Principio
Table of Provisions (26)
Statutory Text (26 Provisions)
1. Le spese che riguardano l'intero consiglio di governo sono a carico del credito «Costi generali del consiglio» (credito consiliare).
2. Non vi è alcun diritto legale alle prestazioni derivanti dal credito consiliare.
1. Il credito del Consiglio è specificamente gravato da
a) visite e ricevimenti di autorità, organizzazioni e privati,
b) partecipazione a conferenze ed eventi di organi della Confederazione, dei Cantoni o di altre organizzazioni pubbliche o private,
c) eventi o occasioni straordinarie come cerimonie per un presidente o una presidente dei consigli federali o funerali di Stato e
d) eventi ricorrenti del Consiglio di Stato come il ricevimento di Capodanno o il ricevimento dei comandanti di unità militari.
1. Il credito del Consiglio è particolarmente gravato da
a contributi a terzi per ricevimenti, occasioni di giubileo, aperitivi ecc.,
b contributi a istituzioni,
c garanzie di copertura del deficit per eventi.
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1. Al credito del consiglio sono addebitati in particolare
a * le seguenti prestazioni decise dal Gran Consiglio: indennità di rappresentanza personale e abbonamento generale di prima classe per i membri del governo, il cancelliere di Stato o la cancelliera di Stato,
b viaggi legislativi e sessioni di lavoro del consiglio di governo,
c spese per le attività delle delegazioni del consiglio di governo che comportano un impegno speciale e
d spese per occasioni particolari (cene, regali di commiato).
Sull'uso del credito del consiglio decide il consiglio di governo su proposta della cancelleria di stato.
Per quanto riguarda le spese per le quali esiste una pratica chiara del consiglio di governo, possono decidere il presidente del consiglio, la presidente del consiglio, il cancelliere di stato o la cancelliera di stato.
1. Il credito concesso viene determinato per un'occasione specifica in base a
a) la sua importanza,
b) l'interesse cantonale,
c) il principio di territorialità,
d) la sostenibilità finanziaria,
e) un luogo di svolgimento e un gruppo di partecipanti appropriati, e
f) il principio di un trattamento giuridicamente uguale.
2. Le prestazioni si basano fondamentalmente sui mezzi disponibili nel conto «Costi generali del Consiglio». Gli sforamenti del conto dovuti a motivi imprevedibili e inevitabili possono essere coperti mediante un credito supplementare.
1. L'onorificenza consiste in un ricevimento a nome del governo da parte di singoli membri, una delegazione del consiglio di governo o l'intero consiglio di governo.
1. Gli onori vengono conferiti di norma su richiesta dettagliata. Essa deve indicare in particolare il luogo e il tempo dell'ultima realizzazione dell'evento nel Cantone di Berna.
2. L'onore è di norma associato a un brindisi d'onore o a uno spuntino e, in via eccezionale, a un banchetto.
3. Per ricevimenti, visite o eventi straordinari del Consiglio di governo, possono essere coperte anche altre spese.
1. Durante i ricevimenti a Berna, il Cantone e il Comune di Berna agiscono di norma congiuntamente come ospiti. In via eccezionale, anche la Confederazione e la Comune patriziale di Berna possono partecipare.
2. Durante i ricevimenti nel resto del Cantone, si dovrebbe cercare di fare in modo che il Comune in cui si svolge l'evento contribuisca in modo adeguato alle spese, analogamente al paragrafo 1.
Alle spese di una manifestazione ai sensi degli articoli 13-22 può essere concesso un contributo o assicurata una garanzia di copertura del deficit limitata.
Per doni d'onore, premi, regali ufficiali o di altra natura, può essere approvata un'erogazione o il finanziamento totale.
1. Le prestazioni ai sensi dell'Articolo 10 paragrafo 1 sono concesse solo su presentazione di una richiesta dettagliata. Tale richiesta deve includere in particolare un piano finanziario in cui, sul lato delle entrate, siano indicate partecipazioni definite o previste da parte di finanziatori privati o pubblici, nonché sovvenzioni e garanzie di terzi.
2. Le prestazioni ai sensi dell'Articolo 10 paragrafo 1 richiedono generalmente un finanziamento ampiamente supportato e un contributo adeguato da parte degli organizzatori o dei partecipanti.
1. Su richiesta della Cancelleria di Stato, il richiedente è tenuto a fornire informazioni sull'uso delle prestazioni e a presentare la documentazione necessaria.
1. Il credito del consiglio può essere utilizzato per
a) il ricevimento di delegazioni e gruppi ufficiali stranieri e
b) congressi e conferenze scientifiche, culturali o economiche.
2. Nella misura in cui un evento serve alla promozione o pubblicizzazione del turismo, rimangono riservati i contributi da fondi specifici come il fondo per l'industria alberghiera.
1. **Congressi e Conferenze Internazionali a Berna**
Se i congressi e le conferenze internazionali a Berna sono organizzati dalle autorità federali o si svolgono sotto il loro patronato, il Cantone copre un quarto dei costi, purché allo stesso tempo il Comune di Berna copra un quarto e la Confederazione la metà dei costi.
Negli altri casi, le tre autorità riceventi si fanno carico ciascuna di un terzo dei costi.
In casi particolari, il Consiglio di Stato può decidere delle eccezioni a queste regole.
1. Il sostegno si limita a celebrazioni antiche, di grande portata o uniche nel loro genere, di tipo storico, culturale o sportivo. L'evento deve avere un'importanza nazionale svizzera o intercantonale.
2. Prestazioni possono essere fornite
a) come doni d'onore tradizionali e
b) come contributo agli altri stati membri, alla Confederazione o alle organizzazioni cantonali partecipanti.
1. Gli eventi dei partiti politici e delle organizzazioni non sono supportati da contributi finanziari.
2. Le assemblee generali, dei delegati e annuali abituali e altri eventi ricorrenti annuali di privati non sono finanziariamente supportati.
1. Eccezioni all'Articolo 16 paragrafo 2 possono essere fatte per eventi di rilevanza almeno regionale nei seguenti casi
a) in caso di significativa partecipazione internazionale,
b) in occasione di anniversari di associazioni e istituzioni (25 anni o multipli di esso),
c) in presenza di una rappresentanza governativa all'evento oppure
d) per eventi particolarmente grandi o di particolare importanza per il cantone, per i quali appare auspicabile una partecipazione del cantone e eventualmente del comune.
Incontri studenteschi e giovanili a livello almeno cantonale possono essere presi in considerazione se la scelta dei temi e l'organizzazione lasciano prevedere un contributo alla discussione di questioni attuali per il Cantone di Berna.
La prestazione avviene di norma sotto forma di contributo finanziario.
1. In caso di particolare rilevanza per il Cantone di Berna, il Consiglio di Stato può fornire un contributo a conferenze o visite di gruppi parlamentari provenienti dall'estero, dalla Confederazione o da un altro Cantone.
1. Alle conferenze dei direttori e delle direttrici competenti dei Cantoni, nonché dei cancellieri e delle cancelliere di Stato, il Consiglio di Stato offre, secondo l'usanza intercantonale, quando la sede della riunione è nel Canton Berna, generalmente un pasto incluso di bevande ai partecipanti.
2. Gli altri costi, in particolare quelli dell'organizzazione e dello svolgimento, nonché eventuali eventi collaterali della manifestazione, sono a carico del credito di rappresentanza della direzione competente del Canton interessato.
1. È possibile concedere contributi per le giornate di lavoro e gli incontri dei rappresentanti del consiglio di governo con le autorità distrettuali.
1. Se una direzione è incaricata di organizzare una conferenza dei funzionari su livello nazionale, intercantonale o cantonale a rotazione, le spese sostenute dallo Stato saranno generalmente a carico del credito di rappresentanza della direzione.
2. Un contributo dal credito del consiglio può essere concesso se sono soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni
a) la conferenza funge da giornata di lavoro per la formazione professionale continua o per la discussione di questioni specialistiche rilevanti per il cantone;
b) il numero di partecipanti è proporzionato alla materia della conferenza; per cantone, di norma, non devono partecipare più di tre funzionari o funzionarie e
c) il Cantone di Berna non è stato sede della conferenza per diversi anni: per le conferenze nazionali per 15 anni, per le conferenze intercantonali secondo il numero dei cantoni partecipanti.
3. Come contributi, a nome del Consiglio di Stato, possono essere offerti un brindisi d'onore, un aperitivo, un caffè o uno spuntino, ma non un banchetto. Altri contributi finanziari non devono essere utilizzati per eventi sociali, programmi di intrattenimento o escursioni.
Qualora tutti o più Cantoni siano richiesti di una prestazione comune a favore di un Cantone consociato, il Consiglio di Stato ne stabilisce l'oggetto e la portata secondo l'antica consuetudine federale cantonale.
Il Consiglio di Stato può istituire doni d'onore o premi per eventi cantonali o regionali, o per particolari anniversari storici nei comuni.
1. Il Consiglio di governo emette linee guida sull'uso dei crediti delle direttrici e dei direttori.
1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le delibere del Consiglio di Stato e altre disposizioni che risultano in contrasto con esso, in particolare
a) RRB 686 del 2 febbraio 1954 relativa ai ricevimenti internazionali, riparto dei costi,
b) RRB 5968 del 23 agosto 1968 relativa a istruzioni per onorificenze e contributi statali a congressi ed eventi,
c) RRB 9306 del 29 dicembre 1970 relativa a comunicazioni concernenti riunioni del Consiglio di Stato, occasioni, regali,
d) RRB 1268 del 29 marzo 1972 relativa a contributi per eventi.
Il Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1987.
Le domande già presentate e ancora pendenti a tale data saranno valutate secondo il presente Regolamento, a meno che il Consiglio di Stato non decida diversamente.