181.13
CH-ZH
Art. 87 : Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo
Art. 87
10 1 I contributi della Chiesa cantonale devono essere utilizzati
conformemente al loro scopo e nel rispetto delle condizioni e degli
oneri ai sensi dell'articolo 85 capoverso 1 lettera c.
2 La destinazione vincolata ai sensi dell'articolo 85 capoverso
1 lettera c dura al massimo 20 anni a decorrere dal versamento ai
sensi dell'articolo 86a capoverso 1.