121.31
CH-ZG
§ 10 Ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulla cittadinanza (kant. BüV) - Comunicazioni
Procedura per la concessione della cittadinanza tramite decisione - Conferimento della cittadinanza cantonale ai cittadini di altri cantoni e agli stranieri
§ 10 Reg. amm. cant. · Comunicazioni
1. La concessione della cittadinanza comunale e cantonale a cittadine o cittadini di altri cantoni e a cittadine o cittadini stranieri deve essere comunicata dalla Direzione degli Affari Interni agli naturalizzati e ai seguenti enti
a) all'Ufficio dello Stato Civile Speciale del Cantone di Zugo (Art. 41 lett. a ZStV);
b) al consiglio comunale del comune di naturalizzazione;
c) al consiglio comunale o municipale del precedente comune d'origine svizzero o dei precedenti comuni d'origine svizzeri;
d) * all'Ufficio per la Migrazione e all'Ufficio Federale della Migrazione, qualora la richiedente o il richiedente fosse una cittadina o un cittadino straniero.