Legislator · Canton Zurigo — Raccolta delle leggi cantonali
Decisioni giudiziarie Legislation Analizza in Legislator
172.110.3 OVFDOODFRODFFDDF CH-ZH

Art. 24 : Regolamento d'organizzazione della Direzione delle finanze (RO DF)

Apri la fonte ufficiale ↗ Full Act (38 provisions) Versione Markdown leggibile dalle macchine (.md)

Art. 24

1 La responsabile o il responsabile dell’unità amministrativa infor-

ma tempestivamente la direttrice o il direttore della Direzione in merito

ai seguenti affari

a. pianificazioni fondamentali e definizioni degli obiettivi;

b. progetti di particolare rilevanza politica, con notevoli ripercus-

sioni organizzative, di personale o finanziarie oppure con un

onere considerevole.

Informazione

su pianificazioni

e progetti

1.4.25-128

9

172.110.3 Ordinanza sull’organizzazione della Direzione delle finanze (OODF)

2 La direttrice o il direttore della Direzione viene regolarmente infor-

mato/a sulle fasi del progetto, sul raggiungimento degli obiettivi e sull’e-

secuzione dei compiti.

← Art. 23 Regolamento d'organizzazione della Direzione delle finanze (RO DF) Art. 25 →

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →