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172.51 GPKWALLCPVAL CH-VS

Art. T1-12 Legge che disciplina la Cassa pensioni del Canton Vallese (CPVAL) (LCPVAL) - Scioglimento della GPK

**Disposizioni Transitorie - GPK**
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Art. T1-12 GPKWAL - Scioglimento della GPK · Scioglimento della GPK

1. Quando la CPG non è più tenuta a erogare rendite ai beneficiari e, dopo il suo scioglimento, rimangono fondi disponibili, questi verranno trasferiti alla CPV presso la quale lo Stato del Vallese assicura il suo personale.

2. Il consiglio d'amministrazione può sciogliere anticipatamente la CPG e trasferire il suo fondo di beneficiari di rendite, nonché il patrimonio previdenziale disponibile, alla CPV presso la quale lo Stato del Vallese assicura il suo personale, a condizione che quest'ultimo si assuma gli obblighi residui ai sensi della garanzia statale come previsto dall'articolo 72c LPP mediante pagamento.

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