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121.31 CH-ZG

§ 3 Ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulla cittadinanza (kant. BüV) - Comunicazioni ai cittadini cantonali

**Procedimento per l'acquisizione della cittadinanza tramite delibera - Naturalizzazione di cittadine o cittadini svizzeri in un comune**
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§ 3 reg. cant. · Comunicazioni ai cittadini cantonali

1. La concessione del diritto di cittadinanza comunale a cittadine o cittadini del cantone deve essere comunicata dal consiglio comunale alle persone naturalizzate e ai seguenti enti

a) all'ufficio speciale dello stato civile del Cantone di Zugo (art. 41 lett. a ZStV);

b) al consiglio comunale del luogo di origine precedente o dei luoghi di origine precedenti;

c) alla Direzione degli Interni.

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