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181.13 CH-ZH

Art. 82: Regolamento finanziario della Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo

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Art. 82

10 1 I contributi della Chiesa evangelica riformata vengono erogati al massimo

nell’ambito dei crediti approvati, in base alla capacità finanziaria dei

beneficiari dei contributi e all’entità dell’interesse della Chiesa evangelica riformata.

2 Le spese dei beneficiari dei contributi sono computate

nella determinazione del contributo, nella misura in cui siano sostenibili

e necessarie per l’adempimento efficace, economico e parsimonioso dei compiti,

e non superino le spese della Chiesa evangelica riformata per prestazioni analoghe.

3 Per gli investimenti viene di regola erogato un importo fisso.

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