Regolamento finanziario della Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo
Table of Provisions (104)
Statutory Text (104 Provisions)
10. Oggetto
La presente ordinanza disciplina
a. i principi della gestione finanziaria dei comuni parrocchiali e della
Chiesa cantonale,
b. il controlling e la rendicontazione dei comuni parrocchiali e della
Chiesa cantonale,
c. il controllo del bilancio e la vigilanza finanziaria sui comuni
parrocchiali,
d. le finanze dei comuni parrocchiali e della Chiesa cantonale,
e. la perequazione finanziaria,
f. i contributi della Chiesa cantonale,
g. i principi relativi alla costruzione e alla gestione di immobili dei
comuni parrocchiali e della Chiesa cantonale.
Associazioni di parrocchie
Le associazioni di parrocchie che dispongono di un'aliquota fiscale parrocchiale uniforme e di una riscossione fiscale centralizzata sono considerate parrocchie ai sensi della presente ordinanza.
1. **Il Comitato di coordinamento finanze**
1. Le Corporazioni ecclesiastiche cantonali nominano un Comitato di coordinamento finanze.
2. Il Comitato di coordinamento finanze sostiene le Corporazioni ecclesiastiche cantonali nella coordinazione, richiesta dal diritto cantonale, della gestione del bilancio, del conto generale, dei programmi di attività nonché della rendicontazione sull'impiego dei contributi ai costi del Cantone e dei proventi fiscali delle persone giuridiche. Esso sottopone agli esecutivi delle Corporazioni ecclesiastiche cantonali proposte per la deliberazione riguardante i dettagli della presentazione, in particolare in relazione alla comparabilità dei programmi di attività.
3. Il Comitato di coordinamento finanze si intende, ove necessario, con le comunità israelitiche riconosciute.
4. Il Consiglio della Chiesa stabilisce la rappresentanza della Chiesa riformata cantonale nel Comitato di coordinamento finanze. Esso si intende con le altre Corporazioni ecclesiastiche cantonali sulle modalità di lavoro del Comitato di coordinamento e sulla procedura determinante.
**Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata cantonale**
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**Sezione 2: Principi della gestione del bilancio**
*In generale*
*Legalità*
*Equilibrio di bilancio*
*Budget*
1. La gestione del bilancio delle parrocchie e della Chiesa cantonale
si conforma ai principi di legalità, di equilibrio del bilancio e di economicità.
2. L'erogazione delle prestazioni si conforma ai principi di efficacia, sostenibilità e finanziabilità.
1 Ogni spesa delle parrocchie e della Chiesa cantonale
necessita di una base legale.
2 La base legale può consistere in
a. una norma giuridica,
b. una decisione degli aventi diritto di voto alle urne, dell'assemblea parrocchiale, del parlamento parrocchiale o del Sinodo della Chiesa,
c. una delibera del consiglio parrocchiale o del Consiglio della Chiesa,
d. una decisione definitiva in merito a un ricorso.
1 Le parrocchie e la Chiesa cantonale pareggiano i loro conti
a medio termine.
2 Le spese devono essere verificate quanto alla loro necessità e
finanziabilità.
1 I comuni parrocchiali e la Chiesa evangelica riformata stabiliscono
nel budget per un anno civile le prestazioni da fornire e quelle previste,
nonché il loro finanziamento.
2 Essi elaborano il loro budget secondo principi riconosciuti. In parti-
colare, osservano i principi di annualità, chiarezza e completezza.
2
Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata
181.13
10 1 Le parrocchie e la Chiesa cantonale seguono nella contabilità i
Principi di Contabilità principi della chiarezza, della rilevanza, dell'affidabilità, della comparabilità,
della completezza, della continuità e della registrazione al lordo.
2 La contabilità riflette la reale situazione patrimoniale, finanziaria
e reddituale. Tutte le spese e i proventi sono registrati nel periodo in cui
sono stati generati.
3 Il Consiglio della Chiesa designa nel Regolamento di esecuzione la
normativa applicabile
a. per la contabilità delle parrocchie,
b. per la contabilità della Cassa centrale,
c. per il conto complessivo ai sensi del § 22.
Gestione patrimoniale
Le parrocchie e la Chiesa cantonale gestiscono il proprio patrimonio a lungo termine in vista dell’adempimento del loro mandato secondo l’Ordinamento della Chiesa7.
a. Principio
1 Il patrimonio amministrativo comprende quei beni che servono direttamente all'adempimento di compiti ecclesiastici.
2 Se il patrimonio amministrativo non è temporaneamente necessario per l'adempimento di compiti ecclesiastici, esso deve essere utilizzato, per quanto possibile, nel quadro della sua destinazione d'uso in modo tale da generare redditi.9
b. Patrimonio amministrativo
1. Il patrimonio finanziario si compone di quei beni che possono essere alienati senza pregiudizio per l'adempimento dei compiti ecclesiastici.
2. Il patrimonio finanziario deve essere investito in modo tale da poter escludere in larga misura una perdita di sostanza.
3. Il patrimonio finanziario deve essere gestito in modo tale da generare rendimenti a lungo termine. A tal fine, devono essere presi in considerazione aspetti sociali, economici ed ecologici, nonché l'equilibrio tra le possibilità di rendimento e i rischi di investimento.
1 L’assegnazione di quote fisse predeterminate del divieto di
imposte ecclesiastiche per la copertura di singole spese predeterminate di vincolo di destinazione
è esclusa.
2 Rimane riservato il vincolo di destinazione negativo dei proventi delle
imposte ecclesiastiche delle persone giuridiche conformemente all’art. 25 cpv. 2 della Legge
ecclesiastica.
delle imposte
1.1.18-99
3
181.13 Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata del Cantone
Principio di chi causa,
paga
Persone che causano particolari oneri o spese, di regola, ne sopportano i costi ragionevoli.
Scopo e
Contenuto
Valori di riferimento e
Indicatori chiave
Struttura
3. Sezione: Controlling e Rendicontazione
A. Controlling
1 Il Controlling supporta il Consiglio della Chiesa nel suo com-
pito di direzione. Esso serve alla rendicontazione nei confronti del
pubblico e degli organismi competenti del Cantone.
2 Il Controlling del Consiglio della Chiesa supporta la definizione
degli obiettivi, la pianificazione delle misure, nonché la gestione
e la verifica dell'agire ecclesiastico.
3 Esso si estende in particolare ai seguenti ambiti
a. Servizi e prestazioni delle parrocchie e della Chiesa cantonale
nei quattro campi d'azione: Annuncio e culto, Diaconia e cura pa-
storale, Formazione e spiritualità, nonché Costruzione della comu-
nità e direzione,
b. Finanze e gestione del patrimonio delle parrocchie e della Chiesa
cantonale,
c. Gestione dei rischi che concernono le parrocchie o la Chiesa can-
tonale.
1 Il Consiglio sinodale definisce i valori chiave per il controlling.
2 Esso rileva periodicamente i dati relativi a tali valori chiave presso le Parrocchie
e presso le istituzioni che ricevono contributi della Chiesa cantonale.
3 Esso può rilevare indicatori di performance presso le Parrocchie e le istituzioni
che ricevono contributi della Chiesa cantonale.
B. Rapportistica
1 Le comunità parrocchiali e la Chiesa cantonale riformata strutturano la loro
rendicontazione nel rapporto annuale e nel conto annuale secondo
i quattro ambiti d'intervento: annuncio e culto, diaconia
e cura pastorale, formazione e spiritualità, nonché edificazione della comunità e
direzione.
2 I conti annuali presentano i risultati essenziali dei
servizi e delle prestazioni nei quattro ambiti d'intervento, nonché i relativi
costi e ricavi.
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Regolamento finanziario della Chiesa evangelico-riformata cantonale 181.13
1 I rapporti annuali delle comunità parrocchiali e della Chiesa
Nazionale rendono conto di importanti eventi e sviluppi nei campi
d’azione ecclesiastici nell’anno di riferimento. Essi presentano una
relazione sull’attività gestionale del Consiglio parrocchiale rispettiva-
mente del Consiglio della Chiesa.
2 Il Consiglio parrocchiale sottopone all’assemblea parrocchiale o al
parlamento parrocchiale il rapporto annuale della comunità parro-
cchiale entro la fine di giugno dell’anno successivo all’anno di riferi-
mento per presa di conoscenza.10
3 Il Consiglio della Chiesa presenta il rapporto annuale della Chiesa
Nazionale al Sinodo della Chiesa entro la fine di settembre dell’anno
successivo all’anno di riferimento per approvazione.
1. Il programma di attività ai sensi del § 19 cpv. 3 della legge ec- Programma di
clesiastica sulle attività comprende i settori formazione, sociale, attività
cultura, altre attività.
2. Il Consiglio ecclesiastico può suddividere i settori, purché sia
garantita la sintesi delle attività per settore. Ciò vale in
particolare per la cura d’anime nelle istituzioni.
1 Le aree del programma di attività comprendono
a. la descrizione delle attività,
b. gli effetti previsti,
c. la cerchia dei destinatari,
d. le modalità di erogazione delle prestazioni,
e. i parametri finanziari,
f. un commento.
2 I dettagli delle aree possono essere elencati in un allegato al
programma di attività.
a. Struttura
b. Aree
1. La rendicontazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 della legge c. Rapporto
ecclesiastica sull’impiego dei contributi del Cantone e sull’efficacia del
programma di attività svolto segue la sua struttura. Essa fornisce in
particolare informazioni su eventuali scostamenti tra l’effetto previ-
sto e l’impatto effettivo delle attività svolte.
2. Il rapporto annuale della Chiesa territoriale si riferisce al programma
di attività del periodo di contribuzione in corso e alla sua attuazione.
1 Il Consiglio della Chiesa designa le attività della Parrocchia e della Chiesa
Nazionale con importanza per l'intera società ai sensi dell'art. 19
cpv. 2 della Legge sulla Chiesa6.
1. 1. 18-99
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Ordinanza finanziaria della Chiesa evangelica riformata del Cantone
2 Elabora il programma di attività per una durata di sei anni e cura la
rendicontazione sull'utilizzo dei contributi di costo del Cantone. Lo
presenta alla Direzione competente del Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio della Chiesa sottopone al Sinodo della Chiesa il
programma di attività e la rendicontazione sull'utilizzo dei contributi
di costo di un periodo contributivo nell'anno di presentazione, per
presa di conoscenza.
Conto generale
a. Scopo
b. Contenuto
c. Competenza
Vincolo di
destinazione negativo
a. Principio
b. Prova
1. Il Conto generale riassume le parti essenziali dei rendiconti delle Parrocchie e della Chiesa Cantonale.
2. Esso serve a comprovare che, conformemente all'articolo 25 capoverso 2 della Legge sulla Chiesa, i proventi delle imposte ecclesiastiche delle persone giuridiche non sono impiegati per scopi cultuali.
10 Il Conto Consolidato riassume le spese e le entrate delle Parrocchie e della Chiesa Cantonale, omettendo i contributi delle Parrocchie alla Cassa Centrale, le prestazioni derivanti dalla perequazione finanziaria e i contributi forfettari della Chiesa Cantonale alle Parrocchie.
1 Le Parrocchie consegnano i loro conti annuali
ogni anno al Consiglio Ecclesiastico. Questo determina nella Direttiva
la forma e il momento della presentazione.
2 Il Consiglio Ecclesiastico redige annualmente il conto generale. Esso lo trasmette
entro e non oltre la fine di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento
all'Organo di revisione della Chiesa cantonale.
I. I proventi delle imposte ecclesiastiche delle persone giuridiche
I proventi delle imposte ecclesiastiche delle persone giuridiche sono soggetti, ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 della Legge sulle Chiese, a una destinazione negativa. Essi non possono essere impiegati per scopi cultuali.
1 Il rispetto del vincolo negativo di destinazione è considerato
adempito se, secondo il conto complessivo, le entrate delle parroc-
chie e della Chiesa cantonale, dedotti i proventi delle imposte ecclesia-
stiche delle persone giuridiche e i contributi del Cantone, coprono o
superano le spese per scopi di culto.
2 Il Consiglio della Chiesa presenta il calcolo per la verifica del
rispetto del vincolo negativo di destinazione unitamente al conto
complessivo all'organo di revisione della Chiesa cantonale per la
conferma.
3 La conferma dell'organo di revisione costituisce parte integrante
del rapporto annuale della Chiesa cantonale.
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Ordinanza finanziaria della Chiesa evangelica riformata del Cantone
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1 Le spese delle parrocchie e della Chiesa cantonale per scopi di culto
si compongono di una quota di spese per il personale e di una quota
di spese materiali.
2 La base di calcolo è costituita dalle spese per il personale relative
ai parroci e alle parrocche. Di queste viene scorporata una percen-
tuale come spese per il personale destinate a scopi di culto.
3 Le spese materiali per scopi di culto sono calcolate come una
percentuale delle spese per il il personale destinate a scopi di culto
calcolate secondo il capoverso 2.
4 Il Consiglio della Chiesa stabilisce le due percentuali su proposta
della Commissione di coordinamento delle finanze. Esso ne verifica
periodicamente l'ammontare.
Le parrocchie riscuotono annualmente presso gli uffici delle imposte comunali i proventi delle imposte ecclesiastiche delle persone giuridiche. A tal fine utilizzano il formulario messo a disposizione dal Consiglio ecclesiastico.
1 Il Consiglio della Chiesa stabilisce nel regolamento di applicazione quali
documenti le parrocchie devono presentare al Consiglio della Chiesa, oltre al
rendiconto annuale, per
a. l'elaborazione del programma di attività ai sensi dell'art. 19 cpv. 3 della
Legge ecclesiastica6,
b. la rendicontazione ai sensi dell'art. 22 cpv. 1 e dell'art. 25 cpv. 2 della
Legge ecclesiastica6.
2 Nel regolamento di applicazione, esso determina il termine per la
presentazione di questi documenti.
Sezione 4: Finanze delle parrocchie
10 Nella misura in cui l’ordinamento ecclesiastico, la presente
verordnung e l’ordinanza di esecuzione applicabile non dispongono
diversamente, la legge sui comuni³ e l’ordinanza comunale sono
applicabili in via sussidiaria alle parrocchie.
Finanzierung
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1 Le parrocchie stabiliscono l'aliquota fiscale in modo che, con un
uso economico delle risorse, ottengano un conto equilibrato a medio
termine.
2 Un disavanzo di bilancio può essere preventivato solo nella misura
in cui è coperto dal patrimonio netto non vincolato.10
**Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata del Cantone**
1 Le parrocchie finanziano le loro spese tramite
a. i proventi dell'imposta ecclesiastica,
b.10 prestazioni dalla perequazione finanziaria,
c.10 contributi della Chiesa cantonale,
d. proventi del patrimonio finanziario,
e. donazioni, legati e altre liberalità nonché proventi.
2 Il finanziamento delle parrocchie tramite mezzi ai sensi del cpv. 1
lett. e deve essere compatibile con gli interessi e il mandato delle
parrocchie e della Chiesa cantonale ai sensi del Regolamento
ecclesiastico. Il Consiglio della Chiesa decide in caso di dubbio
sull'ammissibilità di un finanziamento.
3 Se donazioni, legati e altre liberalità avvengono senza
vincolo di destinazione, il Consiglio della Chiesa può autorizzare
tale vincolo alle parrocchie nel singolo caso. Il Regolamento di
esecuzione disciplina i dettagli.
**Struttura del bilancio**
**Ammortamenti**
**Controllo del bilancio**
10 1 Le Parrocchie strutturano il budget e il consuntivo nell'ambito del § 16 cpv. 1 per compiti (struttura funzionale) e secondo un piano contabile uniforme.
2 Il Consiglio della Chiesa stabilisce la struttura funzionale e il piano contabile. A tal fine, considera le esigenze della statistica finanziaria e garantisce la comparabilità e la trasparenza.
10 Il Consiglio parrocchiale può disciplinare l'ammortamento dei beni amministrativi nell'Ordinanza di esecuzione in modo difforme rispetto alla Legge comunale³ e all'Ordinanza comunale⁴.
10 1 La Commissione di revisione dei conti adempie i compiti ad essa
assegnati in base all'Ordinamento ecclesiastico7, alla Legge sui Comuni³ e
allo Statuto della comunità parrocchiale. Essa verifica, sotto profili di
politica finanziaria, in particolare
a. la gestione finanziaria e la contabilità della comunità parrocchiale,
b. le proposte del Consiglio parrocchiale agli aventi diritto di voto
nell'assemblea della comunità parrocchiale e alle urne o al
parlamento della comunità parrocchiale con implicazioni finanziarie.
2 Per la revisione finanziaria della gestione finanziaria e della
contabilità delle comunità parrocchiali, sono applicabili in via sussidiaria
le disposizioni della Legge sui Comuni³ e del Regolamento comunale⁴.
3 Le federazioni di comunità parrocchiali ai sensi del § 2
affidano la revisione finanziaria della gestione finanziaria e della
contabilità della federazione a un organo di revisione esterno.
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Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.13
4 Il Consiglio ecclesiastico può affidare la revisione finanziaria della
gestione finanziaria e della contabilità delle comunità parrocchiali a un
organo di revisione esterno.
10 1 Le amministrazioni distrettuali delle chiese (Bezirkskirchenpflegen) sorvegliano, nell'ambito della loro attività di vigilanza, il bilancio finanziario e la contabilità delle parrocchie distrettuali (Bezirkskirchgemeinden) nel distretto. Esse possono svolgere questo compito in collaborazione con l'organo designato dal Consiglio della Chiesa ai sensi del § 38 cpv. 1.
2 Le parrocchie (Kirchgemeinden) presentano all'amministrazione distrettuale delle chiese (Bezirkskirchenpflege), unitamente al rendiconto annuale, le proposte della commissione di revisione dei conti e le relative deliberazioni dell'assemblea parrocchiale (Kirchgemeindeversammlung) o del parlamento parrocchiale (Kirchgemeindeparlament).
1. b. Consiglio sinodale
Il Consiglio sinodale esercita, in conformità all’articolo 220 capoverso 2 lettera m del Regolamento ecclesiastico, l'alta vigilanza sulla gestione finanziaria e la contabilità delle Parrocchie.
2. Esso stabilisce, tramite un'ordinanza, quali documenti le Parrocchie devono presentare al Consiglio sinodale per l’esercizio dell'alta vigilanza.
10 1 Il Consiglio sinodale designa un servizio che sostiene i concili
distrettuali nell'adempimento dei compiti di cui al § 36 cpv. 1.
2 La vigilanza sulla gestione finanziaria e sulla contabilità delle
comunità parrocchiali avviene sulla base della documentazione presentata
dalle comunità parrocchiali.
3 Il Consiglio sinodale può disporre ulteriori verifiche da parte del
concilio distrettuale o effettuarle esso stesso.
4 Il Consiglio sinodale disciplina i dettagli in un'ordinanza.
5. Sezione: Finanze della Chiesa evangelica riformata
A. Cassa centrale
1. La Chiesa cantonale dispone di una Cassa centrale.
2. Per l'adempimento dei suoi compiti, la Chiesa cantonale dispone dei fondi della Cassa centrale e dei fondi nel patrimonio netto della Chiesa cantonale.10
Consistenza
1.1.18-99
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Regolamento finanziario della Chiesa evangelico-riformata cantonale
Scopo
10 1 Lo scopo della Cassa centrale è
a. il finanziamento dei servizi, delle istituzioni e dei compiti della
Chiesa territoriale secondo il regolamento ecclesiastico7,
b. la corresponsione di indennità ai membri delle autorità e degli
organi della Chiesa territoriale,
c. il finanziamento dei compiti delle autorità e degli organi dei
distretti ecclesiastici,
d. la retribuzione delle pastore e dei pastori nonché del personale
dipendente della Chiesa territoriale nei servizi della Chiesa nel suo
complesso,
e. l’erogazione di contributi alle parrocchie,
f. il finanziamento di compiti e l’erogazione di contributi a opere
che sono in relazione con il mandato della Chiesa territoriale.
2 Per i fondi della Chiesa territoriale valgono
a. per i fondi nel capitale proprio, le finalità stabilite dall’organo
competente,
b. per i fondi nel capitale di terzi, le finalità assicurate o stabilite
dalle fondatrici e dai fondatori.
Entrate
a.
Contributi
delle par-
rocchie
a. Principio
b. Calcolo
b.
c.
Le spese della Cassa centrale sono finanziate da
contributi delle parrocchie,
contributi ai costi conformemente all’articolo 19 della Legge sulle chiese nonché contributi del Cantone su altra base giuridica,
rendite del patrimonio finanziario,
d.10 donazioni, legati e altre attribuzioni non vincolate ad uno scopo a favore della Chiesa nazionale nonché proventi.
1. Le parrocchie versano contributi annuali alla Cassa centrale per la copertura dell'eccedenza di spesa della Chiesa cantonale.
2. Il Sinodo ecclesiastico stabilisce l'aliquota contributiva nel quadro dell'Art. 240 cpv. 3 dell'Ordinanza ecclesiastica.
1 Per la determinazione del contributo di una parrocchia alla cassa
centrale, il gettito netto delle imposte ecclesiastiche della parrocchia
è diviso per la sua aliquota fiscale e moltiplicato per l'aliquota di
contributo secondo l'art. 42 cpv. 2. 10
2 Il contributo si calcola sulla base dei proventi fiscali e dell'aliquota
fiscale dell'esercizio precedente.
3 L'aliquota di contributo ammonta al massimo al 3,5.
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Ordinanza finanziaria della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.13
1 La somma dei contributi annuali alla cassa centrale secondo
Il Consiglio sinodale stabilisce nel regolamento di applicazione
a. il calcolo del gettito netto delle imposte ecclesiastiche,
b. per le Parrocchie il momento per la presentazione dei documenti
necessari al calcolo dell’aliquota contributiva,
c. la scadenza del contributo alla Cassa centrale e gli eventuali interessi
di mora.
c. Esecuzione
1 Il Consiglio ecclesiastico può contrarre prestiti fino a un importo di 300'000 franchi
nel singolo caso. Sull'assunzione di prestiti che superano tale importo decide il Sinodo della Chiesa.
2 11
Il Consiglio parrocchiale può, nell'ambito delle sue competenze di spesa ai sensi dell'Art. 221 cpv. 1 del Regolamento ecclesiastico, acquisire o alienare immobili.
1 Il Consiglio ecclesiastico pone a fondamento dell'utilizzo e della gestione dei mezzi della Cassa Centrale una pianificazione finanziaria.
2 Esso sottopone annualmente la pianificazione finanziaria al Sinodo ecclesiastico per presa conoscenza. Ciò avviene contestualmente alla decisione del Sinodo ecclesiastico in merito al budget della Cassa Centrale e alla fissazione dell'aliquota contributiva per i contributi delle parrocchie alla Cassa Centrale.
3 Il Consiglio ecclesiastico riferisce al Sinodo ecclesiastico e propone misure per una riduzione duratura delle spese, qualora l'equilibrio a medio termine del conto della Cassa Centrale sia compromesso.
B. Gestione del Bilancio
1 Il Consiglio sinodale gestisce la cassa centrale e i fondi di principio nel patrimonio proprio della Chiesa evangelica riformata secondo le disposizioni della presente ordinanza, dell'ordinanza di esecuzione e del regolamento applicabile ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 lettera b.
2 Nel collocamento del patrimonio, esso garantisce una liquidità sufficiente della cassa centrale.
1 Il Consiglio della Chiesa allestisce il budget annuale delle entrate
e delle uscite della Cassa centrale.
a. Principio
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181.13 Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata del Cantone
2 Il Sinodo della Chiesa approva il budget entro il 31 dicembre.
3 Se al 1° gennaio non è disponibile un budget, il Consiglio della
Chiesa è autorizzato a effettuare le spese indispensabili per l’adempimento
ordinario ed economico dei compiti.
b. Credito di budget § 49 a.9 1 Il credito di budget autorizza il Consiglio della
Chiesa a gravare la Cassa centrale della Chiesa cantonale fino all’importo
stabilito per un determinato progetto.
2 I crediti di budget sono approvati con l’adozione del budget.
c.10 Credito
supplementare
Il Consiglio della Chiesa chiede al Sinodo della Chiesa un credito
suppletivo qualora un credito di bilancio non sia sufficiente e il credito
suppletivo superi le competenze di spesa del Consiglio della Chiesa
ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 del Regolamento ecclesiastico.
d. Sforamento del credito
1 Il Consiglio ecclesiastico può autorizzare uno sforamento di credito
a. per progetti urgenti, qualora il rinvio comportasse conseguenze
dannose per la Chiesa cantonale,
b. qualora il diritto superiore prescriva una spesa,
c. in base a una decisione definitiva su un ricorso,
d. per rettifiche di valore.
2 Gli sforamenti di credito autorizzati dal Consiglio ecclesiastico
vengono portati a conoscenza del Sinodo cantonale in forma adeguata.
e. Trasferimento di credito
Fondi
1 Qualora un progetto non possa essere completato entro il periodo contabile, i fondi stanziati a tal fine nel budget, ma non ancora utilizzati, possono essere trasferiti al nuovo esercizio contabile. Il Consiglio della Chiesa disciplina i dettagli nel Regolamento di esecuzione.
2 I crediti trasferiti possono essere utilizzati esclusivamente per il progetto originariamente previsto. Qualora questo venga finanziato con altri mezzi o non venga più perseguito, il trasferimento del credito decade.
10 1 I fondi della Chiesa cantonale sono mezzi vincolati alla
finanziazione di determinati compiti ecclesiastici.
2 Il Consiglio ecclesiastico amministra i fondi della Chiesa cantonale in
conformità con le disposizioni vigenti in materia di destinazione. Li indica
nel rendiconto annuale.
3 Nella misura in cui la presente ordinanza non disponga diversamente,
il patrimonio e le passività dei fondi della Chiesa cantonale possono essere
remunerati con interessi. Il Consiglio ecclesiastico decide in merito
alla remunerazione.
12
Ordinanza finanziaria della Chiesa evangelica riformata del Canton [nome Cantone] 181.13
C. Spese
1. Poteri di spesa del Sinodo della Chiesa e del Consiglio della Chiesa – Principio
I poteri di spesa del Sinodo della Chiesa e del Consiglio della Chiesa sono regolati dall'Ordinamento della Chiesa e dalla presente Ordinanza.
2. Il Consiglio della Chiesa disciplina, in particolare, nel Regolamento di esecuzione
la descrizione delle spese e il calcolo dell'ammontare rilevante delle spese.
10 1 Le spese sono considerate vincolate quando il Consiglio della Chiesa è Gebundene und
obbligato a sostenerle in virtù di una norma giuridica, di una decisione neue Ausgaben
su ricorso, di una decisione di un’autorità di vigilanza o di precedenti
decisioni delle autorità e degli organi competenti, e non gli rimane un
margine di decisione significativo dal punto di vista oggettivo, temporale
e territoriale.
2 Per il resto, le spese sono considerate nuove.
3 Le nuove spese richiedono un credito d’impegno e un credito di bilancio.
4 Le spese vincolate richiedono una delibera del Consiglio della Chiesa
e, nella misura in cui la spesa è prevedibile, un credito di bilancio.
5 Le spese nuove e vincolate per il medesimo progetto vengono
autorizzate separatamente.
Der Verpflichtungskredit ist die Ermächtigung, für ein Verpflichtungs-
bestimmtes Vorhaben und bis zu einer bestimmten Summe finanzielle kredit
Verpflichtungen einzugehen. Er ist vor dem Eingehen von Verpflich- a. Begriff
tungen einzuholen.
a. Nozione
Il credito d'impegno è l'autorizzazione a contrarre obbligazioni finanziarie per un determinato progetto e fino a una determinata somma. Esso deve essere richiesto prima di assumere gli impegni.
1. Spese per un determinato progetto, che sono in un nesso di natura materiale o temporale o che si condizionano reciprocamente, devono essere incluse nello stesso credito d'impegno.
2. Il credito d'impegno può essere deliberato come saldo tra uscite ed entrate, se eventuali contributi di terzi sono definitivamente stabiliti o se esso è approvato con riserva di determinati contributi finanziari.
3. Esso può contenere una clausola di adeguamento al rincaro, in base alla quale la spesa approvata si adegua all'inflazione.
1. Approvazione del credito d’impegno
a. in caso di singolo progetto, come credito per progetto;
b. in caso di programma, come credito quadro per l’insieme delle
spese e come credito per progetto per le spese delle singole
parti del programma.
2. Il Consiglio della Chiesa decide sulla ripartizione di un credito
quadro in singoli crediti per progetto.
1.1.18-99
13
c. Forme
181.13 Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
d. Credito aggiuntivo
1 Se un credito di impegno non è sufficiente per realizzare un progetto, prima di ridurre le prestazioni o di assumere nuovi impegni finanziari, deve essere richiesto un credito supplementare.
2 La competenza per l'approvazione di un credito supplementare è determinata in base all'importo totale del credito necessario per il progetto nel suo complesso.
3 In casi urgenti, decide il Consiglio ecclesiastico. Esso informa immediatamente il Sinodo della Chiesa.
e. Riduzione e
Abolizione
Quando un credito d'impegno approvato non viene utilizzato,
**la decisione sulla sua riduzione o cancellazione spetta a:**
a. il Sinodo ecclesiastico su proposta del Consiglio ecclesiastico, qualora l'importo
della riduzione superi il limite del referendum facoltativo ai sensi del
1. Il Consiglio ecclesiastico decide in merito all'utilizzo di un
credito d'impegno approvato.
2. Esso rendiconta un credito d'impegno non appena il relativo
progetto o programma è concluso e gli eventuali contributi
di terzi sono pervenuti.
3. Il Consiglio ecclesiastico sottopone alla Sinodo ecclesiastica il rendiconto
di un credito d'impegno da essa approvato con decisione speciale
per l'approvazione.
D. Rendiconto annuale
Elementi
1 Il conto annuale comprende le componenti prescritte dalla normativa applicabile ai sensi del § 8 cpv. 3 lett. b.10
2 Gli attivi sono suddivisi in patrimonio finanziario e patrimonio amministrativo.
Principi
a. Valutazione in bilancio
10 La contabilizzazione avviene secondo le disposizioni del conforme a
10 1 Le posizioni del patrimonio amministrativo e del patrimonio
finanziario sono valutate secondo le disposizioni della normativa
applicabile ai sensi del § 8 cpv. 3 lett. b.
2 Gli attivi sono alienati a terzi al valore di mercato. In caso di interesse
ecclesiastico prevalente, può essere stabilito un valore inferiore.
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Ordinanza sulle finanze della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Argovia 181.13
10 1 La svalutazione del patrimonio amministrativo viene considerata mediante ammortamenti e svalutazioni programmate, la cui durata è calcolata sulla base della vita utile presunta.
**2 Il Consiglio ecclesiastico stabilisce, tramite l'ordinanza d'esecuzione, la vita utile presunta e la soglia di attivazione per ogni categoria di immobilizzazioni.**
**3 Le svalutazioni su voci del patrimonio amministrativo vengono rettificate secondo le disposizioni del quadro normativo applicabile ai sensi del § 8 cpv. 3 lett. b.**
1 Il Consiglio ecclesiastico fa verificare i conti annuali della Cassa di revisione centrale e dei fondi della Chiesa cantonale da un ufficio di revisione competente e indipendente. Esso approva i conti annuali verificati da sottoporre al Sinodo cantonale.
2 La Commissione delle finanze del Sinodo cantonale riceve il rapporto di revisione in anticipo per l'approvazione dei conti da parte del Sinodo cantonale.10
E. Immobili
Il Consiglio della Chiesa provvede al mantenimento e all'amministrazione manutenzione e
degli immobili di proprietà della Chiesa cantonale.
Amministrazione
6. Sezione: Compensazione finanziaria
A. Fondamenti
10 1. Parrocchie con capacità fiscale superiore alla media – Principio
nell'ambito del prelievo della capacità fiscale, versano contributi al pere-
quazione finanziaria.
2. Prestazioni derivanti dalla perequazione finanziaria possono essere erogate a parrocchie
con insufficiente capacità finanziaria.
3. Il Concistoro riscuote i contributi dalle parrocchie,
gestisce la perequazione finanziaria e approva le prestazioni derivanti da essa.
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181.13 Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata del Cantone
Termini
Principio
Calcolo
a. Capacità fiscale
b. Importo di
prelievo
Riduzione
10 1 Il Consiglio ecclesiastico disciplina in particolare nella
relativa ordinanza di esecuzione
a. il momento della comunicazione dell'ammontare del contributo delle
parrocchie al conguaglio finanziario;
b. la scadenza dei contributi al conguaglio finanziario;
c. il termine ultimo per la presentazione al Consiglio ecclesiastico delle
domande di prestazioni dal conguaglio finanziario;
d. il momento della decisione sulle domande pendenti;
e. il momento del versamento delle prestazioni dal conguaglio
finanziario.
2 I contributi dovuti al conguaglio finanziario devono essere versati
entro dieci giorni dalla scadenza. In caso di mora, può essere
riscossa un'indennità per ritardato pagamento fissata dal Consiglio
ecclesiastico.
B. Prelievo della capacità fiscale
1. Le parrocchie con una capacità fiscale per membro superiore alla media cantonale delle parrocchie sono soggette all'assorbimento della capacità fiscale.
2. L'assorbimento della capacità fiscale preleva una parte della differenza tra la capacità fiscale per membro di una parrocchia e la media cantonale delle parrocchie.
10 Per il calcolo della capacità fiscale pro capite di un
membro di una parrocchia, il suo gettito netto delle imposte ecclesiastiche, ai sensi dell’articolo 44 lettera a, viene diviso per il suo moltiplicatore d’imposta e questo risultato viene diviso per il numero dei membri della parrocchia.
1 L'ammontare del prelievo di forza fiscale di una parrocchia
risulta dalla differenza tra la sua forza fiscale per
membro e la media cantonale delle parrocchie, moltiplicato
rispettivamente per l'aliquota del prelievo di forza fiscale e il numero dei
membri della parrocchia.
2 Il Consiglio della Chiesa stabilisce l'aliquota del prelievo di forza fiscale in modo che
i contributi e le prestazioni derivanti dalla perequazione finanziaria siano
equilibrati.10
10 1 Le parrocchie che per finanziare il contributo alla perequazione
finanziaria devono riscuotere un’aliquota d’imposta superiore di oltre
un punto percentuale alla media cantonale ponderata delle aliquote
d’imposta delle chiese, possono chiedere al Consiglio della Chiesa una
riduzione adeguata del loro contributo.
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Ordinanza finanziaria della Chiesa evangelica riformata del Cantone
181.13
2 Esse devono rendere plausibile che il loro bilancio e la conseguente
aliquota d’imposta sono conformi al § 4. Allegato alla loro domanda la
documentazione necessaria, ma almeno il conto annuale e il bilancio.
Il Consiglio della Chiesa può richiedere ulteriori prove.
3 Non sussiste alcun diritto a una riduzione del contributo alla pere-
quazione finanziaria. Il Consiglio della Chiesa, nel prendere la sua de-
cisione, tiene conto in particolare della situazione finanziaria della pa-
rrocchia richiedente, della perequazione finanziaria e della Chiesa can-
tonale.
C. Prestazioni dalla perequazione finanziaria 10
10 1 Le parrocchie che necessitano di un'aliquota fiscale che supera di tre o più punti percentuali il valore medio cantonale ponderato delle aliquote fiscali ecclesiastiche, possono richiedere prestazioni di perequazione finanziaria al Consiglio della Chiesa.
2 Possono finanziare le spese che non sono coperte dalle prestazioni di perequazione finanziaria tramite un'aliquota fiscale che supera di oltre tre punti percentuali il valore medio cantonale ponderato delle aliquote fiscali ecclesiastiche.
3 La media cantonale ponderata delle aliquote fiscali ecclesiastiche dell'anno corrente è determinante per le prestazioni di perequazione finanziaria dell'anno prossimo.
4 Il Consiglio della Chiesa disciplina nell'ordinanza di esecuzione il calcolo della media cantonale ponderata delle aliquote fiscali ecclesiastiche.
10 Le parrocchie allegano alla loro richiesta di prestazioni
provenienti dalla perequazione finanziaria la documentazione necessaria,
almeno il conto annuale e il preventivo. Il Consiglio ecclesiastico può
richiedere ulteriore documentazione e prove.
10 1 Il Consiglio della Chiesa esamina, sulla base del conto dell'esercizio Imposizione
precedente e del budget per l'anno a venire, le entrate e le uscite
preventivate e stabilisce per ogni parrocchia i contributi di perequazione
finanziaria per l'anno a venire. A tal fine, considera in modo
comparativo gli indicatori corrispondenti di altre parrocchie e il capitale
proprio della parrocchia richiedente.
2 Le parrocchie che già beneficiano di contributi di perequazione
finanziaria o che acquisirebbero il diritto a tali contributi tramite la
creazione di nuove posizioni, progetti di costruzione o l'avvio di
iniziative simili, devono ottenere il consenso del Consiglio della Chiesa
per tali progetti prima di presentare la richiesta di credito
all'Assemblea parrocchiale o al Parlamento parrocchiale.
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181.13
Ordinanza finanziaria della Chiesa evangelica riformata del Cantone
3 Nessun contributo di perequazione finanziaria viene erogato per
a. versamenti in finanziamenti speciali,
b. spese straordinarie per le quali non vi è l'approvazione del
Consiglio della Chiesa,
c. spese che possono essere finanziate in altro modo.
10 1 Qualora dal rendiconto annuale risulti che una parrocchia
non ha utilizzato, o ha utilizzato solo parzialmente, i contributi perequativi, il
Consiglio della Chiesa la obbliga a rimborsare al fondo perequativo l'importo
non utilizzato.
2 Il Consiglio della Chiesa può compensare l'importo da rimborsare con futuri
contributi perequativi. In casi eccezionali, al fine di migliorare la situazione
finanziaria della parrocchia, può rinunciare al rimborso.
Rimborso
Definizioni
a. Contributi
b. Quote di costo
c. Sovvenzioni
Sezione 7: Contributi della Chiesa nazionale
A. Basi giuridiche
10 1 I contributi della Chiesa cantonale sono prestazioni vincolate,
valutabili economicamente, destinate all'adempimento di compiti nell'interesse
della Chiesa cantonale.
2 Essi sono erogati sotto forma di quote di costo o sovvenzioni. Essi
non sono o sono solo parzialmente rimborsabili.
10 1 Le quote di partecipazione ai costi sono contributi della Chiesa regionale (Landeskirche), sui quali un
decreto concede un diritto e il cui ammontare deriva da un decreto.
2 Le quote di partecipazione ai costi sono spese vincolate.
10 1 Le sovvenzioni sono contributi della Chiesa nazionale per il so-
stegno o il mantenimento di prestazioni nell'interesse della Chiesa na-
zionale, per le quali non esiste un diritto legale.
2 Le sovvenzioni sono considerate uscite vincolate se
a. lo scopo della sovvenzione e l'importo massimo sono stabiliti da un
decreto,
b. sono erogate da un credito quadro previsto in un decreto,
c. un decreto prevede la concessione tramite un credito di bilancio e
l'assicurazione, la gestione e il versamento avvengono nello stesso
anno contabile.
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Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata del Cantone
10 1 I contributi della Chiesa evangelica riformata vengono erogati al massimo
nell’ambito dei crediti approvati, in base alla capacità finanziaria dei
beneficiari dei contributi e all’entità dell’interesse della Chiesa evangelica riformata.
2 Le spese dei beneficiari dei contributi sono computate
nella determinazione del contributo, nella misura in cui siano sostenibili
e necessarie per l’adempimento efficace, economico e parsimonioso dei compiti,
e non superino le spese della Chiesa evangelica riformata per prestazioni analoghe.
3 Per gli investimenti viene di regola erogato un importo fisso.
10 1 I contributi annuali ricorrenti della Chiesa cantonale vengono erogati per un massimo di tre anni.
2 Se i contributi ai sensi del cpv. 1 vengono erogati per più di tre anni, essi devono essere indicati separatamente nel bilancio della Chiesa cantonale.
10 1 L'erogazione di contributi della Chiesa evangelica riformata del Cantone
presuppone la presentazione di una domanda scritta corredata della
documentazione necessaria.
2 In caso di diritto a contributi a termine, con la domanda di prolunga
si deve dimostrare l'opportunità di mantenere il diritto a contributi.
10 1 La decisione sull’erogazione di un contributo della Chiesa
evangelica riformata cantonale stabilisce in particolare
a. la base legale,
b. le basi di calcolo, il calcolo, l’importo massimo e la durata di
validità,
c. le condizioni e gli oneri, segnatamente per l’uso conforme allo
scopo del contributo e per la durata di un vincolo di destinazione,
d. una riserva corrispondente, qualora l’approvazione del credito sia
ancora pendente.
2 L’erogazione di un contributo della Chiesa evangelica riformata
cantonale può in particolare essere subordinata alla condizione che
a. vi siano garanzie riguardo all’adempimento di oneri e condizioni
secondo il capoverso 1 lettera c,
b. siano fornite prestazioni proprie ragionevoli,
c. i contributi di terzi siano integralmente fatti valere dalle
beneficiarie e dai beneficiari del contributo,
d. le Parrocchie collaborino tra loro, qualora l’adempimento di un
compito da parte di più Parrocchie sia più efficace o più
economico.
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181.13
181.13 Ordinanza finanziaria della Chiesa evangelica riformata cantonale
c. Riduzione e
rifiuto
d. Pagamento
Garanzia dello
scopo del contributo
a. Vincolo di
destinazione
b. Esenzione
10 1 I contributi della Chiesa nazionale vengono ridotti o negati,
se
a. gli oneri e le condizioni secondo l'articolo 85 capoverso 1 lettera c e i requisiti
secondo l'articolo 85 capoverso 2 non sono, non sono più o non sono completa-
mente soddisfatti,
b. essi superano le spese.
2 I contributi della Chiesa nazionale vengono ridotti se i beneficiari
hanno contratto impegni finanziari prima della decisione dell'autorità competente
senza la sua autorizzazione.
9 1 I contributi della Chiesa cantonale sono versati non appena
sono disponibili le basi di calcolo e le condizioni e i requisiti di cui al § 85
cpv. 1 lett. c e i presupposti di cui al § 85 cpv. 2 sono soddisfatti. Il
Consiglio della Chiesa può stabilire un momento diverso per il versamento.
2 I contributi della Chiesa cantonale che non raggiungono gli importi
minimi stabiliti dal Consiglio della Chiesa non vengono versati.
3 Il Consiglio della Chiesa disciplina il pagamento parziale dei
contributi della Chiesa cantonale nell'ordinanza di esecuzione.
10 1 I contributi della Chiesa cantonale devono essere utilizzati
conformemente al loro scopo e nel rispetto delle condizioni e degli
oneri ai sensi dell'articolo 85 capoverso 1 lettera c.
2 La destinazione vincolata ai sensi dell'articolo 85 capoverso
1 lettera c dura al massimo 20 anni a decorrere dal versamento ai
sensi dell'articolo 86a capoverso 1.
Il Consiglio ecclesiastico può, qualora le condizioni e i requisiti
secondo l’art. 85 cpv. 1 lett. c non siano più adempiuti o sussistano altri importanti motivi, autorizzare modifiche di scopo o esonerare da singole condizioni e requisiti. Rimane riservato il diritto di chiedere la restituzione dei contributi erogati.
c. Revoca,
Restituzione,
Prescrizione
9 Le disposizioni della legge sui contributi statali sono appli-
cabili in via sussidiaria a
a. la revoca e il recupero dei contributi della Chiesa evangelica rifor-
mata, ad eccezione del recupero dei contributi di sgravio del debito
ai sensi del § 88 b,
b. la prescrizione dei crediti per i contributi della Chiesa evangelica
riformata e per i recuperi.
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Ordinanza finanziaria della Chiesa evangelica riformata 181.13
B. Contributi a fusioni di comuni
10 Sostegno Le fusioni di parrocchie possono essere sostenute con contributi,
alle fusioni a condizione che ne risulti una parrocchia delimitata in modo
di parrocchie appropriato e che gli interessi delle altre parrocchie e della
Chiesa nazionale siano presi in considerazione.
Le Parrocchie possono ricevere un contributo per la preparazione dell’accorpamento, a copertura dei costi di progetto.
Alle parrocchie può essere assegnato un contributo per i costi di progetto, finalizzato alla preparazione dell'accorpamento.
9 Contributo 1 Per pareggiare i conti di una comunità parrocchiale fusionata ai sensi del § 6, a quest'ultima può essere versato un contributo di risanamento del debito per le comunità parrocchiali che hanno partecipato alla fusione.
di risanamento del debito
2 I contributi ai sensi del cpv. 1 possono essere richiesti in restituzione qualora la comunità parrocchiale fusionata acquisisca nuovi beni, in particolare tramite la vendita di immobili. Il diritto alla restituzione si prescrive con lo scadere di dieci anni dal versamento del contributo.
Il Consiglio della Chiesa disciplina, per i contributi conformemente ai §§ 88a e 88b cpv. 1, nonché per il rimborso dei contributi conformemente al § 88b cpv. 2, i presupposti, l'ammontare, i costi computabili e la procedura nell'ordinanza di esecuzione.
8. Sezione: Immobili delle Parrocchie e della Chiesa Cantonale
10 1 Le parrocchie e la Chiesa cantonale tengono conto,
nella costruzione, manutenzione e utilizzo degli immobili ecclesiastici,
in particolare dei valori ecclesial-culturali, degli aspetti della
sostenibilità e del comprovato fabbisogno futuro.
2 Il Consiglio della Chiesa rileva periodicamente il fabbisogno di spazi e di manutenzione
delle parrocchie.
3 Esso può designare esperti che, su richiesta delle parrocchie,
a. periziano e accompagnano i loro progetti edilizi,
b. le supportano nella gestione dei loro immobili.
181.13 Regolamento finanziario della Chiesa evangelico-riformata cantonale
Strategia
immobiliare
Multifunziona-
lità
Edilizia
ecologica ed
economica
Tutela dei beni
culturali
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9 1 Le parrocchie che, nell'ambito di ristrutturazioni,
trasformazioni e nuove costruzioni di immobili ecclesiastici,
effettuano investimenti edilizi significativi in relazione alle
loro possibilità finanziarie, definiscono una strategia immobiliare.
2 Compito della strategia immobiliare è in particolare
a. illustrare le possibilità spaziali esistenti o previste nella parrocchia,
nei comuni politici e nei comuni scolastici interessati,
nonché nei comuni limitrofi,
b. esaminare i progetti edilizi nel contesto regionale,
c. presentare l'utilizzo degli immobili ecclesiastici orientato
alla responsabilità sociale e al contesto di vita, tenendo conto
di possibili miglioramenti d'uso e di rendimento,
d. indicare i costi previsti per la futura manutenzione degli immobili ecclesiastici.
Le parrocchie progettano, in caso di ristrutturazioni e nuove costruzioni, gli spazi negli immobili ecclesiastici in modo tale che essi possano essere utilizzati per diversi scopi e destinati ad altri scopi con un onere proporzionato.
9 1 Le Parrocchie e la Chiesa cantonale hanno una responsabilità
particolare nei confronti dell'ambiente e per un uso parsimonioso e
risparmioso delle risorse disponibili.
2 Esse tengono conto di aspetti ecologici ed economici in occasione
di ristrutturazioni, di modifiche e nuove costruzioni, nonché nella
manutenzione e gestione di proprietà ecclesiastiche.
3 Esse applicano gli standard riconosciuti nella scelta dei materiali e
per quanto riguarda il consumo di energia e di altre risorse.
9 1 Le ristrutturazioni e le trasformazioni di immobili ecclesiastici
tengono conto del valore storico e culturale, nonché delle possibilità di
un utilizzo contemporaneo dell'immobile in questione.
2 In caso di ristrutturazioni e trasformazioni di immobili ecclesiastici
di valore storico e culturale, le Parrocchie consultano l'organo designato
dal Consiglio della Chiesa. Il Consiglio della Chiesa ne disciplina il mandato.
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Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
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Sezione 9: Disposizioni finali e transitorie 10
1 Il Consiglio sinodale assicura l’applicazione uniforme e conforme al diritto
delle disposizioni finanziarie. In questo compito, esso sostiene i Consigli
parrocchiali e i direttivi degli enti ecclesiastici.
2 Esso emana le disposizioni esecutive ai sensi del Regolamento ecclesiale7
e della presente Ordinanza.
1. Il Regolamento sulle finanze della Chiesa evangelico-riformata del Canton Zurigo (Regolamento finanziario) del 26 agosto 1980 e il Regolamento sulla perequazione finanziaria della Chiesa evangelico-riformata del Canton Zurigo (Regolamento sulla perequazione finanziaria) del 20 novembre 1984 sono abrogati con l'entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Ordinanze, direttive, istruzioni e risoluzioni del Consiglio ecclesiastico, delle comunità parrocchiali e delle associazioni di comunità parrocchiali, in contrasto con la presente ordinanza, sono abrogate con l'entrata in vigore della presente ordinanza.
1 Questa ordinanza è applicabile alle richieste di prestazioni di perequazione finanziaria o di un contributo di costruzione pendenti al momento della sua entrata in vigore.
2 Il Consiglio ecclesiastico emana le ulteriori disposizioni transitorie.
**Il Consiglio della Chiesa stabilisce il momento dell'entrata in vigore² della presente Ordinanza.**
**Disposizioni transitorie concernenti la modifica del 2 maggio 2017 (RU 72, 578)**
I. Le Comunità parrocchiali che hanno fissato la loro aliquota fiscale in mezze percentuali, la fissano in percentuali intere a partire dall'inizio dell'anno che segue l'anno dell'entrata in vigore della revisione parziale dell'Ordinanza finanziaria del 2 maggio 2017.
II. Gli Art. 31 cpv. 2 e 33 sono applicabili per la prima volta al preventivo che segue l'anno dell'entrata in vigore della revisione parziale dell'Ordinanza finanziaria del 2 maggio 2017.
III. I contributi a raggruppamenti di comunità ai sensi degli Art. 88–88c non sono corrisposti con effetto retroattivo.
1. 1. 18-99
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**181.13 Ordinanza finanziaria della Chiesa evangelica riformata cantonale**
IV. Il diritto delle Comunità parrocchiali ai contributi per costruzioni assicurati dal Consiglio della Chiesa al momento dell'entrata in vigore della revisione parziale dell'Ordinanza finanziaria del 2 maggio 2017, rimane sussistente. Gli Art. 83, 84, 86 e 87 dell'Ordinanza finanziaria nella versione del 19 gennaio 2010 rimangono applicabili a tali contributi per costruzioni.
---
¹ RU 65, 634.
² Entrata in vigore: 1° gennaio 2011.
³ LS 131.1.
⁴ LS 131.11.
⁵ LS 132.2.
⁶ LS 180.1.
⁷ LS 181.10.
⁸ LS 181.131.
⁹ Introdotto mediante B del 2 maggio 2017 (RU 72, 578; FU 2017-05-12). In vigore dal 1° gennaio 2018 (FU 2017-10-13).
¹⁰ Versione secondo B del 2 maggio 2017 (RU 72, 578; FU 2017-05-12). In vigore dal 1° gennaio 2018 (FU 2017-10-13).
¹¹ Abrogato mediante B del 2 maggio 2017 (RU 72, 578; FU 2017-05-12). In vigore dal 1° gennaio 2018 (FU 2017-10-13).
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Abs. 1 lit. c della Costituzione ecclesiastica superi,
b. il Consiglio ecclesiastico negli altri casi.
f. Utilizzo
e rendi-
contazione