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Art. 118 : Ordinanza sull'ufficio parrocchiale nella Chiesa regionale

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Art. 118

1 La Kirchenpflege può, nei limiti della ragionevolezza,

effettuare rinnovi e modifiche alla casa parrocchiale o all'alloggio

parrocchiale, ai locali di servizio, ai parcheggi e al giardino

senza il consenso del parroco o della parroca. Resta riservato

il diritto del parroco o della parroca a una riduzione del valore locativo detratto

per la durata dei lavori.

2 La Kirchenpflege stabilisce il momento di ristrutturazioni, rinnova-

zioni e nuove installazioni che comportano interventi significativi

e che compromettono l'uso dell'immobile, d'intesa

con il parroco o la parroca.

3 Il parroco o la parroca garantiscono ad artigiani e fornitori,

fino al completamento dei lavori secondo il capoverso 1 e alla riparazione

di difetti in garanzia, l'accesso alla casa parrocchiale o all'alloggio

parrocchiale, ai locali di servizio, ai parcheggi nonché al giar-

dino e all'area circostante.

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