Legislator · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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181.402 CH-ZH

Regolamento sull'ufficio di parroco nella Chiesa territoriale

146 Articles / Provisions · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (146)

Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 11 cpv. 2 si applica al momento dell'entrata in vigore della presente nomina da Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 19a Art. 20 : Regolamento sull'Ufficio Parrocchiale nella Chiesa Regionale Art. 20a Art. 20b Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 Art. 24a Art. 24b Art. 24c Art. 24d Art. 24e Art. 24f Art. 24g Art. 24h Art. 24i Art. 24j Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 : Ordinanza sull'ufficio parrocchiale nella Chiesa regionale Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52 Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 58 Art. 59 Art. 60 Art. 61 Art. 62 Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 73 Art. 74 Art. 75 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 79 Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 92 Art. 93 Art. 93a Art. 94 Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107 Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111 Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116 Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121 Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126 Art. 127 Art. 128 Art. 129 Art. 130 Art. 131 Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abro- Abrogazione Art. 137 Art. 138. **Entrata in vigore dell'ordinanza sul ministero parrocchiale nella Chiesa regionale** Art. 170

Statutory Text (146 Provisions)

25 Questa regolamentazione integra il Regolamento Ecclesiastico, Oggetto

il Regolamento del Personale e il Regolamento di Attuazione del Regolamento

del Personale per quanto concerne l'Ufficio Pastorale della Chiesa Cantonale.

1. Ambito di applicazione

Questa ordinanza si applica a pastore e pastori ai sensi del § 4 PVO.

2. Le disposizioni della presente ordinanza relative a pastore e

pastori nelle istituzioni si applicano mutatis mutandis a pastore e pastori negli uffici parrocchiali con gestione mista e negli uffici parrocchiali dei Servizi Ecclesiastici Complessivi.14

a. Pastore

e pastori

Si considerano anche comunità parrocchiali ai sensi del presente regolamento

a. Comunità parrocchiali ai sensi dell'articolo 177 capoverso 1 KO,

b. Unioni di comunità parrocchiali con propri dipendenti.

b. Comunità parrocchiali e

Unioni di comunità parrocchiali

2. Sezione: Nuova elezione di pastori e pastore e

A. Principi fondamentali

1 L’elezione di pastori e pastore avviene per il periodo di carica

Il periodo di carica ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 KO o per il suo resto.

1. 1. 25-127

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Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

Tipi di procedure

2 Se un’elezione per il periodo di carica non è possibile, i pastori e

le pastore vengono assunti come supplenti ai sensi dell’art. 121 cpv. 1 KO.

1 La preparazione dell'elezione dei pastori e delle pastore viene

effettuata da una commissione per l'elezione pastorale secondo

l'art. 170 KO.19

2 L'elezione può eccezionalmente avvenire senza la nomina di

una commissione per l'elezione pastorale, se sono soddisfatti

i requisiti di cui al § 23.

20

Obbligo di

informazione

Invito alla

copertura di

posizioni

B. Avvio della procedura elettorale

19 1 Il Consiglio ecclesiastico informa la Gestione ecclesiastica e la Decana o il Decano, non appena presso la parrocchia della comunità ecclesiale, a seguito di dimissioni dall'ufficio ai sensi dell'art. 132 KO, revoca ai sensi dell'art. 133 KO o cessazione del rapporto di lavoro per invalidità ai sensi

19 1 Se nell’ufficio parrocchiale di una comunità ecclesiastica si sono liberati

dei posti, il Consiglio Ecclesiastico invita la Giunta Ecclesiastica a iniziare

una procedura di elezione del parroco.

2 Entro quattro mesi dalla ricezione dell'invito ai sensi del cpv. 1, la

Giunta Ecclesiastica convoca un'assemblea della comunità ecclesiastica per

l'elezione di una commissione per la scelta del parroco o propone all'assem-

blea della comunità ecclesiastica la procedura di cui ai §§ 23 e 24. Essa può

invece ripartire i posti liberati tra le pastore e i pastori eletti nella comunità

ecclesiastica, ai sensi dei §§ 60 e 61.

3 Nelle comunità ecclesiastiche con un parlamento della comunità

ecclesiastica, la Giunta Ecclesiastica sottopone a quest'ultimo una proposta

entro sei mesi ai sensi del cpv. 2.

4 Il Consiglio Ecclesiastico può prorogare il termine di cui al cpv. 2 su

richiesta della Giunta Ecclesiastica o dopo averla sentita.

2

Ordinanza sull'ufficio pastorale nella Chiesa nazionale

C. Procedura con commissione per la scelta del parroco

19 1 All'Assemblea della Parrocchia o,

a seconda dei casi, al Parlamento Parrocchiale competono

a. Fissare il numero dei membri cooptati della Commissione per l'Elezione del Parroco,

b. Eleggere i membri cooptati della Commissione per l'Elezione del Parroco,

c. Eleggere il Presidente o la Presidente della Commissione per l'Elezione del Parroco tra i suoi membri.

2 Il numero dei membri scelti dal Consiglio Parrocchiale tra i suoi membri ai sensi del

Verordnung bestehende Pfarrwahlkommissionen nur für Ergänzungen Pfarrwahl-

gemäss § 12 Abs. 3 Anwendung.

kommissionen

zum Pfarramt

***

Regolamento sulla sola applicazione a integrazioni delle Commissioni

per l'elezione dei parroci secondo il § 12 cpv. 3 per le Commissioni per l'elezione

dei parroci già esistenti

all'ufficio parrocchiale

19 1. I neoeletti membri del Consiglio di Chiesa subentrano nella b. Commissione

per l’elezione del Pastore ai membri uscenti dal Consiglio di Chiesa. Se il

Consiglio di Chiesa ha nominato un rappresentante secondo l’Art. 170

cpv. 2 dell’Ordinamento della Chiesa, esso decide sulla successione.

2. Se i membri cooptati della Commissione per l’elezione del Pastore

cessano anticipatamente dal loro incarico, si procede ad un’elezione

suppletiva nella successiva Assemblea della Comunità Ecclesiastica o

nella successiva seduta del Parlamento della Comunità Ecclesiastica.

L’Assemblea della Comunità Ecclesiastica o il Parlamento della Comunità

Ecclesiastica possono invece ridurre il numero dei membri cooptati della

Commissione per l’elezione del Pastore.

1 La Commissione per l'elezione del parroco si costituisce, ad eccezione c. Costituzione

della Presidente o del Presidente, su invito di quest'ultimo o di quest'ultima,

autonomamente.

2 Alle sedute della Commissione per l'elezione del parroco partecipano con voto

consultivo:19

a. i parroci e le parroche che continuano a operare nella parrocchia, nelle parrocchie con un convento dei parroci, nella misura in cui essi rappresentano quest'ultimo nel consiglio parrocchiale ai sensi dell'art. 114 cpv. 3 e 4 KO,

b. la direttrice o il direttore del convento di comunità,

c. un altro membro del convento di comunità, da questo designato, qualora una parroca o un parroco diriga il convento di comunità.

La gestione della Commissione per l'elezione del parroco si basa sull'organizzazione

secondo le disposizioni che regolano il Consiglio di Chiesa.

e la procedura 19

1. 1. 25-127

3

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Ordinanza sull'ufficio pastorale nella Chiesa nazionale

e. Mandato

19 1 Alla commissione per l'elezione del parroco competono in particolare

a. la definizione del profilo dei compiti e delle mansioni per la

percentuale di posto da coprire, in particolare tenendo conto della

situazione generale della comunità ecclesiastica, degli obiettivi di

legislatura, dei punti chiave di lavoro e di altre decisioni del

consiglio ecclesiastico, nonché del regolamento del servizio

pastorale,

b. la pubblicazione del bando per la percentuale di posto da coprire

ai sensi del § 16 cpv. 1 PVO o, ai sensi del § 16 cpv. 2 PVO, l'invito

a pastore e pastori a candidarsi,

c. la verifica dell'idoneità dei candidati e delle candidate tramite

colloqui personali, tenendo conto del profilo dei compiti e delle

mansioni di cui alla lett. a, nonché tramite l'acquisizione di

referenze e la partecipazione a servizi divini, lezioni di istruzione

religiosa e manifestazioni ecclesiastiche,

d. la ripartizione della percentuale di posto da coprire ai sensi

dell'Art. 120 cpv. 1 e 2 KO e del § 60 su più candidati e candidate da

proporre per l'elezione, d'intesa con questi e con il consiglio

ecclesiastico, e tenendo conto della percentuale di posto dei

pastori e delle pastore ancora attivi nella comunità ecclesiastica,

e. la decisione sulla proposta di elezione da sottoporre all'assemblea

della comunità ecclesiastica o al parlamento della comunità

ecclesiastica.

2 Per la percentuale di posto assegnata a un candidato o a una

candidata ai sensi del cpv. 1 lett. d è ammessa una sola proposta di

elezione.

3 La commissione per l'elezione del parroco si avvale della consulenza

del Consiglio ecclesiastico nell'adempimento del proprio incarico.

4 Se la commissione per l'elezione del parroco non riesce a svolgere il

proprio incarico entro un anno dalla sua elezione, essa presenta un

rapporto intermedio sulla sua attività all'assemblea della comunità

ecclesiastica o al parlamento della comunità ecclesiastica.

f. Durata

Concessione dell'eleggibilità

1 La Commissione per l'elezione del parroco rimane in carica fino a quando non

sarà avvenuta l'installazione del nuovo parroco o della nuova parroca ai sensi

dell'art. 110 KO.

2 Qualora, prima di tale data, si liberassero ulteriori percentuali di posto, l'Assemblea

o il Parlamento della parrocchia può incaricare la Commissione per l'elezione

del parroco già esistente di preparare una proposta di elezione anche per queste

percentuali di posto o nominare una nuova Commissione per l'elezione del parroco.19

Liegt ein Wahlvorschlag der Pfarrwahlkommission vor, so

ersucht die Kirchenpflege den Kirchenrat um die Erteilung der Wähl-

barkeit für die vorgeschlagene Person.

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Regolamento concernente il ministero pastorale nella Chiesa Cantonale

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19. La Kirchenpflege (Consiglio di amministrazione parrocchiale) sottopone la proposta di elezione alla Wahl- a. Presentazione della

Pfarrwahlkommission (Commissione elettorale parrocchiale) dell'assemblea parrocchiale o al Kirchen- proposta elettorale

gemeindeparlament (Parlamento parrocchiale) per decisione, non appena il Kirchenrat (Consiglio ecclesiastico) ha concesso l'eleggibilità.

19 1 L'ampliamento della proposta di elezione della Commissione per la

nomina del parroco da parte dell'assemblea parrocchiale o del parla-

mento parrocchiale è inammissibile.

2 Se l'assemblea parrocchiale o il parlamento parrocchiale decide il

rinvio della proposta di elezione della Commissione per la nomina del

parroco, la questione torna alla Commissione per la nomina del parroco.

3 La Commissione per la nomina del parroco decide nuovamente una

proposta di elezione da sottoporre all'assemblea parrocchiale o al par-

lamento parrocchiale. Essa non è vincolata dalla decisione di rinvio

ai sensi del capoverso 2.

b. Rinvio della

proposta di elezione

18 L'elezione della persona proposta avviene sulla base delle percentuali di posto di lavoro assegnate ai sensi dell'articolo 15 capoverso 1 lettera d.

c. Percentuale di occupazione

1. Qualora l'Assemblea della Parrocchia non deliberi la restituzione del d. Assemblea della Parrocchia

proponimento di nomina della Commissione di nomina del Pastore, la stessa

delibera in segreto su tale proposta di nomina. Gli aventi diritto di voto

possono approvare il proporrimento di nomina, rifiutarlo o astenersi.19

2. Se la nomina avviene ai sensi dell'Art. 124 cpv. 2 dell'Ordinamento

Canonico nell'Assemblea della Parrocchia, l'approvazione del proporrimento

di nomina vale come nomina.

18. Se il Parlamento della parrocchia non rinvia la proposta di candi- e. Parlamento

datura della Commissione per l'elezione del parroco, si decide su di essa della parrocchia

mediante votazione segreta. I membri del Parlamento della parrocchia

possono approvare la proposta di candidatura, respingerla o astenersi.

18 1 Se l'elezione ai sensi dell'art. 124 cpv. 1 KO avviene per via di votazione f. elezione

alle urne, la decisione di approvazione dell'assemblea parrocchiale o alle urne

del parlamento parrocchiale vale come proposta per l'elezione alle urne.

2 Nell'elezione alle urne, gli aventi diritto di voto sono interpellati se intendono

eleggere la persona proposta. Essi possono rispondere con Sì o No o astenersi.

I voti per persone diverse da quelle indicate sulla scheda elettorale e la ripetizione

dello stesso nome sono nulli. La persona proposta è eletta se ha ottenuto più voti

Sì che voti No.

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Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

g. Accettazione

della nomina19

h. Conclusione

1 La Kirchenpflege comunica immediatamente e per iscritto l'elezione

alla persona eletta. La informa sull'accettazione dell'elezione ai sensi

del capoverso 2 e sui mezzi d'impugnazione.

2 L'elezione si considera avvenuta quando la persona eletta dichiara

per iscritto alla Kirchenpflege, entro cinque giorni dalla comunicazione,

di accettare l'elezione e il risultato elettorale è cresciuto in giudicato.

1. Ricevuta la dichiarazione di accettazione dell'elezione conformemente al § 21

cpv. 2, la Direzione della Chiesa informa il Consiglio della Chiesa sull'elezione.

2. Dopo la scadenza del termine di ricorso, la Direzione della Chiesa trasmette al

Consiglio della Chiesa la dichiarazione di accettazione dell'elezione e il

rapporto sull'elezione, unitamente a una conferma da parte della Direzione

Distrettuale della Chiesa attestante che non è stato interposto alcun ricorso

contro la delibera elettorale, oppure la decisione definitiva del ricorso

contro la delibera elettorale.19

3. Il Consiglio della Chiesa emana per la persona eletta il decreto

conformemente al § 18 cpv. 2 del Regolamento sulle nomine dei parroci.

Esso dispone l'installazione della persona eletta conformemente all'Art. 110

dell'Ordinanza sulle Chiese e ai §§ 28 e 29.

Requisiti

Procedura

D. Procedura senza commissione per l'elezione del parroco

19 1 La Chiesa può, senza previa nomina di una Commissione per

l’elezione del parroco, entro quattro mesi dalla ricezione dell'invito

ai sensi del § 9 cpv. 1, presentare all'Assemblea della Chiesa una pro-

posta di nomina per la percentuale di posto vacante, se

a. la persona proposta era già attiva come parroco nella Chiesa e

conosce bene le condizioni della Chiesa ed è nota ad essa,

b. la persona proposta ha dichiarato la sua disponibilità ad accet-

tare l'elezione,

c. il Consiglio della Chiesa, su richiesta della Chiesa, ha concesso

l'eleggibilità alla persona proposta e

d. le Pfarrerin e i Pfarrer ancora attivi come parroci nella Chiesa

hanno avuto la possibilità di esprimere la loro opinione in tempo

utile prima della decisione su una proposta di nomina, nell'ambito

del Convento pastorale e del Convento comunitario.

2 Nelle Chiese con un Parlamento della Chiesa, la Chiesa presenta

la richiesta a quest'ultimo entro sei mesi ai sensi del cpv. 1.

19 1 L'ampliamento della proposta di candidatura della Direzione della Chiesa

da parte dell'Assemblea della comunità parrocchiale o del Parlamento della comunità parrocchiale

è inammissibile.

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Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

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2 L'elezione della persona proposta avviene conformemente ai §§ 19 a–22.

3 Se l'Assemblea della comunità parrocchiale o il Parlamento della comunità parrocchiale

delibera la restituzione della proposta di candidatura della Direzione della Chiesa

o se un'elezione non ha luogo, le percentuali di posto vacanti saranno occupate

secondo la procedura di cui ai §§ 11–22.

3° Sezione: Elezione di conferma dei pastori e delle pastore 18

18 1 Prima della sua decisione su quali parroci e parroche proporre agli Avviso di

elettori per la conferma o la non conferma, la Commissione ecclesiastica ripartizione delle

assegna le percentuali di posto disponibili per la comunità parrocchiale quote di impiego

all'inizio del nuovo mandato, ai sensi dell'Art. 117 KO, ai parroci e alle a. Principio

parroche che si presentano all'elezione di conferma.

2 La Commissione ecclesiastica assegna a ogni parroco e a ogni parroca

almeno il 30 percento di posto. Non sussiste alcun diritto a percentuali

di posto superiori.

18 1 La Commissione di chiesa è tenuta a ripartire le percentuali d’impiego nel reciproco accordo tra le

b. Procedura

parroche e i parroci. A tale scopo, se necessario, coinvolge la decana o il decano

e la Commissione di chiesa distrettuale.

2 La Commissione di chiesa informa per iscritto le parroche e i parroci

sulla ripartizione prevista delle percentuali d’impiego. Questi dichiarano

entro cinque giorni dalla ricezione dell’informazione alla

Commissione di chiesa se sono d'accordo o meno con la ripartizione delle percentuali

d’impiego che li riguarda.

18 1 La Kirchenpflege decide quali pastore e quale

proposta di elezione

pastore proporre agli aventi diritto di voto per la loro conferma o non conferma in carica e con quale percentuale di impiego.

2 Ascolta i pastori e le pastore prima della decisione ai sensi dell'articolo 1.

3 I pastori e le pastore che rifiutano la ripartizione della percentuale di impiego ai sensi del § 24 b cpv. 2, si considerano non proposti dalla Kirchenpflege per la conferma.

18 1 La Kirchenpflege pubblica la sua decisione concernente la b. Contenuto

conferma o la non conferma delle Pfarrerin e dei Pfarrer insieme

alla ripartizione delle percentuali di impiego almeno sei mesi prima

della scadenza del mandato come proposta di elezione. Essa

rimanda alla procedura conformemente al § 13 cpv. 3 della legge

ecclesiastica4.

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181.402 Ordinanza concernente l'ufficio pastorale nella Chiesa territoriale

Elezione tacita

Elezione alle

urne

a. Disposizione

e prepara-

zione

b. Procedura

c. Accertamento

del risultato

2 Le Pfarrerin e i Pfarrer che la Kirchenpflege, conformemente al

§ 24 c cpv. 1, non propone per la conferma, vengono elencati nella

proposta di elezione con le percentuali di impiego loro attribuite

dalla Kirchenpflege conformemente al § 24 a.

3 Le Pfarrerin e i Pfarrer che, conformemente al § 24 c cpv. 3, sono

considerati non proposti, vengono elencati nella proposta di elezione

con le percentuali di impiego per le quali sono stati eletti nella

comunità parrocchiale al momento della decisione conformemente

al § 24 c cpv. 1.

18 La Kirchenpflege dichiara eletti i parroci e le parroche proposti per

la conferma ai sensi dell’articolo 24c capoverso 1, a meno che non si

proceda a un’elezione alle urne ai sensi dell’articolo 24f capoverso 1.

18 1 La Commissione di chiesa ordina l'elezione alle urne per quei pa-

stori e quelle pastore della comunità parrocchiale che si sottopongono

all'elezione di conferma, se

a.

essa ha deciso di proporre agli aventi diritto di voto la loro mancata

conferma,

b. essi sono considerati, ai sensi del § 24 c cpv. 3, non proposti per la

conferma,

c. aventi diritto di voto hanno richiesto una votazione per essi ai sensi

del § 13 cpv. 3 della legge ecclesiastica.

2 I nomi dei pastori e delle pastore per i quali, ai sensi del cpv. 1,

ha luogo un'elezione, vengono stampati sulla scheda elettorale con l'indi-

cazione della percentuale del posto di lavoro e integrati con la proposta

della Commissione di chiesa di conferma o non conferma.

18 1 Gli aventi diritto di voto possono votare Sì o No per ogni

pastore o pastora elencato sulla scheda elettorale, oppure astenersi.

2 I voti per persone non elencate sulla scheda elettorale e le

ripetizioni dello stesso nome sono nulli.

18 1 Le percentuali di impiego delle pastore o dei pastori eletti non

possono superare le percentuali di impiego complessivamente messe a

disposizione della comunità ecclesiastica.

2 Sono elette o eletti le pastore o i pastori che hanno ottenuto più

voti favorevoli che contrari.

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Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

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3 Se si svolge un’elezione per almeno due pastore o pastori e le

percentuali di impiego di tutte le pastore o tutti i pastori eletti superano

le percentuali di impiego complessivamente messe a disposizione della

comunità ecclesiastica, allora le pastore o i pastori che hanno ottenuto

il minor numero di voti favorevoli nell’elezione alle urne sono esclusi

dalla votazione in quanto eccedenti.

4 Se, conformemente all’art. 24 f cpv. 1 lett. b, si svolge un’elezione

per una sola pastora o un solo pastore, essa o egli è eletta o eletto

con le percentuali di impiego conformemente all’art. 24 d cpv. 3, a

condizione che le percentuali di impiego delle pastore o dei pastori

eletti complessivamente non superino le percentuali di impiego messe

a disposizione della comunità ecclesiastica. In caso contrario, essa o

egli è eletta o eletto con le percentuali di impiego assegnate alla comunità

ecclesiastica conformemente all’art. 117 cpv. 1 e 2 della Costituzione

ecclesiastica, non ancora occupate da un’elezione, ma almeno con il

30 percento di impiego.

5 Se rimangono percentuali di impiego non occupate, si procede a

un’elezione conformemente agli artt. 5-24.

18 La conclusione dell'elezione è disciplinata dai commi 1 e 2 dell'articolo 22. Conclusione

18 §§ 24a–24i valgono per l'elezione di conferma a scrutinio segreto con pro-

cedura ecclesiastica nell'assemblea parrocchiale di una comunità parrocchiale in comunità

parrocchiali analogamente.

Sezione 4: Concessione dell'eleggibilità19

1. La concessione dell'eleggibilità per il principio di servizio parrocchiale

Il servizio nella Chiesa regionale si conforma agli artt. 129 e 131 KO.

2. L'eleggibilità viene concessa se sussistono l'idoneità alla nomina ai sensi dell'art. 128

KO, la capacità di agire e le competenze professionali e personali necessarie per la conduzione del relativo ufficio parrocchiale.

1 Il Consiglio sinodale concede, prima di ogni elezione a un ministero

parrocchiale e prima di ogni assunzione per un servizio parrocchiale,

l’eleggibilità alle persone proposte

a. su richiesta del Consiglio della chiesa in presenza di una proposta

elettorale della commissione per la scelta del parroco o del Consiglio

della chiesa all’attenzione dell’Assemblea della comunità parrocchiale

o del Parlamento della comunità parrocchiale nella misura delle

percentuali di posto attribuite,

b. per il resto, nell’ambito del decreto di assunzione.

1. 1. 25-127

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Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

2 Si rinuncia alla concessione dell’eleggibilità in caso di

a. elezioni di conferma ai sensi dell’art. 125 cpv. 1 OC,

b. assunzione come supplente ai sensi dell’art. 121 cpv. 1 OC e del

prolungamento di tale assunzione,

c. assunzione come supplente ai sensi dell’art. 121 cpv. 1 OC in vista

dell’ammissione straordinaria al ministero parrocchiale ai sensi

del § 31 lett. b.

Riconcessione

L'attribuzione dell'eleggibilità ai sensi dell'art. 129 cpv. 3 e

131 cpv. 2 KO presuppone il superamento di un colloquio ai sensi del § 42 cpv. 1.

I §§ 35–37, 39–41, 44 e 45 trovano applicazione corrispondente.

Presup-

posti

5. Sezione: Insediamento di parroci e parroche19

1 L'installazione ai sensi dell'art. 110 KO presuppone

a. un tasso d'impiego del pastore o della pastora di almeno il 30%

in un servizio pastorale nella stessa parrocchia o istituzione e

b. l'elezione avvenuta con effetto giuridicamente vincolante nella

relativa parrocchia o l'assunzione avvenuta con effetto giuridica-

mente vincolante in un servizio pastorale della relativa istituzione,

per la quale è stata concessa l'idoneità all'elezione ai sensi dei

§§ 25–27.

2 Nessuna installazione avviene:19

a. dopo le elezioni di conferma ai sensi dell'art. 125 cpv. 1 e 2 KO,

b. dopo l'assunzione di ulteriori percentuali di posto da parte di un

pastore o una pastora eletti nella stessa parrocchia,

c. per pastori e pastore che assumono un posto pastorale in

un'istituzione dopo essere stati immediatamente prima attivi in un

ufficio pastorale in un'istituzione e per i quali è già avvenuta un'in-

stallazione in tale ufficio pastorale,

d. per i sostituti e le sostituti ai sensi dell'art. 121 KO.

Attuazione

e tempistica

1 Il Consiglio della Chiesa incarica la decana o il decano di

procedere all'insediamento conformemente all'art. 110 KO. Di regola, egli conferisce

l'incarico nell'ambito della concessione dell'eleggibilità conformemente a

1 La licenza straordinaria al ministero pastorale – Oggetto

Essa consente a persone che non dispongono di un certificato di eleggibilità

conformemente al concordato concernente la formazione comune

dei pastori e delle pastore evangelici-riformati e la loro ammissione

al servizio ecclesiastico, l’ammissione al ministero pastorale nella Chiesa cantonale.

2 Essa comprende l’ammissione al colloquio, il colloquio e il rilascio del

certificato di eleggibilità conformemente all’art. 128 lett. b KO.

Le persone che possono richiedere l'ammissione straordinaria al ministero pastorale sono

a. che sono state ordinate in una Chiesa membro della Chiesa evangelica riformata di Svizzera21 e ammesse al ministero pastorale in tale Chiesa, e che non dispongono di un certificato di eleggibilità ai sensi del Concordato relativo alla formazione congiunta dei pastori evangelici riformati e alla loro ammissione al servizio ecclesiastico,

b. che, se previsto da tale Chiesa, dispongono dell'ordinazione in una Chiesa evangelica all'estero che sia membro della Comunità di Chiese Protestanti in Europa (GEKE) o della Comunione Mondiale di Chiese Riformate (WRK), e sono state ammesse al ministero pastorale in tale Chiesa,

c. che, in luogo di una laurea in teologia presso un'università, dispongono di una formazione teologico-ecclesiastica di base che può costituire la base per ulteriori studi in teologia presso un'università.

1 La Commissione del Consiglio sinodale designa all'interno dei Servizi

ecclesiastici globali un ufficio che elabora le domande di ammissione

al colloquio e che fornisce consulenza e accompagnamento alle can-

didate e ai candidati per l'ammissione straordinaria al ministero pastorale.

2 L'ufficio di cui al capoverso 1 è in particolare responsabile di

a. esaminare le domande di ammissione al colloquio, in particolare

per quanto riguarda il rispetto dei requisiti di cui agli articoli 33–35,

b. formulare una raccomandazione al Consiglio sinodale per le singole

candidate e i singoli candidati per quanto riguarda i requisiti di

ammissione da soddisfare ai sensi degli articoli 33 e 34, i contenuti

del colloquio e la data di iscrizione al colloquio,

1. 1. 25-127

11

181.402 Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

c. formulare una valutazione al Consiglio sinodale per quanto riguarda

le qualifiche professionali e personali delle candidate e dei candidati

a ricoprire il ministero pastorale,

d. fornire consulenza e accompagnamento alle candidate e ai candidati

fino al colloquio,

e. riferire al Consiglio sinodale e alle candidate e ai candidati che

intendono iscriversi al colloquio dopo l'ammissione, in merito all'ade-

empimento degli oneri e delle condizioni, in particolare per quanto

riguarda i requisiti di ammissione da soddisfare ai sensi degli articoli

33 e 34 prima dell'iscrizione al colloquio.

3 L'ufficio di cui al capoverso 1 svolge i suoi compiti coinvolgendo gli

organi competenti del Concordato concernente la formazione comune

dei pastori e delle pastore evangelico-riformate e la loro ammissione

al servizio ecclesiastico. Il Consiglio sinodale può trasferire in tutto o in

parte i compiti dell'ufficio di cui al capoverso 1 al Concordato.

B. Ammissione al colloquio

1 Per le candidate e i candidati ai sensi del § 31 lett. a e b

costituiscono presupposti per l'ammissione al colloquio

a. completamento degli studi in Teologia presso l'Università di Basilea, Berna o

Zurigo o presso un'università la cui regolamentazione degli studi

è riconosciuta come equivalente dal Concordato concernente la formazione comune dei

pastori e delle pastore evangelico-riformati e la loro ammissione

al servizio ecclesiastico10;

b. una formazione ecclesiastica che soddisfi i requisiti del Concordato

concernente la formazione comune dei pastori e delle pastore

evangelico-riformati e la loro ammissione al servizio ecclesiastico10

e che sia riconosciuta come equivalente da quest'ultimo;

c. ordinazione da parte di una Chiesa membro della Chiesa Evangelica

Riformata Svizzera21 o da parte di una Chiesa evangelica all'estero,

membro della Comunione delle Chiese Protestanti in Europa (CCPE)

o della Comunione Mondiale di Chiese Riformate (CMCR),

nella misura in cui tale ordinazione sia prevista da detta Chiesa;

d. ammissione all'ufficio di pastore in una Chiesa ai sensi della lett. c;

e. dimostrazione dell'idoneità personale e professionale per

l'esercizio della professione pastorale sulla base di un accertamento

effettuato dall'organo ai sensi del § 32 cpv. 1.

12

Ordinanza sull'ufficio pastorale nella Chiesa nazionale

181.402

2 Per le candidate e i candidati ai sensi del § 31 lett. b, con

riserva del § 42 cpv. 3, valgono come ulteriori presupposti per

l'ammissione al colloquio19

a. attività di almeno due anni, accompagnata, in una comunità parrocchiale

della Chiesa nazionale come sostituta o sostituto ai sensi

Per candidate e candidati ai sensi dell'art. 31 lett. c

Quali requisiti per l'ammissione al colloquio valgono

a. buona cultura generale,

b. attività professionale corrispondente a un impiego a tempo pieno di tre anni in una parrocchia della Chiesa nazionale,

c. formazione teologico-ecclesiastica di base, che possa costituire la base per ulteriori studi teologici presso un'università,

d. conoscenza del greco neotestamentario e dei concetti fondamentali della lingua ebraica,

e. studio della teologia per almeno quattro semestri presso la Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo,

f. superamento del Semestre Ecclesiologico-Pratico ai sensi del Concordato relativo alla formazione comune dei pastori e delle pastore evangelico-riformati e alla loro ammissione al servizio ecclesiastico o prova di prestazioni equivalenti,

g. superamento di una valutazione attitudinale.

1 Richiedenti presentano la domanda di ammissione al colloquio per iscritto al Consiglio ecclesiastico.

2 Alla domanda devono essere allegati

a. un certificato di capacità d'agire nonché un estratto del casellario giudiziale e un estratto speciale del casellario giudiziale, tutti non più vecchi di tre mesi,

b. la conferma dell'appartenenza a una chiesa evangelica che sia membro della Chiesa Evangelica Riformata Svizzera, della Comunione di Chiese Evangeliche in Europa (GEKE) o della Comunione Mondiale di Chiese Riformate (WRK),

c. per i richiedenti conformemente al § 31 lettere a e b, la conferma del conseguimento della laurea in teologia presso l'Università di Basilea, Berna o Zurigo o presso un'altra università, la conferma dell'ammissione al ministero pastorale in una chiesa conformemente alla lettera b e l'atto di ordinazione,

d. tutti i documenti idonei a comprovare il rispetto dei requisiti di ammissione conformemente ai §§ 33 e 34,

e. un curriculum vitae,

f. una descrizione da cui risultino le motivazioni della candidatura per l'ammissione al ministero pastorale nella Chiesa territoriale.

1 L'ufficio di cui al § 32 cpv. 1 verifica la completezza della

documentazione delle domande di ammissione al colloquio.

2 Una persona incaricata dal Consiglio della Chiesa conduce un colloquio

con i candidati e le candidate. L'ufficio di cui al § 32 cpv. 1

può essere coinvolto nel colloquio.

3 Il Consiglio della Chiesa valuta, sulla base della domanda e del colloquio

di cui al cpv. 2, nonché in base a una valutazione dell'ufficio di cui al § 32

cpv. 1, l'idoneità professionale e personale dei candidati e delle candidate

a ricoprire un ministero pastorale nella Chiesa territoriale. Se necessario,

richiede ulteriore documentazione e acquisisce, con il consenso dei candidati

e delle candidate, ulteriori informazioni e referenze.

1 Il Consiglio della Chiesa comunica la sua decisione ai candidati

e alle candidate per iscritto, motivata e corredata di un’indicazione dei

mezzi di ricorso.

2 Se il Consiglio della Chiesa accoglie una richiesta di ammissione al

colloquio, esso stabilisce in particolare nella sua decisione

a. in che misura sono soddisfatti i requisiti di ammissione di cui

agli articoli 33 e 34,

b. in che misura, nel singolo caso, l’adempimento di singoli requisiti

di ammissione di cui agli articoli 33 e 34 è dispensato, in partico-

lare per ragioni di proporzionalità,

c. oneri e condizioni, in particolare per quanto riguarda i requisiti

di ammissione di cui agli articoli 33 e 34 da soddisfare entro la

registrazione al colloquio,

d. tipo e oggetto di una consulenza o accompagnamento dei can-

didati e delle candidate, nonché della relativa relazione al Con-

siglio della Chiesa,

e. i contenuti del colloquio,

f. la data del colloquio e la sua eventuale scansione temporale,

g. la data ultima possibile per l'iscrizione al colloquio.

14

Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

181.402

1. Il Consiglio ecclesiastico può esonerare i candidati dal colloquio ai sensi dell’articolo 31 lettera a, se essi hanno esercitato la funzione di pastore o pastora in una parrocchia di una chiesa membro della Chiesa Evangelica Riformata Svizzera21 per almeno sei anni. Rimangono riservati gli articoli 129 capoverso 3 e 131 capoverso 2 dell'Ordinamento Cantonale (KO).

2. Il Consiglio ecclesiastico può subordinare l’esonero dal colloquio all’adempimento di oneri e condizioni da parte di un candidato, in particolare può disporre una consulenza o un accompagnamento. Esso stabilisce il tipo, l’oggetto e la durata di tale consulenza o accompagnamento.

C. Colloquio

PVO o, per raggiunti limiti di età, ai sensi dell'art. 40a PVO, si liberano quote di posto.

2 Il Consiglio di chiesa informa immediatamente il Consiglio sinodale e la decana o il decano se quote di posto nell'ufficio pastorale si liberano per motivi diversi da quelli menzionati al capoverso 1, in particolare perché una pastora o un pastore rinuncia all'elezione di conferma alla scadenza del mandato, non è stato confermato nell'ufficio in occasione dell'elezione di conferma o è deceduto.

1 Il Consiglio sinodale è responsabile del colloquio. La sua conduzione spetta agli esaminatori e alle esaminatrici designati dal Consiglio sinodale.

2 Il Consiglio sinodale può designare come esaminatori ed esaminatrici

a. la presidente o il presidente del Consiglio sinodale nonché altri membri del Consiglio sinodale;

b. la segretaria o il segretario del Consiglio sinodale;

c. professoresse e professori, libere docenti e liberi docenti nonché assistenti di ricerca senior della Facoltà di Teologia dell'Università di Zurigo;

d. collaboratori dei Servizi della Chiesa cantonale con un diploma in teologia conseguito presso un'università.

3 Ad ogni colloquio partecipano almeno due esaminatori ed esaminatrici. Il servizio di cui al § 32 cpv. 1 partecipa al colloquio con voto consultivo.

1 Il Consiglio sinodale fissa la data del colloquio.

2 Esso può suddividere il colloquio in due date, tenuto conto della sua ampiezza

nonché delle condizioni personali e professionali delle candidate e dei candidati.

Tra queste date intercorrono di regola almeno un mese e non più di sei mesi.

Termini

1. 1. 25-127

15

Contenuti

a. Candidate e

candidati

secondo

1 Il colloquio delle candidate e dei candidati ai sensi dell'art. 31 lett. a e b verte su

a. storia della Chiesa di Zurigo,

b. conoscenza del diritto, in particolare gli articoli ecclesiastici della Costituzione cantonale², la Legge sulle Chiese⁴, l'Ordinanza di esecuzione della Legge sulle Chiese e della Legge sulle comunità ebraiche riconosciute⁵, nonché il Regolamento ecclesiastico,

c. missione, compiti e obiettivi della Chiesa cantonale,

d.19 attuazione della missione della Chiesa cantonale nei settori d'azione ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 RO, in particolare sulla base della documentazione designata dal Consiglio ecclesiastico.

2 Per le candidate e i candidati ai sensi dell'art. 31 lett. b, il colloquio comprende inoltre

a. una predica di prova,

b. una lezione di prova nell'ambito dei moduli pedagogico-religiosi obbligatori.

3 Le candidate e i candidati ai sensi dell'art. 31 lett. b possono iniziare l'attività di supplente ai sensi dell'art. 121 cpv. 1 RO solo dopo aver superato il colloquio sugli argomenti di cui al cpv. 1.

Il colloquio delle candidate e dei candidati ai sensi di

1. Durata

Das Kolloquium dauert für die Inhalte gemäss §§ 43 lit. a-f Dauer

je 30 Minuten, für die übrigen Inhalte je 20 Minuten.

Il colloquio ha una durata di 30 minuti per ciascuno dei contenuti di cui ai §§ 43 lett. a-f, e di 20 minuti per ciascuno degli altri contenuti.

2 Probelektion und Probepredigt richten sich nach der am Ort ihrer

Durchführung üblichen Dauer.

La lezione di prova e la predica di prova si conformano alla durata usuale nel luogo della loro esecuzione.

1 Ciascun contenuto del colloquio è valutato con «superato» o Valutazione

«non superato». Il colloquio è considerato «superato» se tutti i conte-

nuti del colloquio sono stati valutati come «superati».

2 Il colloquio può essere ripetuto una volta per i contenuti valutati

come «non superati». Il Consiglio della Chiesa stabilisce il momento

della ripetizione.

3 Se anche dopo una ripetizione non tutti i contenuti del colloquio

sono valutati come «superati», il colloquio è considerato «non supe-

rato».

D. Effetti del colloquio superato

Bewerberinnen und Bewerber gemäss § 31 lit. c haben nach Lernvikariat

bestandenem Kolloquium das Lernvikariat gemäss dem Konkordat

betreffend die gemeinsame Ausbildung der evangelisch-reformierten

Pfarrerinnen und Pfarrer und ihre Zulassung zum Kirchendienst10 zu

bestehen.

I candidati ai sensi dell'articolo 31 lettera c, dopo il vicariato di apprendistato e il superamento del colloquio, devono superare il vicariato di apprendistato in conformità con il Concordato concernente la formazione comune dei pastori e delle pastore evangelico-riformate e la loro ammissione al servizio ecclesiastico10.

1. Candidati e candidate ai sensi del § 31 lett. a e b, che hanno superato l'ordinazione

e il colloquio e non sono già stati ordinati in una Chiesa membro

della Chiesa evangelica riformata della Svizzera21 o di una Chiesa evangelica

all'estero, appartenente alla Comunità delle Chiese evangeliche

in Europa (CCEE) o alla Comunione mondiale delle Chiese riformate

(CMCR), nonché candidati e candidate ai sensi del § 31 lett. c, che hanno superato il vicariato di apprendistato, vengono

ordinati dal Consiglio della Chiesa ai sensi dell'Art. 108 KO.

2. Il Consiglio della Chiesa determina il momento dell'ordinazione.

1 **Idoneità all'elezione**

Il Consiglio di Chiesa, a seguito di colloquio e ordinazione, concede l'idoneità all'elezione conformemente all'Art. 128 lett. b KO e rilascia il relativo attestato.

1. 1. 25-127

17

181.402

Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa regionale

2 Se l'idoneità all'elezione è limitata a posti di parroco o a compiti e doveri particolarmente circoscritti, conformemente all'Art. 113 cpv. 1 KO, tale limitazione deve essere descritta con precisione come riserva nell'attestato di idoneità all'elezione.

3 Per il riconoscimento dell'idoneità all'elezione da parte di altre Chiese, si applicano le disposizioni di tali Chiese.

**Ammissione**

7. Sezione: Ausiliari per l'attività pastorale 19

1 Il Consiglio sinodale può, su richiesta, ammettere persone non

ordinate come ausiliari per l'attività pastorale in una parrocchia.

2 I requisiti per l'ammissione come ausiliario sono

a. una richiesta scritta al Consiglio sinodale con allegati i

documenti comprovanti il soddisfacimento dei requisiti di cui alle

lett. b–e,

b. una laurea di Bachelor in teologia presso l'Università di Zurigo,

Basilea o Berna, o presso un'università riconosciuta come

equivalente dalla convenzione sulla formazione comune delle

pastore e dei pastori evangelici riformati e la loro ammissione

al servizio ecclesiastico10,

c. un Semestre Ecclesiologico-Pratico valutato come superato ai

sensi della convenzione sulla formazione comune delle pastore

e dei pastori evangelici riformati e la loro ammissione al

servizio ecclesiastico10, o la prova di un'esperienza pratica

riconosciuta come equivalente dalla convenzione,

d. l'idoneità personale necessaria per l'esercizio dell'attività

pastorale,

e. il soddisfacimento di ulteriori oneri e condizioni stabiliti dal

Consiglio sinodale nel singolo caso.

3 Non sussiste alcun diritto all'ammissione come ausiliario da parte

del Consiglio sinodale.

Assunzione

25 1 L'assunzione come aiuto per l'attività parrocchiale avviene a

carico delle percentuali di posto assegnate a una comunità parrocchiale

ai sensi dell’art. 117 KO o di un posto di parroco proprio della comunità

ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 KO.

2 L'assunzione avviene a tempo determinato o fino al venir meno del

motivo che è alla base dell'assunzione, ma al massimo per un anno. Può

essere prorogata ogni volta al massimo per la stessa durata. Il § 23 cpv. 2

PVO non trova applicazione.

18

Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

181.402

8° Sezione: Assegnazione di percentuali di posto alle comunità parrocchiali

A. Basi

19

19 1 L’attribuzione delle percentuali di posto secondo l’art. 117 cpv. 1 Procedura

e 2 KO avviene per il periodo di carica secondo l’art. 21 cpv. 1 KO.

2 Per l’attribuzione delle percentuali di posto secondo l’art. 117 cpv. 1 e 2

KO è determinante il numero dei membri delle comunità parrocchiali, così come

risulta dal rilevamento della popolazione residente secondo il § 15 dell’Ordinanza sulla

Legge ecclesiastica e sulla Legge concernente le comunità ebraiche riconosciute

del 31 dicembre dell’anno che precede la decisione di attribuzione

del Consiglio ecclesiastico.

3 Per le comunità parrocchiali che si fondono tra il momento secondo

il cpv. 2 e l’inizio del nuovo periodo di carica dei parroci e

delle parroche, le percentuali di posto secondo l’art. 117

cpv. 1 e 2 KOʻ vengono calcolate per le singole comunità parrocchiali e per la comunità

parrocchiale unificata. L’attribuzione delle percentuali di posto

avviene secondo il calcolo più favorevole per la comunità parrocchiale.23

4 Il Consiglio ecclesiastico decide sull’attribuzione delle percentuali di posto

secondo l’art. 117 cpv. 1 e 2 KO al più tardi un anno prima dell’inizio del

periodo di carica secondo l’art. 21 cpv. 1 KO.

B. Ulteriori percentuali di posto18

condizioni

Ecco la traduzione in italiano, mantenendo la struttura e la formattazione originali

19 1 Il Consiglio ecclesiastico può, in particolare, assegnare ulteriori percentuali di posti di lavoro a una comunità parrocchiale ai sensi dell'art. 117 cpv. 4 KO, se

a. essa le utilizza per lo sviluppo di un luogo ecclesiastico o di una nuova forma ecclesiastica nell'ambito di uno sviluppo comunitario sostenibile, secondo criteri orientati al mondo della vita e con risultati verificabili,

b. essa persegue uno o più progetti nell'ambito di uno sviluppo comunitario particolarmente sostenibile con risultati verificabili e con risonanza oltre la comunità parrocchiale,

c. ciò si impone a causa di circostanze eccezionali in una comunità parrocchiale o per motivi imperativi,

d. ciò è necessario per la prevenzione di casi di rigore per pastori e pastore.

2 Il Consiglio ecclesiastico descrive più dettagliatamente e in modo appropriato i presupposti di cui al capoverso 1.

1. 1. 25-127

19

181.402

Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

Durata

Più comunità parrocchiali

Procedura

a. Richiesta

b. Consiglio distrettuale della Chiesa e decano o decana

c. Decisione

3 Fatta eccezione per la prevenzione di casi di rigore per pastori e pastore, ulteriori percentuali di posti di lavoro ai sensi dell'art. 117 cpv. 4 KO vengono assegnate solo se una comunità parrocchiale fornisce in misura adeguata prestazioni proprie dimostrabili per lo scopo dichiarato e costituisce per questo un punto focale nello sviluppo comunitario.

19 L'attribuzione di ulteriori punti percentuali di posto secondo l'Art. 117

cpv. 4 KO avviene per una durata determinata.

19

1 Più comunità parrocchiali possono richiedere congiuntamente

l'assegnazione di ulteriori percentuali di posto conformemente all'art. 117

cpv. 4 Cost. eccl.

2 Il Consiglio sinodale, d'intesa con tali comunità parrocchiali, emana

le disposizioni necessarie per la collaborazione.

19 1 La Chiesa può presentare al Consiglio della Chiesa in qualsiasi mo-

mento una richiesta di assegnazione di ulteriori percentuali di posto

ai sensi dell'Art. 117 cpv. 4 KO.

2 Essa presenta una richiesta di proroga delle ulteriori percentuali di

posto assegnate ai sensi dell'Art. 117 cpv. 4 KO al più tardi un anno

prima della scadenza del termine stabilito.

3 Alla richiesta devono essere allegati

a. una relazione sulle condizioni ai sensi del § 52 cpv. 1 e 2,

b. la prova della condizione ai sensi del § 52 cpv. 3,

c. un parere del Convento dei Parroci e del Convento della Comunità,

d. le decisioni della Comunità Parrocchiale concernenti l'assunzione

degli oneri relativi all'obbligo di residenza nonché all'abitazione

e agli spazi di servizio ai sensi degli Art. 122 e 247 KO,

e. un elenco del numero e delle percentuali di impiego del personale

nel servizio musicale, diaconale e catechistico della Comunità Par-

rocchiale,

f. gli ulteriori documenti designati dal Consiglio della Chiesa.

19 1 Il Consiglio ecclesiastico acquisisce un parere dalla Cura ec-

clesiastica distrettuale e dalla decana o dal decano in merito a una

richiesta ai sensi del § 55.

2 La Cura ecclesiastica distrettuale verifica in particolare la sussisten-

za dei presupposti di cui al § 52.

19 1 Il Consiglio della Chiesa stabilisce nella sua decisione

a. l’entità delle ulteriori percentuali di posto assegnate conformemente all’Art. 117 cpv. 4 Cost. CE,

b. il momento a partire dal quale le ulteriori percentuali di posto conformemente all’Art. 117 cpv. 4 Cost. CE sono a disposizione di una comunità parrocchiale,

Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa cantonale

181.402

c. la durata per la quale le ulteriori percentuali di posto conformemente all’Art. 117 cpv. 4 Cost. CE vengono assegnate,

d. oneri e condizioni.

2 Il Consiglio della Chiesa comunica la decisione relativa all’assegnazione di ulteriori percentuali di posto conformemente all’Art. 117 cpv. 4 Cost. CE alla direzione della comunità parrocchiale, alla direzione della chiesa distrettuale, alla decana o al decano, nonché all’unione delle comunità parrocchiali, qualora la comunità parrocchiale ne faccia parte.

C. Protezione giuridica18

19 1 Contro una decisione del Consiglio Ecclesiastico ai sensi degli §§ 51 e

57 la Commissione Ecclesiastica può, entro 30 giorni dalla comunicazione, Reclami

ricorrere al Consiglio Ecclesiastico. a. In generale

2 Il Consiglio Ecclesiastico indica nella sua decisione la possibilità di

presentare reclamo.

19 1 L'opposizione deve contenere una domanda e una motivazione.

2 Il decorso del termine di opposizione e la presentazione dell'opposizione

hanno effetto sospensivo.

3 Il Consiglio della Chiesa riesamina la propria decisione senza restrizioni e

decide nuovamente.

4 Contro la decisione sull'opposizione è ammissibile il ricorso.

9° Sezione: Ripartizione delle percentuali di posto di lavoro nelle parrocchie18

19 1 La Chiesa cura, nella ripartizione delle percentuali di posto assegnate

alla Parrocchia ai sensi dell'Art. 117 KO, in aggiunta all'Art. 120 cpv. 1 e 2 KO,

in particolare

a. l'idoneità professionale e personale a ricoprire le funzioni da svolgere,

b. la divisione del lavoro nell'Ufficio pastorale ai sensi dell'Art. 115 cpv. 2 KO.

2 L'Art. 126 cpv. 1 e 2 lett. a KO non trova applicazione nelle Parrocchie,

a. che dispongono di un massimo del 100 per cento di posti nell'Ufficio

pastorale e

b. in cui due persone che convivono come coniugi, partner registrati o in

una unione di fatto assumono le percentuali di posto assegnate alla Parrocchia

ai sensi dell'Art. 117 KO.

1. 1. 25-127

21

181.402

Ordinanza sull'Ufficio pastorale nella Chiesa nazionale

b. Modifica

Ripartizione

dei compiti e

collaborazione

Doveri d'ufficio

Rappresentanza

19 1 La commissione ecclesiastica può modificare la percentuale di impiego dei pastori e delle pastore eletti durante il mandato in corso, previo accordo con gli interessati e tenendo conto del regolamento per il servizio pastorale. Una tale modifica avviene senza dispensa dall'ufficio e senza una nuova elezione dei pastori e delle pastore.

**2 La commissione ecclesiastica informa la commissione ecclesiastica distrettuale, la decana o il decano e il consiglio sinodale, nonché in modo adeguato la comunità ecclesiastica, in merito alla modifica.**

19 1 La ripartizione dei compiti nel ministero parrocchiale si basa sull'art. 115

KO. Essa tiene conto in primo luogo del contesto generale della comunità

nonché della responsabilità per la riflessione teologica della costruzione della

comunità.

2 La ripartizione dei compiti deve avvenire in modo tale da garantire la

collaborazione con la Chiesa Direttiva, il Convento di Comunità, i dipendenti

e i volontari, nonché all'interno del ministero parrocchiale. Essa tiene

conto di altre attività di pastore e pastori che operano nella comunità

ecclesiastica solo con un impiego a tempo parziale.

3 La ripartizione dei compiti nel ministero parrocchiale è definita nel Regola-

mento del servizio pastorale.

4 La Chiesa Direttiva informa la comunità ecclesiastica e la Chiesa Direttiva

distrettuale in modo appropriato sulla ripartizione dei compiti e sulla collabo-

razione ai sensi del cpv. 1.

19 1 Le pastore e i pastori adempiono i loro compiti e doveri d'ufficio

ai sensi degli artt. 112 e 113 KO in modo completo nell'ambito della

percentuale di impiego loro assegnata e del § 62 cpv. 1.

2 Le pastore e i pastori che prestano servizio nella comunità parrocchiale

soltanto con un impiego a tempo parziale hanno, per quanto concerne il

convento pastorale e il convento della comunità nonché la partecipazione

alle sedute del Consiglio parrocchiale, gli stessi diritti e doveri delle

pastore e dei pastori che prestano servizio nella comunità parrocchiale

con un impiego a tempo pieno. Restano riservati l'art. 114 cpv. 3 lett. b

e 4, nonché l'art. 162 cpv. 2 lett. b KO.

3 Le pastore e i pastori organizzano eventuali altre attività in modo

che queste non pregiudichino l'adempimento dei compiti e doveri d'ufficio

ai sensi del cpv. 1.

19 1 Se più di una pastora o di un pastore assume la percentuale di posto assegnata a una parrocchia secondo l'art. 117 KO, la supplenza è regolata dal § 89 cpv. 2 PVO.

22

Ordinanza sulla funzione pastorale nella Chiesa nazionale

181.402

2 Se due persone, che convivono come coniugi, partner registrati o in un’unione di fatto, assumono la percentuale di posto assegnata a una parrocchia secondo l'art. 117 KO, il diritto ai giorni liberi domenicali è regolato come segue

19 Utilizzo da parte di parroci e parrochesse di una canonica o di locali adibiti ad ufficio

Se l'abitazione parrocchiale è utilizzata congiuntamente da parroci e parrochesse e

se nella canonica o nell'abitazione parrocchiale sono presenti locali adibiti ad ufficio,

essi non hanno diritto a locali adibiti ad ufficio al di fuori della canonica o dell'abitazione parrocchiale.

§§ 66-72.20

10° Sezione: Esecuzione di compiti che riguardano l'intera chiesa19

Pfarrerinnen und Pfarrer können die gemäss § 88 Abs. 1 Gesamt-

PVO im Rahmen der Amtspflichten ausserhalb ihrer Kirchgemeinde kirchliche

oder ihrer Institution wahrzunehmenden Aufgaben insbesondere erfül- Aufgaben

len durch

I pastori e le pastore possono, ai sensi del § 88 comma 1 dell'Ordinanza generale sul personale delle Chiese riformate evangeliche svizzere (Gesamt-PVO), nell'ambito dei loro doveri d'ufficio al di fuori della loro parrocchia o istituzione, svolgere i compiti ecclesiastici loro assegnati in particolare attraverso

a. Attività nella cappellania militare e nella cappellania d'emergenza,

b. Sgravio di pastori e pastore impegnati nella cappellania d'emer-

genza o nella cappellania militare,

c. Formazione e perfezionamento di collaboratori ecclesiastici su incarico

del Consiglio della Chiesa,

d. Collaborazione in offerte formative ecclesiastiche regionali e in

offerte formative della Chiesa cantonale,

e. Collaborazione a progetti del Consiglio della Chiesa,

f. Esercizio dell'ufficio di decana, decano, vicedecana

o vicedecano,

g. Collaborazione nel direttivo di un capitolo pastorale,

h. Partecipazione a enti e organizzazioni non ecclesiastiche su

incarico del Consiglio della Chiesa.

1. Le pastore e i pastori sono tenuti a impiegare per i doveri d'ufficio, estensione

che essi adempiono conformemente all'art. 88 cpv. 1 PVO al di fuori della loro parrocchia o

della loro istituzione

a. per un grado di occupazione del 50% e più fino a mezza giornata

alla settimana,

b. per un grado di occupazione inferiore al 50% fino a mezza giornata

ogni due settimane.

1. 1. 25-127

23

181.402 Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa cantonale

2. L'impiego di tempo secondo il cpv. 1 può eccezionalmente richiedere più

tempo, in particolare se il Consiglio ecclesiastico concede un sgravio alle pastore,

ai pastori o alla parrocchia interessata per i compiti da svolgere conformemente all'art. 88

cpv. 1 PVO.

3. Restano riservati gli articoli 174 cpv. 2 e 3 nonché 175 cpv. 2 VVO

PVO sull'impiego del tempo di lavoro per l'esercizio di un'attività secondaria

o di un ufficio pubblico.

Remunerazione

1 Le Pfarrerin e i Pfarrer che operano nella cura pastorale d'emergenza

e che svolgono un certo numero di turni di reperibilità o

che assumono compiti particolari nell'ambito della cura pastorale d'emergenza,

ricevono un'indennità di funzione. Il Consiglio ecclesiastico ne disciplina i dettagli.

2 Se le Pfarrerin e i Pfarrer ricevono un'indennità per i compiti

da svolgere ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 PVO, la sua

devoluzione è regolata dagli artt. 174–175a VVO PVO. Sono escluse

le indennità per l'adempimento di compiti ai sensi dell'art. 73 lett. a e f.

Concetto

Sezione 11: Rappresentanze individuali19

1 Quando i parroci e le parroche sono temporaneamente impediti/e nell'esercizio

dei compiti parrocchiali e non è possibile una sostituzione reciproca

ai sensi dell'art. 89 cpv. 2 RFO e degli artt. 88 cpv. 1, 88a cpv. 1 e 2,

nonché 157a cpv. 1 RFO, essi/esse richiedono al Consiglio di

Chiesa una rappresentanza individuale.17

2 La rappresentanza individuale avviene con l'assunzione di un singolo

servizio divino o di un altro compito parrocchiale nel caso specifico

o come sostituzione settimanale d'ufficio.

3 Una rappresentanza individuale viene messa a disposizione in particolare

in caso di impedimento dovuto a

a. vacanze,

b. congedo retribuito ai sensi dell'art. 69 cpv. 2 RFO e degli artt. 92–99 RFO

c. distacco ai sensi dell'art. 103 RFO,

d. congedo di paternità ai sensi dell'art. 105 RFO,

e. servizio militare, di protezione civile e civile,

f. malattia e infortunio,

g. fruizione di un giorno libero domenicale ai sensi dell'art. 132 cpv. 1–3 RFO,

h.17 formazione continua ai sensi dell'art. 155 cpv. 1 RFO,

i. ritiro del capitolo parrocchiale,

j. eventi della comunità ecclesiastica.

24

Regolamento concernente la funzione pastorale nella Chiesa nazionale

181.402

1. Come impedimento di breve durata gemäss § 76 cpv. 1 è considerato un impedimento la cui durata

è di singoli giorni, ma al massimo di quattro settimane ininterrotte.19

2. Un impedimento dovuto a ferie è considerato di breve durata, indipendentemente dalla sua durata.

Se una rappresentanza individuale è richiesta ininterrottamente per almeno cinque giorni lavorativi, essa avviene come rappresentanza settimanale.

17 Indennità per pastore e pastori che svolgono una rappresentanza individuale

1 Le pastore e i pastori che svolgono una rappresentanza individuale ricevono un'indennità forfettaria.

2 Se svolgono una rappresentanza settimanale dell'ufficio pastorale, viene loro corrisposto un'indennità settimanale per l'ufficio per i giorni di rappresentanza settimanale in cui non tengono un culto e non svolgono nessun'altra mansione parrocchiale.

3 Il Consiglio ecclesiastico stabilisce le indennità conformemente ai capoversi 1 e 2.

4 Come spese di viaggio, viene rimborsato un biglietto giornaliero di seconda classe a tariffa piena per tutte le zone della Comunità dei trasporti di Zurigo.

1 La Chiesa nazionale si assume i costi di una rappresentanza indi- Assunzione dei costi

viduale in caso di:17

a.19 vacanze ai sensi del § 88 cpv. 3 VVO PVO, purché si tratti di una

parrocchia in cui operano solo una o due persone che convivono

come coniugi, partner registrati o in unione di fatto,

b.19 congedo retribuito ai sensi del § 69 cpv. 2 PVO e dei §§ 92–99 VVO

PVO,

c. distacco ai sensi del § 103 VVO PVO,

d. congedo di paternità ai sensi del § 105 VVO PVO,

e. servizio militare, di protezione civile e civile,

f. malattia e infortunio,

g. ritiri del Capitolo dei parroci, a condizione che il Consiglio della

Chiesa dichiari la partecipazione a questi come obbligatoria,

h. decane e decani nel quadro dello sgravio ai sensi del

21 1 Il salario iniziale di pastore e pastori corrisponde al

livello 1 della categoria salariale determinante secondo l'Allegato 3 VVO PVO.

2 L'accreditamento di esperienza utile si basa sugli articoli 82–

85. Esso comprende al massimo tanti livelli quanti una pastora o un

pastore può raggiungere nel singolo caso in base allo sviluppo salariale ai sensi dell'articolo 93.

3 Nella misura in cui in un anno non sia stato concesso un aumento salariale individuale ai sensi dell'articolo 52

VVO PVO, per l'anno in questione non viene accreditata alcuna esperienza utile.

4 Se in un anno è stato concesso un aumento salariale individuale,

resta riservato l'articolo 52 b VVO PVO per l'accreditamento dei relativi livelli.

5 Al livello 1 della categoria salariale determinante secondo l'Allegato 3 VVO

PVO si aggiungono i livelli accreditabili secondo il capoverso 2.

6 Sulla base del numero di livelli accreditabili secondo il capoverso 3 si

determina il livello all'interno della categoria salariale determinante secondo l'Allegato 3

VVO PVO.

21 1 Le pastore e i pastori ricevono, per ogni attività professionale svolta

in un ufficio pastorale, in una comunità parrocchiale o in un altro servizio

di una chiesa membro della Chiesa evangelica riformata in Svizzera o in

un’istituzione collegata alla Chiesa cantonale, e la cui durata sia stata nel

singolo anno di almeno sei mesi, l'accredito dei livelli che corrispondono

all’evoluzione salariale ai sensi del § 93 nell’ambito di sviluppo salariale

corrispondente.

2...22

3 Le attività professionali ai sensi del capoverso 1 con un grado di

occupazione medio del 50% e più sono considerate integralmente,

mentre quelle con un grado di occupazione medio inferiore al 50% e

superiore al 20% sono considerate per la metà. Le attività professionali

con un grado di occupazione medio fino al 20% non vengono prese

in considerazione.

21 Se le pastore e i pastori, accanto a un’attività professionale o di altro tipo pari al massimo al 50%, hanno comprovatamente svolto, in modo ininterrotto per almeno un anno, attività di cura o di assistenza familiare pari ad almeno il 50%, viene loro riconosciuto un livello all’anno per tale periodo e per un massimo di otto anni.

26

Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

181.402

21 1 Le pastore e i pastori che comprovano un’attività professionale a. Esperienza

svolta non in un ministero pastorale, in una parrocchia o in un altro professionale

servizio di una Chiesa membro della Chiesa evangelica riformata Svizzera

o in un’istituzione legata alla Chiesa nazionale, ricevono un livello

accreditato per ogni anno completo di tale attività professionale.

2 Un accreditamento secondo il capoverso 1 avviene se l’impiego complessivo

delle singole assunzioni ha raggiunto almeno il 50% e la singola

assunzione è durata almeno sei mesi.

3 Le attività professionali accreditabili secondo i capoversi 1 e 2 vengono

sommate e arrotondate al mese intero.

4 Non vengono prese in considerazione le formazioni professionali, il vicariato

di formazione secondo il Concordato concernente la formazione comune

dei pastori e delle pastore evangelici riformati e la loro ammissione

al servizio ecclesiastico10, i praticantati e le attività comparabili.

21 Qualora i presupposti di cui ai §§ 82–84 per il computo del- d. Concorrenza

l’esperienza utile siano contemporaneamente soddisfatti, l’inquadra-

mento avviene in base alla disposizione più favorevole per la pastora o

il pastore.

1. Pastore e Pastori che operano in un Vicariato in un’Istituzione delle Pastore

e dei Pastori e che non dispongono ancora della formazione aggiuntiva

richiesta dal Consiglio della Chiesa, vengono inquadrati nella classe

salariale 16 conformemente all’Allegato 3 VVO PVO fino all’acquisizione

di tale formazione aggiuntiva.

2. L’inquadramento nella classe salariale 17 conformemente all’Allegato 3

VVO PVO avviene all’inizio del primo mese successivo all’acquisizione

della formazione aggiuntiva.

B. Sostituti e Sostitute

19 Parroci e parroche che operano in qualità di supplenti o Classe di stipendio 16

sostituti conformemente all'Art. 121 cpv. 1 KO, vengono inquadrati nella

classe di stipendio 16 ai sensi dell'Allegato 3 VVO PVO, salvo che non sia ai sensi di

die Voraussetzungen für die Einreihung in die Lohnklasse 17 er-

füllt sind.

1. 1. 25-127

27

181.402 Verordnung über das Pfarramt in der Landeskirche

Lohnklasse 17

***

le condizioni per l'inquadramento nella classe di stipendio 17 sono soddisfatte.

1. 1. 25-127

27

181.402 Ordinanza sul servizio pastorale nella Chiesa nazionale

Classe di stipendio 17

1 La retribuzione del personale ausiliario ai sensi del § 49 am-

monta al 75% dell’importo della classe di retribuzione 16 livello 1

ai sensi dell’allegato 3 OAO RSP.19

2 Non viene effettuata alcuna computazione dell’esperienza utile

ai sensi dei §§ 81–85.21

3 Non viene concessa alcuna progressione individuale di retribu-

zione ai sensi del § 93.

28

Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

181.402

D. Progressioni individuali di retribuzione

25 1 Le classi salariali 16 e 17 secondo l'Allegato 3 VVO PVO Sviluppo

salariale comprendono ciascuna quattro ambiti di sviluppo salariale

a. Livelli 2-17, corrispondenti a 8 aumenti salariali individuali di

in media 2 livelli, per un totale di 16 livelli,

b. Livelli 18-29, corrispondenti a 8 aumenti salariali individuali di

in media 1½ livelli, per un totale di 12 livelli,

c. Livelli 30–35, corrispondenti a 6 aumenti salariali individuali di

in media 1 livello, per un totale di 6 livelli,

d. Livelli 35-41, corrispondenti a 12 aumenti salariali individuali di

in media un ½ livello, per un totale di 6 livelli.

2 Partendo dal primo inquadramento ai sensi del § 81, alle pastore

e ai pastori viene concesso, in base al rispettivo inquadramento in

un ambito di sviluppo salariale ai sensi del capoverso 1, l'aumento

salariale individuale previsto in tale ambito di sviluppo salariale.

Resta riservato il capoverso 3.

3 L'ultimo aumento salariale individuale all'interno di un ambito di

sviluppo salariale avviene nel livello più alto di tale ambito di sviluppo

salariale.

4 Un aumento salariale individuale comprende almeno un livello

e al massimo tre livelli.

5 A partire dal raggiungimento del livello 41 delle classi salariali 16 e

17 secondo l'Allegato 3 VVO PVO, non vengono più concessi aumenti

salariali individuali.

13ª Sezione: Obbligo di domicilio18

Ecco la traduzione in italiano

18 1 Il Consiglio di Chiesa decide chi, tra i ministri di culto, deve

risiedere nella comunità parrocchiale ai sensi dell'art. 122 cpv. 1

e 2 KO.

2 Il Consiglio di Chiesa prende la decisione di cui al cpv. 1 tempestivamente

prima della delibera sulla proposta di elezione ai sensi

dei §§ 15 cpv. 1 lett. e o 23 cpv. 1. Inoltre, può obbligare i ministri

di culto eletti nella comunità parrocchiale a stabilire la propria residenza

nella comunità parrocchiale, ai sensi dell'art. 122 cpv. 1 e

2 KO, solo all'inizio di un mandato dei ministri di culto.

3 Prima della sua decisione, il Consiglio di Chiesa sente i ministri di

culto nonché il convento pastorale.

1. 1. 25-127

29

181.402

**Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa cantonale**

4 Nella sua decisione, il Consiglio di Chiesa tiene conto in particolare

della ripartizione del lavoro nel ministero pastorale ai sensi

dell'art. 115 cpv. 2 KO, degli interessi della comunità parrocchiale

nonché delle circostanze personali e familiari dei ministri di culto.

**14° Sezione: Canonica, alloggio del pastore e locali di servizio**

A. Requisiti

1 Le canoniche e gli alloggi parrocchiali comprendono

a. uno studio nonché una sala colloqui e una sala d'attesa quali locali

adibiti a ufficio, a meno che tali locali non siano disponibili al di fuori

della canonica o dell'alloggio parrocchiale;

b. un numero di locali abitativi tale che la canonica o l'alloggio

parrocchiale siano idonei anche come abitazione familiare;

c. i locali accessori usuali.

2 Per quanto riguarda i locali abitativi da mettere a disposizione delle

e dei parroci ai sensi del capoverso 1, possono essere considerate le loro

circostanze personali.

3 Lo studio nonché la sala colloqui e la sala d'attesa possono

consistere in un unico locale.

1 Al vicariato o all'abitazione parrocchiale appartiene almeno

un posteggio.

2 Se non è disponibile alcun posteggio, la Parrocchia mette a

disposizione un posteggio, qualora il veicolo privato sia necessario per

l'esercizio dell'attività parrocchiale.

1 Linee guida per il volume dell'edificio e le superfici dei locali

di case e appartamenti parrocchiali sono

a. 1200 m³ di volume dell'edificio secondo la norma SIA n. 416 (Superfici e

Volumi degli edifici),

b. 140 m² di superficie dei locali per spazi abitativi e uffici,

c. 30 m² di superficie dei locali per gli uffici del parroco o

della parrocchiana, consistenti in studio e sala colloqui, incluso

sala d'attesa.

2 Le zone umide, le superfici di circolazione e le superfici accessorie non sono

incluse nelle superfici di cui al cpv. 1 lett. b e c.

30

Ordinanza sulla Parrocchia nella Chiesa Nazionale

181.402

1 I focolari parrocchiali e le abitazioni del parroco presentano uno standard costruttivo aggiornato e solido, corrispondente a quello di una casa unifamiliare di fascia di prezzo e livello di comfort medi nell’edilizia residenziale comune.

2 Non sussiste alcun diritto alla risarcimento a nuovo.

§§ 94–97 valgono in egual modo per

a. le case parrocchiali e gli appartamenti parrocchiali messi a disposizione

di pastori e pastore e che non sono di proprietà della

parrocchia,

b. i locali di servizio messi a disposizione di pastori e pastore al di fuori della

casa parrocchiale o dell'appartamento parrocchiale.

Immobili locati

B. Utilizzo

19 1 La Chiesa cura la sistemazione dei pastori e delle pastore che, ai sensi dell'Art. 122 cpv. 1 e 2 KO, sono soggetti all'obbligo di residenza o che, ai sensi dell'Art. 247 cpv. 2 KO, hanno diritto a una casa parrocchiale o a un appartamento parrocchiale, assegnando loro una casa parrocchiale o un appartamento parrocchiale.

2 Nella sistemazione in una casa parrocchiale o in un appartamento parrocchiale, la Chiesa tiene conto in particolare delle circostanze personali e familiari dei pastori e delle pastore, della divisione del lavoro nell'ufficio parrocchiale ai sensi dell'Art. 115 cpv. 2 KO e degli interessi della comunità ecclesiastica.

3 La Chiesa informa il Consiglio ecclesiastico sull'inizio e la fine dell'uso di una casa parrocchiale o di un appartamento parrocchiale da parte di una pastora o di un pastore.

1 L'uso di canoniche e appartamenti parrocchiali da parte di

pastori e pastoresse eletti che risiedono nella parrocchia in cui

svolgono la loro attività, nella canonica o nell'appartamento parrocchiale,

è regolato dal § 67 PVO, § 171 VVO PVO e §§ 101–122. Se in

queste disposizioni non si trova alcuna regolamentazione, sono applicabili

per analogia le disposizioni del Diritto delle Obbligazioni12 in materia di locazione.

2 Per quanto riguarda la canonica o l'appartamento parrocchiale, inclusi i

posti auto, il giardino e l'ambiente circostante, non viene stipulato alcun contratto di locazione,

se

a. pastori e pastoresse eletti abitano una canonica o un appartamento

parrocchiale nella parrocchia in cui svolgono la loro attività,

b. sono soddisfatte le condizioni di cui al § 171 comma 2 VVO PVO,

1. 1. 25-127

31

181.402

Ordinanza sull'Ufficio Pastorale nella Chiesa Cantonale

c. una pastora o un pastore risiede nella canonica o nell'appartamento parrocchiale

della parrocchia in cui agisce come supplente ai sensi dell'Art. 121 comma 1 lett. a

KO, fino all'assunzione dell'incarico nel rapporto di elezione o dopo la cessazione del rapporto di elezione.

3 Per il resto, la commissione ecclesiastica stipula con gli utenti

di una canonica o di un appartamento parrocchiale un contratto di locazione

secondo le disposizioni del Diritto delle Obbligazioni12. Se la locazione

è a tempo indeterminato, essa include la riserva di una disdetta per

necessità propria.

Durata

Sublocazione

Uso commerciale

1 Il diritto di pastore/pastorelle all'uso della canonica o dell'appartamento parrocchiale, inclusi locali adibiti ad ufficio, parcheggi, giardino e dintorni, si estingue al momento della cessazione del rapporto di lavoro nella relativa comunità ecclesiastica.

2 L'estinzione del diritto ai sensi del capoverso 1 si estende anche ai familiari e ad altre persone che vivono insieme a un pastore/una pastorella nella canonica o nell'appartamento parrocchiale.

3 Se il consiglio parrocchiale concede a un pastore/una pastorella l'uso della canonica o dell'appartamento parrocchiale oltre la cessazione del rapporto di lavoro, la durata e l'oggetto dell'uso sono regolati dal contratto di locazione da stipulare ai sensi del § 100 cpv. 3.

4 Resta salvo il § 171 cpv. 2 VVO PVO.

1 Qualora l'utilizzo della canonica o dell'alloggio parrocchiale sia

disciplinato ai sensi dell'art. 100 cpv. 2, l'uso gratuito e la sublocazione

della canonica, dell'alloggio parrocchiale, dei parcheggi o di singoli locali

richiedono l'autorizzazione della Commissione di gestione della parrocchia.

2 In caso di sublocazione, la Commissione di gestione della parrocchia

può, nell'ambito dell'autorizzazione ai sensi del cpv. 1, stabilire che la

pastora o il pastore versi alla comunità parrocchiale una quota adeguata del

ricavato derivante dalla sublocazione.

1 Qualora l'utilizzo della canonica o dell'alloggio parrocchiale sia

disciplinato conformemente al § 100 cpv. 2, l'utilizzo commerciale della

canonica o dell'alloggio parrocchiale, inclusi parcheggi, giardino e

dintorni o singoli locali, necessita dell'autorizzazione da parte del

Consiglio parrocchiale.

2 Il Consiglio parrocchiale, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al cpv. 1,

può stabilire un'indennità adeguata per l'utilizzo commerciale.

32

Ordinanza sull'ufficio pastorale nella Chiesa nazionale 181.402

Consegna

1 La Kirchenpflege (amministrazione ecclesiastica) consegna la casa parrocchiale o l'abitazione parrocchiale, inclusi i locali di servizio e i parcheggi, in uno stato idoneo all'uso previsto e ben pulito, nonché il giardino e l'ambiente circostante in stato curato.

2 La Kirchenpflege e il/la Parroco/a si accordano sul momento della consegna. Qualora non si giunga a un accordo, decide la Kirchenpflege.

3 La Kirchenpflege redige un verbale di consegna al momento della consegna.

4 I/Le Parroci/he segnalano per iscritto alla Kirchenpflege, entro 14 giorni dalla consegna, i difetti riscontrati successivamente. In assenza di tale segnalazione, la casa parrocchiale o l'abitazione parrocchiale, inclusi i locali di servizio, i parcheggi, il giardino e l'ambiente circostante, si considerano consegnati nello stato protocollato.

5 I/Le Parroci/he si fanno carico dei costi per la realizzazione delle targhette nominative su campanello, cassetta della posta e porta di casa e dell'appartamento.

**Restituzione**

1. La casa parrocchiale o l'abitazione del parroco, inclusi i locali di

servizio e i parcheggi, devono essere restituiti completamente

sgombrati, ben puliti e in buono stato, tenendo conto dell'usura

o delle modifiche risultanti dall'uso conforme alla destinazione

prevista, e con il giardino e l'ambiente circostante in stato curato.

2. I lavori di manutenzione e pulizia da eseguire dalla o dal parroco

devono essere eseguiti a regola d'arte e completati entro il

momento della restituzione.

3. La Kirchenpflege (consiglio parrocchiale) e la o il parroco

concordano il momento della restituzione. Se non si raggiunge un

accordo, decide la Kirchenpflege.

4. Al momento della restituzione, la Kirchenpflege redige un verbale

di restituzione che documenta lo stato della casa parrocchiale o

dell'abitazione del parroco, dei locali di servizio, dei parcheggi,

nonché del giardino e dell'ambiente circostante.

5. Se la o il parroco si rifiuta di collaborare alla redazione del

verbale di restituzione, la restituzione si considera avvenuta nello

stato protocollato. La Kirchenpflege ha il diritto di far redigere

un accertamento ufficiale per la prova, a spese della o del parroco.

6. La Kirchenpflege comunica senza indugio alla o al parroco i vizi

per i quali quest'ultima o quest'ultimo è responsabile e, per i vizi

non riconoscibili al momento della restituzione nonostante un

esame diligente, al più tardi un anno dopo la restituzione.

1. 1. 25 - 127

33

181.402

Ordinanza sull'ufficio pastorale nella Chiesa territoriale

Chiavi

Diligenza

Custodia di animali

Costi di trasloco

Arredamento

1 La Chiesa cura la creazione di un elenco di chiavi al momento della consegna

della canonica o dell'appartamento parrocchiale.

2 La Parroca o il Parroco può far realizzare chiavi aggiuntive solo con

il consenso scritto della Chiesa. Ella o egli

consegna tali chiavi gratuitamente alla Chiesa al momento della restituzione della canonica o

dell'appartamento parrocchiale.

3 La Parroca o il Parroco sostituisce a proprie spese le chiavi smarrite durante il periodo di utilizzo

al più tardi al momento della restituzione della canonica o dell'appartamento parrocchiale.

4 In caso di smarrimento di una chiave da parte della Parroca o del Parroco, la Chiesa

ha il diritto di sostituire o modificare le serrature e le chiavi in questione,

nonché, se del caso, l'impianto di chiusura interessato, a spese della Parroca

o del Parroco.

1 Le Pfarrpersonen (Pfarrerinnen und Pfarrer) hanno l’obbligo di utilizzare la casa parrocchiale o l’appartamento parrocchiale, inclusi i locali di servizio, i parcheggi per auto e le attrezzature esistenti, nonché il giardino e l’ambiente circostante, in conformità con la loro destinazione d’uso, di trattarli con cura e di proteggerli da danni.

2 Tutti i locali della casa parrocchiale o dell’appartamento parrocchiale devono essere regolarmente aerati. Il riscaldamento non può essere completamente spento in nessun locale durante l’inverno.

1. La detenzione di animali domestici è permessa, purché si tratti di comuni animali da compagnia, la vicinanza non venga molestata e nessun altro motivo importante vi si opponga. Per il resto, decide la Commissione della Chiesa.

2. I Pastori e le Pastoresse stipulano, in caso di detenzione di animali, un'assicurazione che copre i danni causati dall'animale e dalla sua detenzione.

1 Le parrocchesse e i parroci si fanno carico delle spese di trasloco.

2 La comunità parrocchiale si fa carico delle spese di trasloco per un

cambio della canonica o dell'abitazione parrocchiale richiesto dalla

Giunta ecclesiastica.

1 Le Pfarrerin e i Pfarrer arredano a proprie spese

a. la casa parrocchiale o l'alloggio parrocchiale,

b. lo studio nonché la sala colloqui e la sala d'attesa come locali di

servizio, nella misura in cui questi formino un'unità con i locali di

abitazione della casa parrocchiale o dell'alloggio parrocchiale.

2 Le Pfarrerin e i Pfarrer utilizzano, ove possibile, i mezzi informatici

esistenti della comunità parrocchiale.

Verordnung über das Pfarramt in der Landeskirche

181.402

3 Qualora la comunità parrocchiale non metta a disposizione i mezzi

informatici necessari, l'acquisto e la manutenzione degli stessi spettano

alla Pfarrerin o al Pfarrer.

19 1 La quota del valore locativo ai sensi del § 67 cpv. 1 PVO per la casa parrocchiale o l'appartamento parrocchiale, inclusi i parcheggi, il giardino e l'area circostante, ammonta a 1700 franchi al mese, indipendentemente dalla dimensione e dalla posizione dell'immobile.

2 Se la commissione ecclesiastica, ai sensi dell'Art. 122 cpv. 4 KO, autorizza un parroco o una parrocchiana eletti a risiedere nella comunità ecclesiastica al di fuori della casa parrocchiale o dell'appartamento parrocchiale, la deduzione della quota del valore locativo dal salario viene meno.

3 Se i parroci e le parrocchiane dispongono di un'autorizzazione ai sensi del cpv. 2, non possono far valere alcuna pretesa nei confronti della comunità ecclesiastica in merito alla loro situazione abitativa. Il diritto a locali di servizio è regolato dall'Art. 247 cpv. 3 KO. Per i locali di servizio messi a disposizione dal parroco o dalla parrocchiana, si applica il § 46 VVO PVO.

C. Spese accessorie

1. Le Pfarrerin e i Pfarrer (parroci e pastori) sostengono tutte le spese accessorie per: Principio

a. la casa parrocchiale o l'abitazione parrocchiale,

b. i locali d'ufficio, nella misura in cui questi formano un'unità con gli

spazi abitativi della casa parrocchiale o dell'abitazione parrocchiale,

c. i parcheggi,

d. il giardino e le aree circostanti.

2. Le spese accessorie comprendono

a. le tasse per l'acqua, le acque reflue e le acque meteoriche, comprese

le tasse di base,

b. le tasse per lo smaltimento dei rifiuti, comprese le tasse di base,

c. le tasse per lo smaltimento dei rifiuti da giardino, comprese le tasse

di base per la parte del giardino e delle aree circostanti di cui la

Pfarrerin o il Pfarrer (parroco o pastore) deve occuparsi,

d. i costi per l'energia elettrica e il gas,

e. le tasse di ricezione via cavo,

f. i costi del comune per lo sgombero della neve e per la pulizia delle

strade e dei sentieri di accesso privati,

1. 1. 25-127

35

181.402 Regolamento sull'ufficio di pastore nella Chiesa cantonale

g. i costi per la portineria e la pulizia,

h. i costi di gestione dell'ascensore,

i. i costi degli abbonamenti di servizio per apparecchi tecnici.

3. La comunità ecclesiastica paga il premio dell'assicurazione sull'edificio.

1. Le Pfarrerin e i Pfarrer si fanno carico di tutti i costi per il

riscaldamento della casa parrocchiale o dell'appartamento parrocchiale, nonché degli uffici,

nella misura in cui questi costituiscano un'unità con gli spazi abitativi della casa parrocchiale o dell'appartamento

parrocchiale.

2. Tra i costi di riscaldamento rientrano in particolare

a. acquisto di combustibili,

b. costi dell'energia elettrica per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento,

c. costi della pulizia del camino,

d. tasse per il controllo della combustione,

e. costi per abbonamenti di servizio,

f. premi assicurativi per serbatoi,

g. costi di revisione del serbatoio pro rata.

3. Le Pfarrerin e i Pfarrer, al momento dell'assunzione della casa parrocchiale

o dell'appartamento parrocchiale, acquistano la scorta di combustibile esistente

al prezzo indicato. Lo stesso obbligo incombe alla comunità ecclesiastica

al momento della restituzione della casa parrocchiale o dell'appartamento parrocchiale.

4. Se i costi di riscaldamento ammontano a più di 3000 franchi nell'anno civile,

la comunità ecclesiastica si fa carico della parte dei costi di riscaldamento

che supera i 3000 franchi.

5. Se i costi di riscaldamento per la casa parrocchiale o l'appartamento parrocchiale

superano regolarmente l'importo di 3000 franchi all'anno o se

non è possibile una ripartizione esatta dei costi di riscaldamento tra l'appartamento parrocchiale e

gli spazi ad uso pubblico nella casa parrocchiale, la comunità ecclesiastica

può assumersi i costi di riscaldamento e fatturarli

alla Pfarrerin o al Pfarrer a forfait. Il forfait ammonta a

un massimo di 3000 franchi per anno civile.

Riscaldamento

Amministrazione

e manutenzione

strutturale

D. Manutenzione

1 Le parrocchie sono competenti per l'amministrazione e la manutenzione

strutturale delle case parrocchiali e degli alloggi parrocchiali, inclusi gli

uffici, i parcheggi, il giardino e le pertinenze, nella misura in cui siano

di loro proprietà.

36

Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa nazionale

181.402

2 I pastori e le pastore avvisano la direzione della chiesa di difetti dello

stato strutturale nonché di tutto ciò che può compromettere il valore o

l'uso appropriato dell'immobile.

3 La direzione della chiesa è autorizzata a effettuare, previo preavviso di

48 ore, sopralluoghi della casa parrocchiale o dell'alloggio parrocchiale,

degli uffici, dei parcheggi, del giardino e delle pertinenze, nella misura

in cui siano necessari per la tutela dei diritti di proprietà della parrocchia

o in vista di riparazioni e ristrutturazioni a carico della stessa.

1 Riparazioni alla casa parrocchiale o all'alloggio parrocchiale, riparazioni

ai locali di servizio, ai posti auto nonché al giardino e all'ambiente

circostante sono disposte dalla Kirchenpflege (amministrazione ecclesiastica) e sono

a carico della Kirchgemeinde (comunità parrocchiale), nella misura in cui non incombono

alle Pfarrerrinnen und Pfarrern (parroche e parroci) ai sensi del § 116.

2 Qualora la riparazione di un danno non ammetta dilazioni, le

parroche e i parroci devono disporre la riparazione senza indugio,

contemporaneamente informando la Kirchenpflege.

3 Le parroche e i parroci devono sostituire le finestre rotte con

vetri equivalenti a proprie spese, a meno che la rottura non sia

dimostrabilmente causata da terzi o si tratti di una cricca da tensione.

1 Alle pastoresse e ai pastori incombono le piccole riparazioni necessarie

per l'uso ordinario della casa parrocchiale o dell'appartamento parrocchiale,

la manutenzione dei locali di servizio, nella misura in cui questi formano

un'unità con i locali abitativi della casa parrocchiale o dell'appartamento

parrocchiale, e dei parcheggi per auto, le quali non superano nel singolo

caso i 200 franchi. Essi si assicurano che tali lavori di manutenzione

siano eseguiti a regola d'arte.

2 Le pastoresse e i pastori si fanno carico personalmente dei costi della

piccola manutenzione fino all'importo di 2000 franchi per anno civile.

3 La cura ecclesiastica decide in merito a riparazioni e ripristini che

superano l'importo di 200 franchi nel singolo caso.

1. Le e i Pfarrerinnen und Pfarrer hanno il Pfarrhaus o la pulizia e

l'abitazione parrocchiale, i locali di servizio, nella misura in cui questi fanno parte del Pfarrhaus o della cura

dell'abitazione parrocchiale, e i parcheggi per auto da pulire regolarmente,

in particolare anche finestre, telai delle finestre, persiane, tende

e veneziane, nonché balconi e terrazze.

2. Le e i Pfarrerinnen und Pfarrer hanno le piantumazioni che appartengono al Pfarrhaus o all'abitazione

parrocchiale, su sedute, balconi e

terrazze da curare in modo tale da prevenire una crescita eccessiva delle piante.

1. 1. 25-127

37

181.402

Ordinanza sull'ufficio pastorale nella Chiesa nazionale

Lavori di

rinnovo e

modifiche

strutturali

a. Tramite la

Commissione

ecclesiastica

b. Tramite

le e i Pastori

Durata di vita

Giardino e

dintorni

1 La Kirchenpflege può, nei limiti della ragionevolezza,

effettuare rinnovi e modifiche alla casa parrocchiale o all'alloggio

parrocchiale, ai locali di servizio, ai parcheggi e al giardino

senza il consenso del parroco o della parroca. Resta riservato

il diritto del parroco o della parroca a una riduzione del valore locativo detratto

per la durata dei lavori.

2 La Kirchenpflege stabilisce il momento di ristrutturazioni, rinnova-

zioni e nuove installazioni che comportano interventi significativi

e che compromettono l'uso dell'immobile, d'intesa

con il parroco o la parroca.

3 Il parroco o la parroca garantiscono ad artigiani e fornitori,

fino al completamento dei lavori secondo il capoverso 1 e alla riparazione

di difetti in garanzia, l'accesso alla casa parrocchiale o all'alloggio

parrocchiale, ai locali di servizio, ai parcheggi nonché al giar-

dino e all'area circostante.

1 Le pastore e i pastori necessitano di un'autorizzazione preventiva

della Kirchenpflege per rinnovamenti e modifiche alla canonica o all'alloggio

pastorale, ai locali d'ufficio e ai posti auto, per l'installazione di

strutture e dispositivi all'esterno della canonica o dell'alloggio

pastorale, nonché per la modifica di strutture e dispositivi esistenti.

2 Le pastore e i pastori sostengono personalmente i costi di manutenzione e

sostituzione dei rinnovamenti e delle modifiche da loro effettuate.

3 Se i rinnovamenti e le modifiche autorizzate dalla Kirchenpflege,

disposte e pagate dalla pastora o dal pastore, rappresentano un

considerevole plusvalore, la Kirchenpflege può rilevarli dietro

compenso finanziario. Non sussiste alcun diritto al compenso.

4 Le pastore e i pastori ripristinano, su richiesta della Kirchenpflege,

a proprie spese lo stato originale.

1 La durata di vita di arredi e apparecchiature in case parrocchiali e appartamenti di servizio è determinata in base alla tabella corrispondente dell'Associazione dei Proprietari Svizzeri e dell'Associazione Svizzera Inquilini.

2 In caso di sostituzione anticipata di arredi e apparecchiature, le parroche e i parroci sostengono i relativi costi in proporzione.

Abs. 1 KO,

b. sufficiente conoscenza della lingua tedesca standard,

c. familiarità con le condizioni svizzere.

1 Lo sgombero della neve è compito dei parroci e delle parroche

a. sulle vie di accesso alla canonica o all'alloggio parrocchiale,

se questo o questa serve esclusivamente a scopi pastorali e abitativi,

b. sui parcheggi,

c. nella parte privata del giardino e dei dintorni.

2 Per il resto, lo sgombero della neve compete alla comunità ecclesiastica.

3 La commissione ecclesiastica può concordare con i parroci e le parroche una regolamentazione divergente tramite accordo scritto.

1. 1. 25-127

39

181.402

Ordinanza sul ministero parrocchiale nella Chiesa cantonale

Sezione 15: Decane e Decani, Vicedecane e Vicedecani, Capitolo parrocchiale19

Esonero

Verhinderung von Vizedekaninnen und Vizedekanen wegen Inanspruchnahme durch ihr Amt.

(Impedimento di Vicedecani e Vicedecane a causa dell'impegno derivante dalla loro funzione.)

i.

2 In Übrigen trägt die Kirchgemeinde, die eine Einzelvertretung in Anspruch nimmt, die Kosten dieser Einzelvertretung.15

(Per il resto, la parrocchia che si avvale di una rappresentanza individuale ne sopporta i costi.15)

1. 1. 25-127

25

181.402

12. Abschnitt: Lohn19

(Sezione 12: Salario19)

Verordnung über das Pfarramt in der Landeskirche

(Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa cantonale)

A. Festsetzung des Anfangslohns

(A. Fissazione del salario iniziale)

19 1 Decane, Decani, Vicedecane e Vicedecani ricevono, quale indennità per le loro mansioni ufficiali, un’indennità di funzione conformemente al § 72 OP.

2 Il Consiglio sinodale stabilisce l’indennità di funzione annuale. Esso tiene conto delle dimensioni dei singoli capitoli parrocchiali, in particolare del numero dei membri aventi diritto di voto e di elezione e del numero delle comunità parrocchiali.

3 Decane, Decani, Vicedecane e Vicedecani percepiscono l’indennità di funzione per la durata dell’esercizio del loro ufficio. Essa viene versata annualmente.

4 Se la Decana o il Decano e la Vicedecana o il Vicedecano si suddividono i compiti secondo il § 192 CO in un determinato rapporto tra loro, possono sommare le loro indennità di funzione e ripartirle nel rapporto desiderato. Essi ne informano il Consiglio sinodale.

Consulenza e

Accompagnamento

19 Il Consiglio della Chiesa può mettere a disposizione di decane, decani, vicedecane e vicedecani consulenza e accompagnamento riguardo alle mansioni ufficiali. Ne regola i dettagli.

Spese

1 Il rimborso delle spese connesse con le mansioni ufficiali

di decana, decano, vicedecana e vicedecano si conforma

ai §§ 67–75 OGF OUP e al Regolamento generale sulle spese

del Consiglio ecclesiastico.

2 Decane, decani, vicedecane e vicedecani presentano

i loro rendiconti al Consiglio ecclesiastico annualmente entro e non oltre il 30 no-

vembre. I rendiconti pervenuti successivamente

saranno liquidati nell'esercizio contabile successivo.

40

Ordinanza sull'ufficio pastorale nella Chiesa nazionale

181.402

1 I Capitoli parrocchiali sostengono le proprie spese. Il Consiglio

sinodale può deliberare che la Chiesa regionale si assuma le spese per

singoli compiti e manifestazioni, in particolare nell’ambito della for-

mazione continua.

2 I Capitoli parrocchiali possono riscuotere dai propri membri un

contributo annuale per coprire le proprie spese. I Capitoli parrocchiali

fissano il contributo.

16. Sezione: Disposizioni transitorie e finali19

Per i rapporti dell'ufficio parrocchiale nella Chiesa regionale, il principio

e per tutti i procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza,

si applica da tale momento la presente ordinanza. Sono fatte salve le disposizioni degli

articoli 130–135.

Candidati e candidate per un'ammissione straordinaria

**straordinaria alla funzione pastorale, che al momento dell'entrata in**

**Ammissione in vigore della presente ordinanza sono ammessi al colloquio, devono**

**alla funzione soddisfare i requisiti di ammissione al colloquio secondo il diritto**

**pastorale precedente e sostengono il colloquio secondo il diritto precedente.**

Sotto il diritto previgente, gli stipendi iniziali stabiliti di

pastoresse e pastori non vengono adeguati.

della retribuzione iniziale

e degli spazi di ufficio

Le Chiese parrocchiali adeguano le normative esistenti e gli accordi con le Pfarrhaus,

parroche e i parroci in merito alla casa parrocchiale, l'abitazione Pfarrwohnung

parrocchiale, gli uffici, i parcheggi e il giardino e l'ambiente circostante

entro un anno dall'entrata in vigore della presente Ordinanza.

ben

a. Regolamento sulla nuova elezione dei parroci del 1° dicembre 1976,

b. Statuti per i colloqui del 18 agosto 1982,

diritto

preesistente

1. 1. 25-127

41

181.402

Regolamento sull'ufficio pastorale nella Chiesa nazionale

c. Regolamento sulla disciplina della formazione continua di pastori e

pastoresse del 24 ottobre 1984,

d. Regolamento sulla suddivisione delle parrocchie del 24 novembre

1993,

e. Direttive all'art. 128 cpv. 3 dell'Ordinamento ecclesiastico (obbligo

di insegnamento di pastori e pastoresse) del 2 marzo 1994,

f. Linee guida per le abitazioni dell'ufficio pastorale (canoniche e

appartamenti pastorali) messe a disposizione dalle parrocchie del 6

aprile 1994,

g. Regolamento sulle funzioni aggiuntive di pastoresse e pastori al

servizio della Chiesa nazionale del 1° giugno 1994,

h. Direttive del Consiglio della Chiesa sulla regolamentazione del

congedo di studio dei pastori dell'8 maggio 1985,

i. Raccomandazione relativa all'indennizzo delle spese informatiche

di pastoresse e pastori del 22 agosto 2001,

j. ulteriori direttive, istruzioni e delibere del Consiglio della Chiesa,

delle parrocchie e delle associazioni di parrocchie, nella misura in cui

contraddicano il presente regolamento.

La Verordnung des Regierungsrates über die Personalverordnung vom

6. Juli 2011º viene modificata come segue: . . .13

Ecco la traduzione in italiano del testo fornito, con la terminologia legale appropriata e la struttura originale mantenuta

**Disposizioni transitorie relative alla modifica del 10 aprile 2019**

**(RU 74, 264)**

**I.** Le decisioni esistenti del Consiglio di chiesa nonché gli accordi tra il Consiglio di chiesa e i/le pastori/e sulla ripartizione degli incarichi pastorali decadono alla fine del mandato 2016–2020 dei/delle pastori/e. Il Consiglio di chiesa adotta le disposizioni necessarie in sostituzione delle precedenti decisioni e accordi.

**II.** Gli articoli 51-62, 64 e 93a sono applicabili per la prima volta per il mandato 2020–2024 dei/delle pastori/e.

**III.** Il Consiglio della Chiesa decide in merito all'attribuzione iniziale delle percentuali di servizio ai sensi dell'art. 117 comma 4 KO entro il 30 settembre 2019 al più tardi.

42

**Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa territoriale**

**181.402**

**IV.** Nell'ambito delle decisioni che devono essere prese dal Consiglio di chiesa per il mandato 2020–2024 dei/delle pastori/e ai sensi dell'art. 24c comma 1, è irrilevante se un/una pastore/a nel mandato 2016–2020 dei/delle pastori/e era in servizio su un incarico pastorale ordinario o su un incarico pastorale supplementare ai sensi degli articoli 116 e 118 dell'Ordinanza della Chiesa Evangelica Riformata del Cantone di Zurigo nella versione del 17 marzo 2009.

**V.** Se l'obbligo di residenza decade ai sensi dell'art. 122 comma 1 KO all'inizio del mandato 2020–2024 dei/delle pastori/e, l'utilizzo esistente delle case e degli appartamenti parrocchiali da parte dei/delle pastori/e eletti/e non subisce modifiche.

**VI.** Per il resto del mandato 2016–2020 dei/delle pastori/e, si applicano le disposizioni dell'Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa territoriale nella versione del 3 settembre 2014 per

a. la verifica del diritto di una comunità ecclesiale a un incarico pastorale, se questo si rende vacante (art. 9 comma 1),

b. i requisiti per l'insediamento di pastori e pastore (art. 28),

c. la ripartizione degli incarichi pastorali (articoli 51–69),

d. la percentuale di servizio e il servizio supplementare (articoli 70–72),

e. la remunerazione per la supplenza in un incarico pastorale ripartito (art. 90 lett. a).

**Disposizione transitoria relativa alla modifica del 14 luglio 2021 (RU 76, 355)**

**I.** Gli articoli 81–85 sono applicabili alla determinazione del salario iniziale dei/delle pastori/e ai sensi dell'art. 4 PVO, che entrano in servizio della Chiesa territoriale a partire dall'entrata in vigore di questa modifica dell'Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa territoriale.

**II.** I/le pastori/e ai sensi dell'art. 4 PVO, che sono in servizio della Chiesa territoriale e il cui salario iniziale non è stato determinato ai sensi degli articoli 81–84, possono richiedere la verifica del proprio salario iniziale ai sensi degli articoli 81–84 entro sei mesi dall'entrata in vigore di questa modifica dell'Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa territoriale. Essi/esse presentano le prove necessarie a tal fine.

1. 1. 25-127

43

**181.402**

**Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa territoriale**

**III.** Se la verifica del salario iniziale ai sensi del punto II risulta in una classificazione superiore a quella esistente, l'adeguamento del salario avviene con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore di questa modifica dell'Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa territoriale.

**IV.** Se la verifica del salario iniziale ai sensi del punto II risulta in una classificazione inferiore a quella esistente, non si procede ad alcun adeguamento del salario. Gli aumenti salariali individuali ai sensi dell'art. 93, concessi a partire dall'entrata in vigore di questa modifica dell'Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa territoriale, vengono imputati alla classificazione esistente fino a quando questa non sarà compensata.

**V.** I punti I-IV non sono applicabili ai/alle pastori/e che, oltre alla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 132 comma 2 KO e dell'art. 26 comma 2 lett. b PVO, sono in servizio in un ministero pastorale o svolgono supplenze individuali ai sensi dell'art. 76.

1 RU 69, 410; per la motivazione vedi FO 2014-09-19.

2 LS 101.

3 LS 161.

4 LS 180.1.

5 LS 180.11.

6 LS 181.10.

7 LS 181.25.

8 LS 181.40.

9 LS 181.401.

10 LS 181.41.

11 LS 181.421.

12 RS 220.

13 Testo vedi RU 69, 451.

14 Introdotto con decisione del 20 aprile 2016 (RU 71, 276; FO 2016-06-10). In vigore dal 1° settembre 2016.

15 Versione secondo la decisione del 20 aprile 2016 (RU 71, 276; FO 2016-06-10). In vigore dal 1° settembre 2016.

16 Versione secondo la decisione del 1° giugno 2016 (RU 71, 277; FO 2016-06-10). In vigore dal 1° settembre 2016.

17 Versione secondo la decisione del 20 settembre 2017 (RU 72, 615; FO 2017-10-06). In vigore dal 1° gennaio 2018.

18 Introdotto con decisione del 10 aprile 2019 (RU 74, 264; FO 2019-04-18). In vigore dal 1° luglio 2019.

44

**Ordinanza sul ministero pastorale nella Chiesa territoriale**

**181.402**

19 Versione secondo la decisione del 10 aprile 2019 (RU 74, 264; FO 2019-04-18). In vigore dal 1° luglio 2019.

20 Abrogato con decisione del 10 aprile 2019 (RU 74, 264; FO 2019-04-18). In vigore dal 1° luglio 2019.

21 Versione secondo la decisione del 14 luglio 2021 (RU 76, 355; FO 2021-07-16). In vigore dal 1° gennaio 2022.

22 Abrogato con decisione del 14 luglio 2021 (RU 76, 355; FO 2021-07-16). In vigore dal 1° gennaio 2022.

23 Versione secondo la decisione del 7 giugno 2023 (RU 78, 313; FO 2023-06-16). In vigore dal 1° ottobre 2023.

24 Introdotto con decisione del 12 giugno 2024 (RU 79, 389; FO 2024-06-28). In vigore dal 1° gennaio 2025.

25 Versione secondo la decisione del 12 giugno 2024 (RU 79, 389; FO 2024-06-28). In vigore dal 1° gennaio 2025.

45

Abs. 2 KO determinate rappresentanti e rappresentanti nella Commissione elettorale parrocchiale non possono essere modificate fino alla loro revoca dall'incarico, ai sensi del § 16 cpv. 1.

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