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172.110.3 OVFDOODFRODFFDDF CH-ZH

Regolamento d'organizzazione della Direzione delle finanze (RO DF) (OVFD)

38 Articles / Provisions · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (38)

Statutory Text (38 Provisions)

La Direzione delle finanze (DF) è composta dalla Direttrice o dal Direttore della Direzione, dalle persone singole a lui o a lei direttamente subordinate e dalle seguenti unità amministrative¹²

a. Segreteria generale (SG),

b. Amministrazione delle finanze (AF),

c. Ufficio delle imposte (UFI),

d. Ufficio del personale (UP),

e. Ufficio dell’informatica (UFI),

f. Centrale cantonale per stampati e materiale (CCSM).

B. Direttrice o Direttore della Direzione

1 La direttrice o il direttore

assume la responsabilità ultima per la gestione e il controllo della

direzione e per l'adempimento dei suoi compiti.

2 Egli o ella

a. assicura l'attuazione degli obiettivi di legislatura del Consiglio di

Stato nella direzione,

b. definisce gli obiettivi di legislatura e la pianificazione ordinaria dei

compiti e delle finanze della direzione,

c. approva le pianificazioni e le proposte delle unità amministrative,

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1

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d. assegna compiti e competenze alle unità amministrative,

e. sorveglia le unità amministrative,

f. garantisce l'adempimento dei compiti esecutivi e giurisdizionali

della direzione,

g. dirige i propri diretti sottoposti e definisce gli strumenti di gestione

e di controllo della direzione.

Subordinazioni

Alla Direttrice o al Direttore

sono direttamente subordinati:12

a. la Vicedirettrice o il Vicedirettore,

b. la o il Responsabile della Conformità,

c. le Capo delle Unità amministrative e i Capi delle Unità amministrative ai sensi dei §§ 9

e 10 (Capi Ufficio e Capo Ufficio nonché la Segretaria Generale

o il Segretario Generale).

Vicedirettrice o

Vicedirettore

12 La o il vicedirettore sostiene la direttrice o il direttore

nella gestione amministrativa, inclusa la pianificazione dei termini.

Responsabile della

Compliance

1 Il o la Responsabile della compliance supporta e coordina le

Direzioni e la Cancelleria di Stato nei loro sforzi volti ad assicurare

la compliance.

2 A tal fine, egli o ella adempie in particolare ai seguenti compiti

a. elaborazione di direttive e regolamenti o supporto alle Direzioni

e alla Cancelleria di Stato nella loro elaborazione,

b. promozione dell'elaborazione di processi di compliance e

sviluppo di misure appropriate,

c. svolgimento di formazioni interne,

d. risposta a richieste.

Compiti

a. Unità amministrative

in generale

C. Unità amministrative

Le unità amministrative

a. adempiono i compiti loro assegnati dal diritto superiore, dall’allegato al presente regolamento o da istruzioni scritte della Direttrice o del Direttore,

2

Regolamento di organizzazione della Direzione delle finanze (RO DF) 172.110.3

b. eseguono gli ordini della Direttrice o del Direttore,

c. partecipano alla preparazione degli affari governativi che le concernono,

d. partecipano a o dirigono progetti legislativi e altri progetti.

12 1 La Segreteria generale svolge le funzioni di unità amminis- b. Segreteria

trativa ai sensi del § 7.

2 Essa è inoltre lo stato maggiore generale e il centro di servizi

della Direzione e

a. assiste la Direttrice o il Direttore nell’adempimento dei loro

compiti,

b. gestisce un controllo delle pratiche sui dossier della Direzione,

c. sostiene e affianca le unità amministrative nello svolgimento

dei loro compiti, apportando in particolare il punto di vista della

Direzione,

d. è il punto di contatto all'interno della Direzione per le questioni

legali (al di fuori degli ambiti di competenza delle altre unità

amministrative), il controlling direzionale (escluse le questioni di

personale) e la logistica direzionale, nonché per le questioni

fondamentali rientranti nell'ambito di competenza della Direzione,

e. rappresenta la Direzione negli organi di coordinamento delle

Direzioni ai sensi dei §§ 68 e seguenti del VOG RR, nonché negli

organi di persone giuridiche, commissioni e gruppi di lavoro, nella

misura in cui la rappresentanza non sia esercitata dalla Direttrice

o dal Direttore o non sia assegnata a un'altra unità amministrativa,

f. è il punto di contatto all'interno della Direzione per l'informazione

e la comunicazione e garantisce l'informazione e la

comunicazione all'interno e all'esterno della Direzione,

g. svolge compiti della Direzione che non sono assegnati a nessun'altra

unità amministrativa.

3 L’ambito dei compiti del personale è assegnato, in via eccezionale

e ai sensi del § 62 cpv. 2 VOG RR4, all’Ufficio del personale

invece che alla Segreteria generale.

4 L'Assistente della Direzione e la o il Responsabile della Compliance

sono organicamente aggregati alla Segreteria generale.

generale

in particolare

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Direzione

a. Unità

amministrative

in generale

b. Segreteria

generale

in particolare

La Responsabile o il Responsabile dell'unità amministrativa porta

la responsabilità per la gestione, la direzione e l'adempimento dei compiti

all'interno della propria unità amministrativa. Egli o ella svolge in particolare

i seguenti compiti

a. Attuazione degli obiettivi legislativi del Consiglio di Stato e della Direzione

all'interno dell'unità amministrativa,

b. Pianificazione dei compiti e direzione dell'adempimento dei compiti dell'unità

amministrativa,

c. Gestione del personale nell'unità amministrativa,

d. Regolamentazione degli aspetti organizzativi e definizione dei processi

nell'unità amministrativa,

e. Gestione della qualità (Quality Management) nell'unità amministrativa,

f. Compiti secondo le istruzioni della Direttrice o del Direttore,

g. Collaborazione all'interno e all'esterno dell'amministrazione, qualora

non rientri nella competenza della Direzione,

h. Compiti di rappresentanza.

12 1 Il segretario o la segretaria generale adempie, con riferimento

alla Segreteria generale, ai compiti del capo o della capa di un’unità

amministrativa ai sensi del § 9.

2 Inoltre, egli o ella adempie in particolare ai seguenti compiti

a. sostegno al direttore o alla direttrice del Dipartimento nei suoi

compiti,

b. assegnazione degli affari e controllo degli affari e dei termini per

gli affari del Dipartimento,

c. regolamentazione dell’accesso alle banche dati del Consiglio di

Stato e del Dipartimento, nella misura in cui non sia regolato da

una decisione del Consiglio di Stato,

d. regolamentazione delle questioni organizzative e definizione dei

processi nel Dipartimento, in consultazione con il direttore o la

direttrice del Dipartimento,

e. coordinamento della collaborazione tra le unità amministrative del

Dipartimento nonché con gli altri Dipartimenti e la Cancelleria

di Stato.

3 Il segretario o la segretaria generale rappresenta il direttore o la

direttrice del Dipartimento all’interno del Dipartimento ed è, in tal senso,

autorizzato o autorizzata a impartire istruzioni alle altre unità

amministrative e ai collaboratori o alle collaboratrici che sono

organizzativamente annessi alla Segreteria generale. Su speciale

autorizzazione o in caso di urgenza, egli o ella rappresenta il direttore

o la direttrice del Dipartimento anche al di fuori del Dipartimento e

nella decisione in merito alle spese.

1. La direttrice o il direttore emana un Regolamento di organizzazione per la propria unità amministrativa e vi stabilisce in particolare

a. la struttura e l'organizzazione dell'unità amministrativa;

b. i rapporti di subordinazione;

c. i compiti delle unità strutturali e del personale direttamente subordinato;

d. le competenze dei collaboratori dirigenti (poteri decisionali, competenze di spesa, poteri di firma, ecc.);

e. la sostituzione per sé e per il personale direttamente subordinato;

f. l'informazione e la comunicazione all'interno dell'unità amministrativa e verso l'esterno;

g. le regolamentazioni necessarie per l'unità amministrativa ai sensi del diritto superiore, in particolare della legislazione sull'informazione e sulla protezione dei dati.

2. Il Regolamento di organizzazione del Segretariato generale contiene anche le relative regolamentazioni per i collaboratori che sono organicamente aggregati al Segretariato generale.11

3. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio delle imposte si limita alle regolamentazioni che non sono già contenute nell'Ordinanza sull'organizzazione dell'Ufficio cantonale delle imposte del 17 dicembre 20086.

4. La direttrice o il direttore dell'unità amministrativa trasmette il Regolamento di organizzazione e le sue modifiche al Segretario generale o alla Segretaria generale, all'attenzione del Direttore o della Direttrice del Dipartimento, al più tardi quattro settimane prima della loro entrata in vigore. Quest'ultimo o questa ultima può richiedere modifiche in qualsiasi momento.

5. La direttrice o il direttore rende noto il Regolamento di organizzazione e le sue modifiche ai collaboratori dell'unità amministrativa in forma adeguata.

Parte 2: Competenze

1 La Direttrice o il Direttore di dipartimento decide in prima istanza

in nome della Direzione.

a. quale prima

istanza

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Ordinanza sull'organizzazione della Direzione delle finanze (OODF)

2 Essa o egli può autorizzare unità amministrative e collaboratori a

decidere in determinati settori di attività in nome della Direzione.

3 Le unità amministrative decidono in prima istanza in proprio

nome nei settori di competenza di cui all'allegato della presente

ordinanza e negli altri casi previsti dall'ordinamento giuridico.

b. quale istanza

di ricorso

c. Rappresentanza

dinanzi alle

istanze di ricorso

Spese

a. Competenze

1 La Segreteria generale decide su ricorsi e reclami gerarchici in

nome della Direzione.

2 L'Ufficio delle imposte provvede all'incasso delle tasse e delle spese.

Le decisioni vengono comunicate all'Ufficio delle imposte a tale scopo.

3 La Direttrice o il Direttore può trasferire la competenza decisoria

per determinate tipologie di affari ad un'altra unità amministrativa, in

particolare all'Ufficio delle imposte. Le relative disposizioni sono pubbli-

cate su Internet.

7 1 Se la Direttrice o il Direttore di dipartimento ha deciso a nome del

dipartimento, ne assume la rappresentanza anche dinanzi alle istanze di ricorso. Egli

o ella può autorizzare un’unità amministrativa a rappresentarlo o rappresentarla.

2 Se un’unità amministrativa ha deciso a nome del dipartimento, lo

rappresenta anche dinanzi alle istanze di ricorso.

3 Se un’unità amministrativa ha deciso in nome proprio, agisce in

nome proprio dinanzi alle istanze di ricorso.

1 Il capo o la capa della Direzione

decide, nel rispetto del diritto superiore, in merito alle spese,

nella misura in cui le unità amministrative non sono competenti.

2 Le unità amministrative decidono in merito a

a. nuove o vincolate spese una tantum fino a CHF 500 000,

b. nuove o vincolate spese ricorrenti fino a CHF 100 000 all'anno,

c. spese ricorrenti vincolate superiori a CHF 100 000 all'anno, a con-

dizione che siano imputabili a uno dei conti del piano dei conti can-

tonale elencati nell'allegato 1 dell'Ordinanza sul controlling finan-

ziario (OCF) del 5 marzo 20085 o siano autorizzate in base a una delle

disposizioni elencate nell'allegato 2 dell'OCF.

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Ordinanza sull'organizzazione della Direzione delle finanze (OODF)

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3 Le presenti competenze di spesa si applicano per analogia anche a

a. la stipulazione di contratti per l'attuazione di autorizzazioni di spesa,

in particolare l'assegnazione di appalti a terzi,

b. il trasferimento di beni del patrimonio amministrativo non più neces-

sari al patrimonio finanziario e la loro alienazione,

c. la stipulazione di contratti che generano entrate.

4 La Segreteria generale decide inoltre in merito a:12

a. il riconoscimento di domande di responsabilità dello Stato, per le

quali non esiste alcuna assicurazione, e la stipulazione di transazioni

su tali domande fino a CHF 500 000, nonché il rifiuto di domande

di responsabilità dello Stato,

b. l'accettazione o la rinuncia a eredità e la richiesta di un inventario

pubblico o di una liquidazione ufficiale, nonché l'accettazione o il

rifiuto di donazioni da parte di terzi, indipendentemente dal valore

dell'eredità o della donazione,

c. l'assunzione o il rifiuto del trasferimento di attivi da fallimenti cessati.

1 Spese

Le spese sono approvate mediante disposizione dell'autorità competente

o tramite sottoscrizione del documento contabile da parte della

persona autorizzata.

2 La sottoscrizione del documento contabile da parte della persona

autorizzata costituisce approvazione delle spese nei seguenti casi

a. spese fino all'importo di Fr. 10000,

b. stipendi e prestazioni sociali,

c. premi assicurativi,

d. tributi e tasse legalmente prescritti,

e. fatture per telefono (escluse le spese di installazione e la

liquidazione dei canoni) e affrancature,

f. commissioni e spese postali e bancarie,

g. fatture per elettricità, acqua e materiale di riscaldamento,

h. pagamenti basati su sentenze di autorità giudiziarie

indipendenti dall'amministrazione,

i. rimborsi di capitale e pagamenti di interessi,

j. addebiti interni.

1 Le decisioni e le autorizzazioni di spesa sono firmate dalla persona

competente per la decisione o l’autorizzazione di spesa.

2 Per il resto, la persona responsabile della materia è autorizzata a

firmare gli atti, purché la presente ordinanza e il regolamento di organi-

zazione applicabile non prevedano diversamente.

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Ordinanza sull’organizzazione della Direzione delle finanze (OODF)

3 I contratti che comportano obblighi per il Cantone sono firmati con

doppia firma, con la persona gerarchicamente superiore che firma a

sinistra e la persona responsabile della materia che firma a destra.

1 La direttrice o il direttore di dipartimento stabilisce, nel rispetto del

diritto superiore, quali affari del personale sono decisi dal dipartimento

o dalle unità amministrative e in quale misura è informata o informato

sugli affari del personale.

2 L’Ufficio del personale sottopone alla direttrice o al direttore di

dipartimento proposte per una regolamentazione corrispondente e

per eventuali adeguamenti.

3 La regolamentazione è pubblicata nell’Intranet.

3a Parte: Collaborazione

A. Sedute

1. Per l'informazione reciproca, il coordinamento e la creazione di reti, la direttrice o il direttore di dipartimento convoca regolarmente riunioni di direzione con i capi di tutte le unità amministrative e la o il responsabile della comunicazione.

2. Nelle riunioni di direzione vengono trattati in particolare i seguenti contenuti

a. Gestione e adempimento dei compiti del dipartimento,

b. Strategia del dipartimento nelle mansioni trasversali,

c. Temi prioritari che riguardano più unità amministrative,

d. Gestione degli affari.

1 Per l’esercizio della funzione di direzione e di vigilanza, la direttrice

o il direttore del Dipartimento svolge regolarmente rapporti con i

responsabili delle singole unità amministrative e con la o il respon-

sabile della compliance. Ai rapporti partecipano anche la segretaria o

il segretario generale e, se del caso, altre persone.12

2 Nei rapporti vengono tematizzati in particolare i seguenti contenuti

a. Compiti di direzione, pianificazione e controllo, nonché conferi-

mento di incarichi da parte della direttrice o del direttore del

Dipartimento,

Organisationsverordnung der Finanzdirektion (OV FD)

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b. Coordinamento di progetti e procedure uniformi per compiti tra-

sversali nei settori del personale, delle finanze, della gestione

delle risorse, del controlling, della gestione delle informazioni e

della comunicazione,

c. Resoconto sull’unità amministrativa sulla base di indicatori di

gestione del controlling (budget, contabilità, rapporto annuale,

rapporti intermedi, controlling del personale e dell’IT ecc.),

d. Informazioni su progetti importanti, sviluppi, eventi particolari e

questioni di personale relativi all’unità amministrativa e al suo

contesto.

Per lo scambio personale e confidenziale, la Direttrice o il Direttore di Dipartimento conduce regolarmente colloqui direttivi con i responsabili delle singole unità amministrative.

B. Flusso di informazioni

1 Gli affari sono trasmessi tra la Direttrice o Trasmissione

il Direttore e le unità amministrative in entrambe degli affari

le direzioni tramite il Segretariato generale.

2 In caso di urgenza particolare, la trasmissione può invece

avvenire direttamente.

1 Domande al Consiglio di Stato e domande alla Direttrice interne

o al Direttore di Dipartimento vengono preliminarmente trasmesse ai unità

servizi amministrativi che, secondo l'allegato alla presente ordi- amministrative

nanza, sono particolarmente interessati nelle loro aree di competenza

per la presentazione di un parere.

2 I pareri vengono allegati alla domanda.

I responsabili delle unità amministrative per le funzioni trasversali Finanze e Controllo di Gestione, Personale, Informatica e Comunicazione trasversale garantiscono il necessario coordinamento tra le unità amministrative e la necessaria trasmissione delle informazioni all'interno della rispettiva unità amministrativa.

1 La responsabile o il responsabile dell’unità amministrativa infor-

ma tempestivamente la direttrice o il direttore della Direzione in merito

ai seguenti affari

a. pianificazioni fondamentali e definizioni degli obiettivi;

b. progetti di particolare rilevanza politica, con notevoli ripercus-

sioni organizzative, di personale o finanziarie oppure con un

onere considerevole.

Informazione

su pianificazioni

e progetti

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172.110.3 Ordinanza sull’organizzazione della Direzione delle finanze (OODF)

2 La direttrice o il direttore della Direzione viene regolarmente infor-

mato/a sulle fasi del progetto, sul raggiungimento degli obiettivi e sull’e-

secuzione dei compiti.

1 Tutti i collaboratori della Direzione informano tempestivamente

il proprio superiore gerarchico in merito a eventi straordinari

nell'ambito delle loro mansioni, qualora questi possano

a. richiedere un'azione o un coordinamento urgenti,

b. essere di particolare rilevanza o avere una significativa importanza politica.

2 Nell'ambito delle loro mansioni e del loro potere decisionale, si consulteranno preventivamente

con i loro superiori gerarchici qualora siano imminenti decisioni politicamente sensibili o decisioni di particolare rilevanza, oppure

qualora altre unità amministrative possano essere significativamente interessate dalle decisioni.

3 In caso di modifiche o nuove definizioni di prassi di particolare importanza politica, nonché in altre questioni di particolare rilevanza politica,

è necessaria una consultazione preliminare con il Direttore o la Direttrice della Direzione.

4 I superiori gerarchici o, per motivi imperativi, i collaboratori stessi, informano senza indugio il Direttore o la Direttrice della Direzione in merito a casi di comportamento potenzialmente illecito o altre gravi mancanze.

I dirigenti e i collaboratori comunicano attivamente

e acquisiscono le informazioni necessarie per l'espletamento dei loro compiti.

Decisioni importanti, in particolare quelle con significative implicazioni legali o finanziarie, sono preparate secondo il principio dei quattro occhi, a meno che non esistano equivalenti misure generali.

1 Il reparto competente dell'Ufficio del Personale è a diretta

disposizione dei collaboratori per domande di diritto del personale e

per consulenza personale.

2 Le richieste vengono trattate con riservatezza.

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Parte 4: Contatti esterni

1 Le unità amministrative si esprimono su affari e fatti fondamentali

del loro ambito di competenza conformemente all'allegato alla presente

ordinanza, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

2 La segretaria o il segretario generale designa un/a responsabile della

comunicazione. Quest'ultimo/a può impartire istruzioni per garantire

una comunicazione coerente.

1. Affari di particolare L'Assessora o l'Assessore Direzionale o la o il

rilevanza Responsabile della comunicazione si esprimono

esclusivamente su affari di particolare rilevanza.

2. Sono considerati affari di particolare rilevanza in particolare

a. affari che esulano dal proprio settore di competenza,

b. affari che contengono una componente politica,

c. affari che non possono essere valutati (in particolare per

quanto riguarda la loro importanza politica o specialistica),

d. interviste e pubblicazioni di rilievo,

e. affari concernenti il personale,

f. situazioni di crisi.

1 Le unità amministrative informano immediatamente la o il responsabile della comunicazione sulle richieste dei media ricevute e sulle imminenti attività di pubbliche relazioni.

2 La o il responsabile della comunicazione si occupa di regola direttamente della risposta alle richieste dei media e delle attività di pubbliche relazioni. Per affari di minore importanza, la o il responsabile della comunicazione può, nel singolo caso o in generale per determinati casi, delegare tale compito all'unità amministrativa competente.

1. **Comunicati stampa e conferenze stampa**

Le comunicazioni e le conferenze stampa sono coordinate dal o dalla Responsabile della comunicazione.

2. A tal fine, egli o ella ottiene preventivamente il consenso del Direttore o della Direttrice e si occupa del coordinamento con la Sezione della comunicazione del Consiglio di Stato.

La comunicazione con il Gran Consiglio, i partiti politici, le associazioni di interessi e il Consiglio di fondazione della BVK Cassa Pensione del Cantone Zurigo avviene tramite il direttore o la direttrice o su suo incarico.

Comunicazione con il Gran Consiglio, i partiti, le associazioni e la BVK

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Ordinanza sull'organizzazione della Direzione delle finanze (OODF)

Domande di accesso alle informazioni

1 Le unità amministrative trattano le richieste di accesso alle

informazioni in conformità alla Legge sull'informazione e la protezione

dei dati (LIPD) del 12 febbraio 20072, nell'ambito della loro competenza

secondo l'allegato alla presente ordinanza.

2 Se una richiesta concerne gli interessi dell'intera Direzione o

gli ambiti di competenza di più unità amministrative, essa è trattata

dalla Segreteria generale.

3 Le unità amministrative informano annualmente la Segreteria

generale in merito alle richieste da esse trattate.

Disposizioni di

esecuzione

Regolamenti

organizzativi

Entrata in vigore

Parte 5: Disposizioni finali

La direttrice o il direttore di dipartimento può emanare istruzioni esecutive o integrative della presente ordinanza.

Le dirigenti e i dirigenti delle unità amministrative tra-

smettono alla Segretaria generale o al Segretario generale, all'atten-

zione della Direttrice o del Direttore del Dipartimento, entro il

30 settembre 2016, un regolamento di organizzazione ai sensi del § 11,

che possa entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2017.

2 Il regolamento sull’organizzazione della Direzione delle finanze del

15 ottobre 2014 è abrogato a tale data.

1 RU 71, 44; per la motivazione si veda FF 2015-12-24.

2 RS 170.4.

3 RS 172.1.

4 RS 172.11.

5 RS 611.2.

6 RS 631.51.

12

Regolamento sull’organizzazione della Direzione delle finanze (RO DF)

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7 Introdotto dalla Disposizione del 30 settembre 2016 (RU 71, 470; FF 2016-10-07).

In vigore dal 1° gennaio 2017.

8 Versione conforme alla Disposizione del 30 settembre 2016 (RU 71, 470; FF 2016-10-07).

In vigore dal 1° gennaio 2017.

9 Introdotto dalla Disposizione del 18 agosto 2017 (RU 72, 448; FF 2017-08-25).

In vigore dal 1° gennaio 2018.

10 Versione conforme alla Disposizione del 18 agosto 2017 (RU 72, 448; FF 2017-08-25).

In vigore dal 1° gennaio 2018.

11 Introdotto dalla Disposizione del 26 novembre 2021 (RU 77, 59; FF 2021-12-03).

In vigore dal 1° marzo 2022.

12 Versione conforme alla Disposizione del 26 novembre 2021 (RU 77, 59; FF 2021-12-03).

In vigore dal 1° marzo 2022.

13 Abrogato dalla Disposizione del 26 novembre 2021 (RU 77, 59; FF 2021-12-03).

In vigore dal 1° marzo 2022.

14 Versione conforme alla Disposizione del 24 febbraio 2025 (RU 80, 54; FF 2025-02-28).

In vigore dal 1° aprile 2025.

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Allegato

Regolamento sull’organizzazione della Direzione delle finanze (RO DF)

Ambiti di competenza delle unità amministrative conformemente al § 7 RO DF

Ambito

Competenza

Ambiti di competenza della Direzione conformemente all’Allegato 1 RO CdS

1. Finanze e contabilità

Controlling finanziario

Amministrazione finanziaria

(interdirezionale

e intradirezionale)

Amministrazione finanziaria

(interdirezionale)

2.10 Gestione patrimoniale e tesoreria

3. Diritto e amministrazione tributaria

Segreteria generale

(intradirezionale)

Amministrazione finanziaria

Ufficio delle imposte

4.

Politica finanziaria, inclusa la perequazione

finanziaria e degli oneri con la Confederazione e i Cantoni Amministrazione finanziaria

5.

Assicurazioni e responsabilità dello Stato

6.7 Eredità e donazioni di terzi

7.8 Regalia del sale

8.14 Notariato

9.12 Fondo di pubblica utilità

Segreteria generale

Segreteria generale

Segreteria generale

Segreteria generale

Segreteria generale

Ufficio del personale

10.

Personale centrale

11.

Previdenza professionale

12. Approvvigionamento centrale di stampati e materiale

13.10 Servizi trasversali nei settori

Personale e sviluppo del personale

Contabilità

Informatica

Ufficio del personale

Centro cantonale stampati

e materiale

Ufficio del personale

Amministrazione finanziaria

Ufficio dell’informatica

14

Regolamento sull’organizzazione della Direzione delle finanze (RO DF)

172.110.3

Ambito

Competenza

Ulteriori ambiti di competenza della Direzione12

Segreteria generale

Ricorsi e reclami di vigilanza

(o altra

unità amministrativa

secondo una

regolamentazione speciale

del direttore o della

direttrice)

Acquisizione di attivi da fallimenti archiviati

Segreteria generale

Concessione di mutui e cancellazione di diritti di pegno

Segreteria generale

Comunicazione

Segreteria generale

Compliance

Responsabile della

compliance

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