121.31
CH-ZG
§ 12 Ordinanza d'esecuzione della legge cantonale sulla cittadinanza (kant. BüV) - Comunicazioni
Rinuncia alla cittadinanza
§ 12 leggi provinciali sulle imposte · Comunicazioni
1. Se la domanda viene accolta, la decisione della Direzione dell’interno deve essere comunicata, oltre che alla o al licenziato, anche ai seguenti enti
a) all'Ufficio dello stato civile speciale del Cantone Zugo (art. 41 lett. a ZStV[5]);
b) al consiglio civico del precedente luogo d'origine;
c) al consiglio civico o consiglio comunale del luogo d'origine residuo o dei luoghi d'origine residui;
d) al Dipartimento federale di giustizia e polizia, se avviene contemporaneamente la rinuncia alla cittadinanza svizzera.