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§ 10 Ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulla cittadinanza (kant. BüV) - Comunicazioni

Procedura per la concessione della cittadinanza tramite decisione - Conferimento della cittadinanza cantonale ai cittadini di altri cantoni e agli stranieri
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§ 10 Reg. amm. cant. · Comunicazioni

1. La concessione della cittadinanza comunale e cantonale a cittadine o cittadini di altri cantoni e a cittadine o cittadini stranieri deve essere comunicata dalla Direzione degli Affari Interni agli naturalizzati e ai seguenti enti

a) all'Ufficio dello Stato Civile Speciale del Cantone di Zugo (Art. 41 lett. a ZStV);

b) al consiglio comunale del comune di naturalizzazione;

c) al consiglio comunale o municipale del precedente comune d'origine svizzero o dei precedenti comuni d'origine svizzeri;

d) * all'Ufficio per la Migrazione e all'Ufficio Federale della Migrazione, qualora la richiedente o il richiedente fosse una cittadina o un cittadino straniero.

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