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121.31 CH-ZG

§ 12 Ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulla cittadinanza (kant. BüV) - Comunicazioni

Rinuncia alla cittadinanza
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§ 12 leggi provinciali sulle imposte · Comunicazioni

1. Se la domanda viene accolta, la decisione della Direzione dell’interno deve essere comunicata, oltre che alla o al licenziato, anche ai seguenti enti

a) all'Ufficio dello stato civile speciale del Cantone Zugo (art. 41 lett. a ZStV[5]);

b) al consiglio civico del precedente luogo d'origine;

c) al consiglio civico o consiglio comunale del luogo d'origine residuo o dei luoghi d'origine residui;

d) al Dipartimento federale di giustizia e polizia, se avviene contemporaneamente la rinuncia alla cittadinanza svizzera.

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