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172.51 GPKWALLCPVAL CH-VS

Legge che disciplina la Cassa pensioni del Canton Vallese (CPVAL) (LCPVAL) - Scopo e Ambito di Applicazione (GPKWAL)

40 Articles / Provisions · Canton Vallese — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (40)

Statutory Text (40 Provisions)

1. Disposizioni Generali

1. La presente legge disciplina l'organizzazione e le competenze della Cassa pensioni del Cantone Vallese (di seguito: PKWAL).

Disposizioni transitorie - Organizzazione della PKWAL

1. L'elezione dei membri del consiglio direttivo della PK e la nomina dei membri del consiglio di amministrazione avvengono a partire dal 1º ottobre 2019 per un'entrata in carica entro e non oltre il 1º gennaio 2020.

2. Il consiglio direttivo della PKWAL stabilisce le modalità di tale elezione nella primavera del 2019.

**Disposizioni Transitorie - GPK**

1. L'età di riferimento è fissata a 62 anni per tutti gli assicurati, escluso il personale degli istituti penitenziari e della polizia cantonale, per il quale l'età di riferimento è fissata a 60 anni.

2. Le condizioni per un pensionamento flessibile sono disciplinate nel regolamento previdenziale del GPK.

**Disposizioni Transitorie - GPK**

1. L'importo totale massimo della rendita ponte AVS, rilevante per la quota di finanziamento del datore di lavoro ai sensi del comma 2, corrisponde, per una durata di affiliazione di almeno 20 anni presso la PKWAL, alla rendita AVS massima annua moltiplicata per il numero di anni tra l'età di riferimento e l'età AVS.

2. All'interno di questo limite, il finanziamento della rendita ponte AVS è garantito paritariamente al 50% dal datore di lavoro e al 50% dall'assicurato.

**Disposizioni Transitorie - GPK**

1. Quando la CPG non è più tenuta a erogare rendite ai beneficiari e, dopo il suo scioglimento, rimangono fondi disponibili, questi verranno trasferiti alla CPV presso la quale lo Stato del Vallese assicura il suo personale.

2. Il consiglio d'amministrazione può sciogliere anticipatamente la CPG e trasferire il suo fondo di beneficiari di rendite, nonché il patrimonio previdenziale disponibile, alla CPV presso la quale lo Stato del Vallese assicura il suo personale, a condizione che quest'ultimo si assuma gli obblighi residui ai sensi della garanzia statale come previsto dall'articolo 72c LPP mediante pagamento.

Disposizioni Transitorie - Sistemi di Compensazione

1. Lo Stato del Vallese si fa carico dei costi della regolamentazione transitoria, relativa al passaggio al sistema a capitalizzazione dal 1° gennaio 2012, con l'eccezione dei costi relativi al personale delle istituzioni affiliate e degli assicurati individuali.

2. Questo assorbimento avviene nel caso dell'attivazione della garanzia della rendita statica, che era stata concessa agli assicurati della PKWAL al momento del passaggio al sistema a capitalizzazione dal 31 dicembre 2011, annualmente sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e corrisponde alla differenza tra la rendita statica e l'importo della rendita che verrebbe erogato con il tasso di conversione applicabile ai GPK.

3. I costi della regolamentazione transitoria relativi al personale delle istituzioni affiliate sono a carico di queste ultime.

4. Questi costi possono essere assorbiti, a seconda della scelta della rispettiva istituzione, tramite il pagamento di un importo unico entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica o sotto forma di pagamenti annuali. Gli importi corrispondenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione della PKWAL.

Disposizioni Transitorie - Sistemi di Compensazione

1. Il Cantone Vallese sostiene i costi del sistema di compensazione che limita al massimo al 7,5 percento la perdita di pensione degli assicurati del GPK e dell'OPK con l'applicazione dei nuovi tassi di conversione.

2. Il nuovo sistema di compensazione tiene conto del possibile verificarsi della garanzia della rendita statica.

3. Gli assicurati che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° settembre 2018 non hanno diritto alla compensazione da parte del Cantone Vallese.

4. Il contributo ai costi della compensazione avviene tramite un apporto di capitale unico da parte del Cantone Vallese al GPK e all'OPK, di cui il Consiglio di Stato determina l'importo. L'importo esatto è determinato dall'esperto di previdenza professionale della PKWAL in base alla situazione finanziaria della cassa e della sua base assicurativa al 31 dicembre 2019.

5. I costi del regime transitorio, che riguardano il personale delle istituzioni affiliate, sono a loro carico.

6. Questi costi possono essere sostenuti, a seconda della scelta delle singole istituzioni, tramite il pagamento di un importo unico oppure sotto forma di pagamenti annuali. Gli importi corrispondenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione della PKWAL.

Disposizioni Transitorie - Sistemi di Compensazione

1. Lo Stato del Vallese si assume i costi del sistema di compensazione per un parziale riequilibrio proporzionale alla durata dell'assicurazione al momento dell'attuazione della riforma per gli assicurati dell'OPK.

2. Gli assicurati che hanno iniziato la loro attività a partire dal 1° settembre 2018 non hanno diritto a un riequilibrio da parte dello Stato del Vallese.

3. La copertura dei costi per il parziale riequilibrio avviene tramite un unico contributo di capitale dello Stato del Vallese all'OPK, la cui entità è decisa dal Consiglio di Stato. L'importo esatto è determinato dall'esperto di previdenza professionale della PKWAL in base alla situazione finanziaria della cassa e al suo portafoglio assicurativo al 31 dicembre 2019.

4. I costi della disposizione transitoria, che riguardano il personale delle istituzioni affiliate, sono a carico di queste ultime.

5. Tali costi possono essere regolati, a seconda della scelta delle rispettive istituzioni, tramite il pagamento di un importo una tantum o sotto forma di pagamenti annuali. Gli importi corrispondenti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione della PKWAL.

Disposizioni Transitorie - Sistemi di Compensazione - Fondo PKWAL

1. Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il Fondo di Finanziamento Speciale ai sensi dell'articolo 9 della legge sugli istituti previdenziali statali (Fondo GSVE) sarà trasferito nel Fondo PKWAL ai sensi dell'articolo 22c della legge sulla gestione e il bilancio finanziario del Cantone e il loro controllo (FHG).

2. Il saldo del Fondo GSVE costituisce il capitale iniziale del Fondo PKWAL.

Disposizioni transitorie - Organizzazione della PKWAL

1. PKWAL redige un bilancio di chiusura al 31 dicembre 2019.

2. Questo bilancio comprende le obbligazioni previdenziali al 1º gennaio 2020 ed è oggetto di un rapporto speciale della revisione contabile e dell’esperto in materia di previdenza professionale.

Disposizioni transitorie - Organizzazione della PKWAL

1. Gli assicurati che percepiscono una rendita al 1º gennaio 2020, nonché gli assicurati attivi che hanno aderito alla PKWAL prima del 1º gennaio 2012, saranno affiliati alla GPK.

2. Gli assicurati attivi che hanno aderito a partire dal 1º gennaio 2012, nonché gli assicurati che aderiscono a partire dal 1º gennaio 2020, saranno affiliati all'OPK.

3. La PKWAL stabilisce nel suo regolamento le disposizioni esecutive nonché le norme per i casi speciali.

Disposizioni transitorie - Organizzazione della PKWAL

1. PKWAL redige un bilancio consolidato d'apertura al 1° gennaio 2020, nonché due bilanci di apertura separati per la GPK e la OPK alla stessa data di riferimento.

2. Questi bilanci sono oggetto di un rapporto speciale da parte del revisore e dell'esperto per la previdenza professionale.

3. PKWAL stabilisce le modalità di esecuzione per la redazione dei bilanci di apertura, tenendo conto dei requisiti stabiliti dalla presente legge e dei principi di parità di trattamento all'interno dei circoli dei beneficiari in merito alle prestazioni della GPK e della OPK a partire dal 1° gennaio 2020.

4. I bilanci di apertura vengono inviati ai datori di lavoro affiliati e all'autorità di vigilanza.

Disposizioni Transitorie - Finanziamento della PKWAL

1. La GPK è finanziata secondo il sistema della parziale capitalizzazione ai sensi dell'Articolo 72a BVG e dispone di una garanzia dello Stato del Vallese ai sensi dell'Articolo 72c BVG.

2. Il piano di finanziamento della GPK mira, fino alla sua trasformazione in una cassa per pensionati e al suo scioglimento dopo l'estinzione delle sue obbligazioni, a una capitalizzazione progressiva della cassa.

3. Il piano di finanziamento, che è soggetto alla previa approvazione dell'autorità di vigilanza, è stabilito dal Consiglio di Stato mediante regolamento.

Disposizioni Transitorie - Finanziamento della PKWAL

1. L'OPK è soggetta al sistema della capitalizzazione completa.

2. Al 1° gennaio 2020, riceve l'ammontare delle prestazioni di uscita degli assicurati ad essa affiliati, nonché la loro quota delle riserve e riserve collettive al 31 dicembre 2019 fino al livello del grado di copertura del PKWAL alla data di riferimento del 31 dicembre 2019.

3. Lo Stato del Vallese finanzia tramite un'assegnazione unica la differenza tra l'ammontare delle prestazioni di uscita e la quota delle riserve e riserve collettive che saranno affiliate all'OPK al 1° gennaio 2020, e l'importo corrispondente che viene ridotto al grado di copertura del PKWAL al 31 dicembre 2019.

4. Lo Stato del Vallese finanzia anche tramite un'assegnazione unica l'ammontare necessario per la formazione della riserva di oscillazione del valore, pari al 15 percento del capitale previdenziale complessivo dell'OPK, come calcolato secondo il regolamento per le passività attuariali al 1° gennaio 2020.

**Disposizioni Transitorie - GPK**

1. Lo stipendio determinante e lo stipendio assicurato sono definiti nella legislazione sul personale dello Stato del Vallese, sul personale docente e sui magistrati.

2. Tali termini si applicano secondo le disposizioni del PKWAL direttamente o in modo appropriato anche alle istituzioni affiliate.

**Disposizioni Transitorie - GPK**

1. Le aliquote ordinarie dei contributi dei datori di lavoro per gli assicurati della GPK sono stabilite secondo le seguenti scale contributive

| Età | Contributi Categoria 1: Età di riferimento per il pensionamento di 62 anni con sistema di salario progressivo | Contributi Categoria 2: Età di riferimento per il pensionamento di 60 anni con sistema di salario progressivo | Contributi Categoria 3: Età di riferimento per il pensionamento di 62 anni con sistema di salario non progressivo |

| --- | --- | --- | --- |

| 22-24 | 5,20% | 7,30% | 4,20% |

| 25-29 | 6,20% | 8,30% | 4,20% |

| 30-34 | 7,20% | 9,30% | 4,20% |

| 35-39 | 9,20% | 11,30% | 6,20% |

| 40-44 | 11,20% | 13,30% | 9,20% |

| 45-49 | 13,20% | 15,30% | 14,20% |

| 50-54 | 19,20% | 21,30% | 19,20% |

| 55-57 | 23,20% | 25,30% | 24,20% |

| 58-59 | 25,20% | 27,30% | 24,20% |

| 60-61 | 27,20% | 11,60% | 24,20% |

| 62 e oltre | 11,60% | 11,60% | 11,60% |

2. Le istituzioni affiliate versano un contributo aggiuntivo del 2,5 percento dello stipendio assicurato come contributo alla capitalizzazione graduale della GPK. Sono esonerate da questo contributo le istituzioni in cui gli obblighi previdenziali del loro personale sono coperti al 100 percento.

**Disposizioni Transitorie - GPK**

1. I tassi di contribuzione degli assicurati della GPK fino all'età di riferimento ordinaria sono fissati come segue

a) Età di riferimento di 62 anni: 9,8 percento per gli assicurati con sistema retributivo progressivo ovvero 8,8 percento per gli assicurati con sistema retributivo non progressivo;

b) Età di riferimento di 60 anni: 10,8 percento per gli assicurati con sistema retributivo progressivo.

2. Dopo aver raggiunto l'età di riferimento, il tasso di contribuzione degli assicurati è fissato all'8,8 percento.

1. Disposizioni Generali

1. PKWAL è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. È organizzato sotto forma di casse pensioni create al suo interno (di seguito: CP).

2. La sua sede si trova a Sion.

3. È iscritta nel registro di commercio. È rappresentata con firma collettiva a due.

4. PKWAL garantisce la previdenza professionale del personale dello Stato del Cantone e degli enti ad essa affiliati ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale.

5. È iscritta nel registro della previdenza professionale e sottoposta alla vigilanza dell'autorità competente.

1. Disposizioni Generali

1. PKWAL è un istituto previdenziale con un organo paritetico superiore e si compone delle casse pensioni interne create al suo interno.

2. Ogni cassa pensioni creata all'interno di PKWAL dispone di un proprio consiglio paritetico, propri regolamenti e una propria contabilità.

3. Nel quadro di questa legge, PKWAL è inizialmente composta da una cassa pensioni aperta (CPO) e temporaneamente da una cassa pensioni chiusa (CPC).

4. Per raggiungere il suo obiettivo, PKWAL può stipulare gli accordi necessari, comprese le assicurazioni. In questo caso, essa è contraente e beneficiaria.

Sistema di Capitalizzazione e Garanzia dello Stato del Vallese

1. PKWAL definisce i piani di prestazione ed eroga le sue prestazioni pensionistiche secondo il primato dei contributi.

Sistema di Capitalizzazione e Garanzia dello Stato del Vallese

1. PKWAL dispone di una garanzia dello Stato del Vallese. Il principio e la definizione della garanzia delle prestazioni previdenziali ai sensi dell'articolo 72c LPP sono stabiliti separatamente per ciascun istituto di previdenza come segue

a) la garanzia delle prestazioni dello Stato del Vallese ai sensi dell'articolo 72c LPP si riferisce esclusivamente all'istituto di previdenza chiuso (IPCh). Le modalità di questa garanzia sono disciplinate da un regolamento del Consiglio di Stato;

b) la garanzia dello Stato del Vallese non è concessa per le prestazioni degli istituti di previdenza aperti (IPAp).

Sistema di Capitalizzazione e Garanzia dello Stato del Vallese

1. Il sistema della capitalizzazione integrale si applica all'OPK senza garanzia dello Stato del Vallese.

2. Il sistema della capitalizzazione parziale si applica alla GPK con garanzia dello Stato del Vallese.

Sistema di Capitalizzazione e Garanzia dello Stato del Vallese

1. Per la GPK si applica la parziale capitalizzazione secondo gli articoli 72a e 72f LPP.

2. Essa dispone di una garanzia dello Stato del Vallese per le prestazioni conformi all'articolo 72c LPP e alle disposizioni transitorie di questa legge.

3. Il suo piano di finanziamento deve essere approvato dall'autorità di vigilanza secondo l'articolo 72a LPP.

4. Le modalità di attuazione della garanzia legale dello Stato del Vallese sono stabilite nel quadro della presente legge mediante un regolamento del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato è autorizzato a determinare la quota di finanziamento degli altri datori di lavoro affiliati alla GPK, e lo Stato del Vallese può richiedere il rimborso di questa quota.

Sistema di Capitalizzazione e Garanzia dello Stato del Vallese

1. PKWAL può stipulare convenzioni di adesione con altre istituzioni tramite una cassa pensioni aperta, che assumono compiti pubblici o semi-pubblici (di seguito: istituzioni aderenti).

2. L'adesione avviene tramite una convenzione di adesione. La legge PKWAL e i regolamenti della PKWAL sono parti integranti di questa convenzione.

Organizzazione e Amministrazione

1. Gli organi della PKWAL sono

a) il consiglio di amministrazione;

b) i consigli direttivi della PK;

c) l'assemblea dei delegati;

d) la direzione;

e) l'organo di revisione;

f) l'esperto in previdenza professionale.

Organizzazione e Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione composto pariteticamente è costituito da 8 a 12 membri, nominati separatamente dai rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati del PK.

2. Di norma, i membri del consiglio di amministrazione vengono nominati tra le fila dei membri del consiglio direttivo del PK.

3. La durata di un mandato è di 4 anni, rinnovabile fino a un massimo di 12 anni. Il mandato dei membri eletti nel corso di un periodo scade alla fine del periodo di esercizio.

4. Il consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente ed elegge in particolare il suo presidente.

Organizzazione e Amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo superiore. Esso esercita la direzione generale nonché la sorveglianza e il controllo sull'amministrazione. Ha i compiti intrasmissibili e inderogabili previsti dalla legge, in particolare

a) Definizione del sistema di finanziamento entro i limiti dell'articolo 50, paragrafo 2, del BVG;

b) Determinazione degli obiettivi delle prestazioni, dei piani di previdenza e dei principi per l'utilizzo dei fondi liberi;

c) Emissione e modifica dei regolamenti;

d) Redazione e approvazione del bilancio annuale;

e) Determinazione del tasso d'interesse tecnico e delle altre basi tecniche;

f) Determinazione dell'organizzazione, in particolare dell'amministrazione e dello status del personale della PKWAL;

g) Organizzazione della contabilità;

h) Determinazione del gruppo degli assicurati e garanzia dell'informazione agli assicurati;

i) Garanzia della formazione iniziale e continua dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;

j) Nomina e revoca delle persone incaricate dell'amministrazione;

k) Elezione e revoca dell'esperto di previdenza professionale e dell'organo di revisione;

l) Decisione sulla riassicurazione totale o parziale dell'istituto di previdenza e sull'eventuale riassicuratore;

m) Determinazione degli obiettivi e dei principi della gestione patrimoniale nonché dell'attuazione e del monitoraggio del processo di investimento;

n) Revisione periodica della coerenza a medio e lungo termine del patrimonio investito con gli obblighi;

o) Determinazione delle condizioni per la riscatta delle prestazioni;

p) Definizione delle relazioni con i datori di lavoro affiliati e delle condizioni applicabili per l'adesione di altri datori di lavoro.

2. Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre tramite regolamento le competenze di rappresentanza, la creazione di fondi pensione aperti o, previa approvazione del consiglio di Stato, l'integrazione degli assicurati, la determinazione della compensazione degli organi e la loro pubblicazione, nonché le disposizioni relative all'organizzazione dell'assemblea dei delegati e alla modalità di elezione dei comitati di previdenza e del consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione può incaricare un ufficio, commissioni o determinati membri della preparazione o dell'esecuzione delle sue decisioni o del controllo su determinati affari. Garantisce che i membri siano adeguatamente informati.

4. Decide una compensazione adeguata al mandato per i suoi membri e quelli dei comitati di previdenza.

5. Esamina e approva le seguenti decisioni dei comitati di previdenza in base ai compiti intrasmissibili e inderogabili previsti dalla legge

a) Strategia allocativa del patrimonio dei comitati di previdenza;

b) Piano di previdenza, contributi e attuazione del sistema di finanziamento dei comitati di previdenza, in particolare la capitalizzazione totale per i fondi pensione aperti e la richiesta di continuazione del sistema di finanziamento parziale per la GPK secondo l'articolo 72a del BVG;

c) Accordo di adesione;

d) Rapporto annuale;

e) Budget;

f) Decisioni riguardanti la riassicurazione totale o parziale dei comitati di previdenza;

g) Conclusione di accordi di adesione con istituzioni esterne;

h) Designazione delle persone che rappresentano PKWAL con firma collettiva a due;

i) Misure di risanamento;

j) Liquidazione parziale.

6. Il consiglio di amministrazione esercita l'alta sorveglianza sulle seguenti decisioni dei comitati di previdenza

a) Utilizzo degli eccedenze;

b) Adeguamento delle pensioni all'andamento dei prezzi.

Organizzazione e Amministrazione

1. Ogni Cassa di Previdenza (PK) gestisce un conto interno specifico con attivi e passivi previdenziali propri.

2. Ogni PK è amministrata da un consiglio di amministrazione che è composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e degli assicurati. Il regolamento può concedere ai pensionati una rappresentanza senza diritto di voto.

3. Il regolamento organizzativo della PK stabilisce la composizione e la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.

4. Non appena la composizione degli assicurati della Cassa Pensione di Garanzia (GPK) comprende esclusivamente pensionati, i membri del consiglio di amministrazione della GPK vengono nominati dal Consiglio di Stato. Se il numero di assicurati attivi non è sufficiente per una rappresentanza paritetica, essi possono decidere una rappresentanza proporzionale in base al capitale di copertura degli assicurati attivi o rinunciare a una rappresentanza a favore di una nomina da parte del Consiglio di Stato.

5. Le PK, ad eccezione di quelle previste dalla presente legge, vengono istituite, previa approvazione del Consiglio di Stato, mediante deliberazione del consiglio di amministrazione, che definisce anche il gruppo dei datori di lavoro affiliati.

Organizzazione e Amministrazione

1. Il consiglio rappresenta il PK nei confronti della cassa.

2. Nei limiti dei compiti legalmente intrasferibili e inalienabili del consiglio di amministrazione del PKWAL e dei privilegi riconosciuti dello Stato Vallese, i consigli del PK assumono i seguenti compiti

a) Delibera sui regolamenti del PKWAL per il PK;

b) Scelta del piano previdenziale e/o del piano prestazioni;

c) Strategia di allocazione del patrimonio nel quadro del patrimonio comune del PKWAL;

d) Delibera sugli accordi di affiliazione;

e) Redazione del rapporto annuale;

f) Elaborazione del bilancio;

g) Decisioni riguardo alla riassicurazione;

h) Delibera sull'utilizzo degli eccedenze;

i) Decisioni sull'adeguamento al trend dei prezzi;

j) Informazione regolare degli assicurati tramite circolari o altri mezzi di comunicazione appropriati;

k) Designazione delle persone che rappresentano il PK con firma collettiva nei confronti del consiglio di amministrazione;

l) Decisioni ai sensi della legge e dei regolamenti in tutti i casi non espressamente disciplinati;

m) Adozione delle misure di risanamento e delle modalità necessarie alla GPK per la richiesta di proseguimento della parziale capitalizzazione nel quadro della garanzia delle prestazioni da parte dello Stato Vallese ai sensi di questa legge;

n) Constatazione che sono soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale.

Organizzazione e Amministrazione

1. Il datore di lavoro contrattualmente affiliato alla PKWAL è collegato a una cassa pensioni e sottostà alle disposizioni legali e regolamentari applicabili a quest'ultima.

2. In caso di uscita collettiva di una parte del personale di un datore di lavoro affiliato, ad eccezione dello Stato del Vallese, o in caso di termine di affiliazione di tale datore di lavoro con uscita dei pensionati ad esso affiliati, la PKWAL fattura al suddetto datore di lavoro un'indennità di uscita per coprire la parte risultante di sottocopertura della GPK ovvero la parte degli accantonamenti e delle riserve della OPK, che costituiscono parte del finanziamento speciale da parte dello Stato del Vallese al 1° gennaio 2020.

3. Le presenti disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro che sono contemporaneamente affiliati alla GPK e alla OPK. La risoluzione dell'affiliazione a una cassa da parte del datore di lavoro è subordinata alla condizione che contemporaneamente venga terminata l'affiliazione all'altra cassa. La cessazione dell'affiliazione alle due casse comporta l'uscita dei pensionati del datore di lavoro affiliato e la fatturazione dell'indennità di uscita delle due casse a carico del datore di lavoro.

4. La PKWAL stabilisce per regolamento le modalità esecutive, in particolare il contenuto delle disposizioni sull'affiliazione, il metodo di calcolo dell'indennità a carico del datore di lavoro uscente e le condizioni di pagamento.

Organizzazione e Amministrazione

1. Il Consiglio di Stato stabilisce mediante regolamento le modalità per la determinazione della rappresentanza dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione della GPK e in quello della OPK, dove lo Stato del Vallese assicura i propri collaboratori, prestando attenzione a una adeguata rappresentanza degli altri datori di lavoro.

Organizzazione e Amministrazione

1. La composizione dell’assemblea dei delegati avviene secondo le modalità e i principi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

2. L’assemblea dei delegati è eletta dagli assicurati o dalle associazioni del personale e dei pensionati per una durata di 4 anni, tenendo conto della rappresentanza proporzionale di ciascun fondo pensione (PK).

Organizzazione e Amministrazione

1. L'assemblea dei delegati elegge i rappresentanti degli assicurati nei consigli di amministrazione.

2. Essa viene consultata dal consiglio di amministrazione nella stesura del regolamento che stabilisce la sua organizzazione e le modalità di elezione dei suoi membri.

3. Prende atto del rapporto annuale e del bilancio annuale, nonché del rapporto del revisore e dell'esperto riconosciuto per la previdenza professionale.

4. Ha diritto di proposta su tutte le questioni relative a PKWAL e viene informata annualmente dal consiglio di amministrazione e dalla direzione sull'andamento degli affari.

Organizzazione e Amministrazione

1. La Direzione si occupa di tutti gli affari correnti e può essere invitata a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle sue commissioni, dei Comitati direttivi nonché dell'Assemblea dei delegati. La Direzione nomina i collaboratori della PKWAL.

2. La Direzione e i collaboratori sono assunti conformemente al Codice delle obbligazioni. Per la previdenza professionale, essi sono assicurati presso la PKWAL.

3. Un regolamento emanato dal Consiglio di amministrazione stabilisce le altre mansioni e competenze della Direzione.

**Patrimonio e Controllo**

1. Il patrimonio della PKWAL è costituito dal proprio patrimonio amministrativo, destinato alla copertura dei costi operativi, e dal patrimonio previdenziale comune consolidato della PK.

2. Il patrimonio amministrativo della PKWAL e il patrimonio previdenziale comune consolidato della PK sono formati dai contributi regolamentari dei datori di lavoro e dei lavoratori, dai contributi volontari dei datori di lavoro e di terzi, nonché dai proventi derivanti dagli investimenti del patrimonio della PKWAL.

3. Ogni PK possiede una quota del patrimonio mobile e immobiliare comune.

4. PKWAL tiene una contabilità separata per ogni PK.

5. Gli attivi e i passivi della PK sono contabilizzati separatamente. Ogni PK risponde solo dei propri passivi e utilizza i propri attivi esclusivamente per la previdenza professionale dei propri assicurati.

**Patrimonio e Controllo**

1. La PKWAL investe il patrimonio secondo le disposizioni della LPP. Si assicura in particolare che

a) sia garantita la sicurezza degli investimenti;

b) gli investimenti generino un rendimento conforme al mercato;

c) la distribuzione dei rischi sia equilibrata;

d) siano disponibili sufficienti mezzi liquidi.

2. Il patrimonio immobiliare della PKWAL può essere detenuto in tutto o in parte da una fondazione di investimento della previdenza professionale.

3. Il trasferimento di beni immobili a una fondazione di previdenza è esente da tutte le imposte, tasse e oneri cantonali.

**Patrimonio e Controllo**

1. PKWAL redige ogni anno un bilancio e un conto economico consolidato sulla base dei rapporti d'attività dei fondi pensione aperti e chiusi.

2. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

**Patrimonio e Controllo**

1. L'organo di revisione svolge i compiti ad essa assegnati dalla legge del BVG.

2. Esamina in particolare ogni anno la legittimità del bilancio annuale, dei conti assicurativi, della gestione aziendale e degli investimenti patrimoniali.

3. Presenta al consiglio di amministrazione un rapporto scritto sui risultati della sua verifica.

**Patrimonio e Controllo**

1. L'esperto in previdenza professionale svolge i compiti a lui assegnati dalla LPP.

2. L'esperto verifica in particolare periodicamente per la CPWP così come consolidato per la CP

a) se la CPWP e la CP offrono garanzie tali da poter adempiere ai loro obblighi;

b) se le disposizioni regolamentari relative alle basi tecnico-assicurative, alle prestazioni e al finanziamento rispettano le prescrizioni legali;

c) se il piano di finanziamento del CPG della CPWP soddisfa i requisiti legali.

3. Egli sottopone al consiglio di amministrazione, previo parere dei dirigenti, raccomandazioni riguardanti in particolare

a) il tasso d’interesse tecnico e le altre basi tecniche;

b) le misure da avviare in caso di sottocopertura;

c) la continuazione del piano di finanziamento per una parziale capitalizzazione del CPG.

**Patrimonio e Controllo**

1. In aggiunta alla vigilanza esercitata dall'autorità di vigilanza del BVG, la PKWAL è sottoposta, nei limiti della legislazione federale, alla vigilanza del Consiglio di Stato, che la esercita tramite il Dipartimento incaricato delle finanze.

2. Il Consiglio di Stato è in particolare competente per

a) la vigilanza sul rispetto a lungo termine dell'equilibrio finanziario e sull'osservanza del piano di finanziamento ai sensi dell'articolo 72a, paragrafo 1, BVG per la GPK della PKWAL;

b) la presa d'atto del bilancio annuale e delle relazioni annuali.

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