Art. 118 : Ordinanza sull'ufficio parrocchiale nella Chiesa regionale
Art. 118
1 La Kirchenpflege può, nei limiti della ragionevolezza,
effettuare rinnovi e modifiche alla casa parrocchiale o all'alloggio
parrocchiale, ai locali di servizio, ai parcheggi e al giardino
senza il consenso del parroco o della parroca. Resta riservato
il diritto del parroco o della parroca a una riduzione del valore locativo detratto
per la durata dei lavori.
2 La Kirchenpflege stabilisce il momento di ristrutturazioni, rinnova-
zioni e nuove installazioni che comportano interventi significativi
e che compromettono l'uso dell'immobile, d'intesa
con il parroco o la parroca.
3 Il parroco o la parroca garantiscono ad artigiani e fornitori,
fino al completamento dei lavori secondo il capoverso 1 e alla riparazione
di difetti in garanzia, l'accesso alla casa parrocchiale o all'alloggio
parrocchiale, ai locali di servizio, ai parcheggi nonché al giar-
dino e all'area circostante.