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111 ARG CH-BL

§ 11 Legge sulla registrazione e sui registri (ARG) - Comunicazioni di dati al registro delle persone

Registro Cantonale delle Persone
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§ 11 ARG · Comunicazioni di dati al registro delle persone

1. I comuni segnalano i dati del registro degli abitanti e le loro modifiche al registro cantonale delle persone.

2. Il Consiglio di Stato stabilisce le modalità di segnalazione dei dati da parte degli uffici cantonali al registro cantonale delle persone.

3. Le segnalazioni dei dati avvengono entro 1 giorno lavorativo dalla presa di conoscenza dei dati e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal Consiglio di Stato.

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