Art. 105 : Ordinanza concernente l'ufficio parrocchiale nella Chiesa regionale
Art. 105
**Restituzione**
1. La casa parrocchiale o l'abitazione del parroco, inclusi i locali di
servizio e i parcheggi, devono essere restituiti completamente
sgombrati, ben puliti e in buono stato, tenendo conto dell'usura
o delle modifiche risultanti dall'uso conforme alla destinazione
prevista, e con il giardino e l'ambiente circostante in stato curato.
2. I lavori di manutenzione e pulizia da eseguire dalla o dal parroco
devono essere eseguiti a regola d'arte e completati entro il
momento della restituzione.
3. La Kirchenpflege (consiglio parrocchiale) e la o il parroco
concordano il momento della restituzione. Se non si raggiunge un
accordo, decide la Kirchenpflege.
4. Al momento della restituzione, la Kirchenpflege redige un verbale
di restituzione che documenta lo stato della casa parrocchiale o
dell'abitazione del parroco, dei locali di servizio, dei parcheggi,
nonché del giardino e dell'ambiente circostante.
5. Se la o il parroco si rifiuta di collaborare alla redazione del
verbale di restituzione, la restituzione si considera avvenuta nello
stato protocollato. La Kirchenpflege ha il diritto di far redigere
un accertamento ufficiale per la prova, a spese della o del parroco.
6. La Kirchenpflege comunica senza indugio alla o al parroco i vizi
per i quali quest'ultima o quest'ultimo è responsabile e, per i vizi
non riconoscibili al momento della restituzione nonostante un
esame diligente, al più tardi un anno dopo la restituzione.
1. 1. 25 - 127
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181.402
Ordinanza sull'ufficio pastorale nella Chiesa territoriale
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