152.061
CH-BE
Art. 1 Regolamento sul Credito di Rappresentanza del Consiglio di Governo - Principio
Generale
Art. 1 Regolamento sul Credito di Rappresentanza del Consiglio di Governo · Principio
1. Le spese che riguardano l'intero consiglio di governo sono a carico del credito «Costi generali del consiglio» (credito consiliare).
2. Non vi è alcun diritto legale alle prestazioni derivanti dal credito consiliare.