172.110.3
OVFDOODFRODFFDDF
CH-ZH
Art. 24 : Regolamento d'organizzazione della Direzione delle finanze (RO DF)
Art. 24
1 La responsabile o il responsabile dell’unità amministrativa infor-
ma tempestivamente la direttrice o il direttore della Direzione in merito
ai seguenti affari
a. pianificazioni fondamentali e definizioni degli obiettivi;
b. progetti di particolare rilevanza politica, con notevoli ripercus-
sioni organizzative, di personale o finanziarie oppure con un
onere considerevole.
Informazione
su pianificazioni
e progetti
1.4.25-128
9
172.110.3 Ordinanza sull’organizzazione della Direzione delle finanze (OODF)
2 La direttrice o il direttore della Direzione viene regolarmente infor-
mato/a sulle fasi del progetto, sul raggiungimento degli obiettivi e sull’e-
secuzione dei compiti.