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152.061 CH-BE

Art. 5 Regolamento sul credito di rappresentanza del Consiglio di Governo - Competenza

Generale
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Art. 5 Regolamento sul credito di rappresentanza del Consiglio di Governo - Competenza — Competenza

Sull'uso del credito del consiglio decide il consiglio di governo su proposta della cancelleria di stato.

Per quanto riguarda le spese per le quali esiste una pratica chiara del consiglio di governo, possono decidere il presidente del consiglio, la presidente del consiglio, il cancelliere di stato o la cancelliera di stato.

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