale degli Edifici e delle Abitazioni

1. La consultazione dei dati accessibili al pubblico è garantita ed è gratuita.

2. Gli enti cantonali, le istituzioni di diritto pubblico cantonali, i comuni e terzi ai quali è affidato l'adempimento di un compito pubblico, possono consultare gratuitamente i dati dal kGWR o farseli comunicare sistematicamente, purché tali dati siano necessari per l'adempimento del loro incarico legale.

3. Gli enti e i terzi secondo l'art. 15 cpv. 1 del Regolamento sul registro federale degli edifici e delle abitazioni (VGWR) e i terzi per scopi di ricerca e pianificazione possono, su richiesta, consultare i dati dal kGWR.

4. Il Consiglio di Stato stabilisce nel regolamento in particolare

a. i dettagli delle consultazioni dei dati;

b. le tariffe per le consultazioni ai sensi del cpv. 3.

Disposizioni finali

1. Chi omette di effettuare nei termini la registrazione, il trasferimento o la cancellazione, chi omette di fornire la comunicazione ai sensi del § 7 comma 1, chi si rifiuta, nonostante l'avviso scritto, di fornire le informazioni ai sensi del § 7 comma 2 o 3, o chi fornisce intenzionalmente dati falsi nelle registrazioni, comunicazioni o informazioni, è punito con una multa fino a CHF 5'000.-. Il tentativo e la complicità sono punibili.

2. La competenza e la procedura sono regolate dalla legge comunale.

Disposizioni finali

1. La legge del 7 settembre 1981 sui diritti politici è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 7 marzo 1991 sulla protezione dei dati personali (Legge sulla protezione dei dati) è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 19 ottobre 1931 sul servizio funerario è modificata come segue: ...

Disposizioni finali

1. La legge del 20 marzo 1972 relativa allo stabilimento e soggiorno è abrogata.

Disposizioni finali

1. Le comunità residenti devono redigere i registri degli abitanti entro e non oltre il 15 gennaio 2010.

2. La prima comunicazione dei dati al registro cantonale delle persone deve avvenire entro e non oltre il 15 aprile 2010.

Disposizioni finali

1. Questa legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2. Deve essere portata a conoscenza del Dipartimento federale dell'interno.

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