Art. 12 Legge che disciplina la Cassa pensioni del Canton Vallese (CPVAL) (LCPVAL) - Casse Pensioni
Art. 12 GPKWAL · Casse Pensioni
1. Ogni Cassa di Previdenza (PK) gestisce un conto interno specifico con attivi e passivi previdenziali propri.
2. Ogni PK è amministrata da un consiglio di amministrazione che è composto pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e degli assicurati. Il regolamento può concedere ai pensionati una rappresentanza senza diritto di voto.
3. Il regolamento organizzativo della PK stabilisce la composizione e la nomina dei membri del consiglio di amministrazione.
4. Non appena la composizione degli assicurati della Cassa Pensione di Garanzia (GPK) comprende esclusivamente pensionati, i membri del consiglio di amministrazione della GPK vengono nominati dal Consiglio di Stato. Se il numero di assicurati attivi non è sufficiente per una rappresentanza paritetica, essi possono decidere una rappresentanza proporzionale in base al capitale di copertura degli assicurati attivi o rinunciare a una rappresentanza a favore di una nomina da parte del Consiglio di Stato.
5. Le PK, ad eccezione di quelle previste dalla presente legge, vengono istituite, previa approvazione del Consiglio di Stato, mediante deliberazione del consiglio di amministrazione, che definisce anche il gruppo dei datori di lavoro affiliati.