121.31
CH-ZG
§ 3 Ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulla cittadinanza (kant. BüV) - Comunicazioni ai cittadini cantonali
**Procedimento per l'acquisizione della cittadinanza tramite delibera - Naturalizzazione di cittadine o cittadini svizzeri in un comune**
§ 3 reg. cant. · Comunicazioni ai cittadini cantonali
1. La concessione del diritto di cittadinanza comunale a cittadine o cittadini del cantone deve essere comunicata dal consiglio comunale alle persone naturalizzate e ai seguenti enti
a) all'ufficio speciale dello stato civile del Cantone di Zugo (art. 41 lett. a ZStV);
b) al consiglio comunale del luogo di origine precedente o dei luoghi di origine precedenti;
c) alla Direzione degli Interni.