Ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulla cittadinanza (kant. BüV) - Richieste e Documenti
Table of Provisions (14)
Statutory Text (14 Provisions)
1. Le domande di naturalizzazione nel comune e nel cantone da parte di cittadine o cittadini svizzeri devono essere presentate al consiglio cittadino del comune di naturalizzazione su un modulo apposito. I coniugati, i vedovi e i divorziati devono allegare un certificato di stato di famiglia, i partner in unione registrata un certificato di partnership, e i celibi un certificato di stato civile. Il periodo di residenza nel cantone e nel comune di naturalizzazione deve essere comprovato con documenti appropriati.
2. Il consiglio cittadino può richiedere alla richiedente o al richiedente ulteriori documenti pertinenti, come estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni, certificazioni dei servizi sociali, estratti del registro fiscale, curriculum vitae e referenze da parte delle scuole.
1. La concessione del diritto di cittadinanza comunale a cittadine o cittadini del cantone deve essere comunicata dal consiglio comunale alle persone naturalizzate e ai seguenti enti
a) all'ufficio speciale dello stato civile del Cantone di Zugo (art. 41 lett. a ZStV);
b) al consiglio comunale del luogo di origine precedente o dei luoghi di origine precedenti;
c) alla Direzione degli Interni.
1. Se alla cittadina o al cittadino di un altro Cantone è stato concesso il diritto di cittadinanza comunale, il consiglio comunale trasmette la domanda di cittadinanza, sulla quale deve essere confermata l'avvenuta naturalizzazione, insieme alla documentazione disponibile, alla Direzione degli Interni.
1. Per preparare le candidate o i candidati alla naturalizzazione, la Direzione dell'interno organizza corsi di educazione civica.
1. Le domande di stranieri per la naturalizzazione nel comune e nel cantone devono essere presentate al consiglio comunale della comunità di naturalizzazione su un modulo speciale con i seguenti documenti allegati
1. Autorizzazione di naturalizzazione dell'Ufficio federale della migrazione (originale);
2. Documento attestante la cittadinanza (copia del passaporto);
3. Documenti di stato civile attuali, dai quali risulti l'esatta anagrafe di tutte le persone incluse nella domanda;
4. Documento/i relativo/i al domicilio attuale (certificato di residenza).
2. Il consiglio comunale può richiedere al richiedente ulteriori documenti pertinenti come estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni, conferme dai servizi sociali, estratti del registro fiscale, curriculum vitae e referenze dalle scuole.
3. Se i documenti richiesti ai sensi del comma 1 numeri 2 e 3 non sono disponibili o sono difficilmente reperibili, la direzione dell'interno può esonerare dalla loro presentazione.
1. Dubbi ai sensi del § 5 comma 5 della legge sussistono in particolare quando la Direzione degli Interni o il Consiglio dei Cittadini, durante i colloqui personali, accerta che la candidata o il candidato non disponga di sufficienti conoscenze linguistiche.
2. Qualora sussistano dubbi secondo il comma 1, è necessario sostenere una nuova prova di lingua ai sensi del § 5 comma 6 lett. d della legge. Il Servizio di Stato Civile e Cittadinanza tiene un elenco degli enti riconosciuti ai sensi del § 5 comma 5 della legge.
3. Le spese della prova di lingua ai sensi del § 5 comma 6 lett. d della legge sono a carico della candidata o del candidato.
1. Per quanto riguarda il trattamento delle richieste di cittadinanza da parte di cittadine o cittadini stranieri da parte del consiglio comunale e per il loro inoltro alla direzione degli affari interni, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del § 4.
1. Dopo la concessione del diritto di cittadinanza onoraria a una cittadina o a un cittadino di un altro cantone o a una cittadina straniera o a un cittadino straniero, il consiglio municipale deve d'ufficio richiedere al consiglio di governo di concedere anche la cittadinanza cantonale alla persona interessata.
1. La concessione della cittadinanza comunale e cantonale a cittadine o cittadini di altri cantoni e a cittadine o cittadini stranieri deve essere comunicata dalla Direzione degli Affari Interni agli naturalizzati e ai seguenti enti
a) all'Ufficio dello Stato Civile Speciale del Cantone di Zugo (Art. 41 lett. a ZStV);
b) al consiglio comunale del comune di naturalizzazione;
c) al consiglio comunale o municipale del precedente comune d'origine svizzero o dei precedenti comuni d'origine svizzeri;
d) * all'Ufficio per la Migrazione e all'Ufficio Federale della Migrazione, qualora la richiedente o il richiedente fosse una cittadina o un cittadino straniero.
1. Le domande di rinuncia ai diritti di cittadinanza comunale e alla cittadinanza cantonale, o solo ai diritti di cittadinanza comunale, devono essere presentate per iscritto con i documenti necessari, secondo quanto previsto dai §§ 24 fino al 26 della legge della Direzione degli Interni.
1. Se la domanda viene accolta, la decisione della Direzione dell’interno deve essere comunicata, oltre che alla o al licenziato, anche ai seguenti enti
a) all'Ufficio dello stato civile speciale del Cantone Zugo (art. 41 lett. a ZStV[5]);
b) al consiglio civico del precedente luogo d'origine;
c) al consiglio civico o consiglio comunale del luogo d'origine residuo o dei luoghi d'origine residui;
d) al Dipartimento federale di giustizia e polizia, se avviene contemporaneamente la rinuncia alla cittadinanza svizzera.
1. L'ufficiale dello stato civile del luogo di origine del Cantone di Zugo, che viene a conoscenza dell'acquisizione della cittadinanza di un/una cittadino/a cantonale in un altro cantone o in un altro comune del Cantone di Zugo ai sensi dell'art. 41 lett. a ZStV, deve comunicarlo immediatamente alla Direzione degli Affari Interni.
1. La Direzione degli Interni deve comunicare alla cittadina o al cittadino del cantone, che ha acquisito il diritto di cittadinanza di un altro cantone o il diritto di cittadinanza comunale di un'altra comunità del cantone di Zugo, il testo del § 4 della legge e indicare il termine di un mese per la presentazione della dichiarazione sulla conservazione del diritto di cittadinanza precedente.
2. Dopo la scadenza del termine, la Direzione degli Interni registra l'esito e comunica un'eventuale modifica del diritto di cittadinanza, oltre agli interessati, ai seguenti uffici
a) all'Ufficio dello stato civile speciale del Cantone di Zugo (art. 41 lett. a ZStV);
b) al Consiglio comunale del luogo d'origine precedente;
c) al Consiglio comunale o municipale del precedente luogo d'origine svizzero.
1. Le comunità municipali devono adeguare i regolamenti comunali esistenti per la concessione della cittadinanza al presente legge e al regolamento di attuazione entro un anno al massimo dalla sua entrata in vigore.