181.13
CH-ZH
Art. 82: Regolamento finanziario della Chiesa evangelico-riformata del Cantone di Zurigo
Art. 82
10 1 I contributi della Chiesa evangelica riformata vengono erogati al massimo
nell’ambito dei crediti approvati, in base alla capacità finanziaria dei
beneficiari dei contributi e all’entità dell’interesse della Chiesa evangelica riformata.
2 Le spese dei beneficiari dei contributi sono computate
nella determinazione del contributo, nella misura in cui siano sostenibili
e necessarie per l’adempimento efficace, economico e parsimonioso dei compiti,
e non superino le spese della Chiesa evangelica riformata per prestazioni analoghe.
3 Per gli investimenti viene di regola erogato un importo fisso.