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Art. 87 : Regolamento finanziario della Chiesa evangelica riformata del Cantone di Zurigo

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Art. 87

10 1 I contributi della Chiesa cantonale devono essere utilizzati

conformemente al loro scopo e nel rispetto delle condizioni e degli

oneri ai sensi dell'articolo 85 capoverso 1 lettera c.

2 La destinazione vincolata ai sensi dell'articolo 85 capoverso

1 lettera c dura al massimo 20 anni a decorrere dal versamento ai

sensi dell'articolo 86a capoverso 1.

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