Art. 21 : Regolamento finanziario della Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo
Art. 21
1 Il Consiglio della Chiesa designa le attività della Parrocchia e della Chiesa
Nazionale con importanza per l'intera società ai sensi dell'art. 19
cpv. 2 della Legge sulla Chiesa6.
1. 1. 18-99
5
181.13
Ordinanza finanziaria della Chiesa evangelica riformata del Cantone
2 Elabora il programma di attività per una durata di sei anni e cura la
rendicontazione sull'utilizzo dei contributi di costo del Cantone. Lo
presenta alla Direzione competente del Consiglio di Stato.
3 Il Consiglio della Chiesa sottopone al Sinodo della Chiesa il
programma di attività e la rendicontazione sull'utilizzo dei contributi
di costo di un periodo contributivo nell'anno di presentazione, per
presa di conoscenza.
Conto generale
a. Scopo
b. Contenuto
c. Competenza
Vincolo di
destinazione negativo
a. Principio
b. Prova