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172.51 GPKWALLCPVAL CH-VS

Art. T1-9 Legge che disciplina la Cassa pensioni del Canton Vallese (CPVAL) (LCPVAL) - Contributi degli Assicurati della GPK

**Disposizioni Transitorie - GPK**
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Art. T1-9 GPKWAL · Contributi degli Assicurati della GPK

1. I tassi di contribuzione degli assicurati della GPK fino all'età di riferimento ordinaria sono fissati come segue

a) Età di riferimento di 62 anni: 9,8 percento per gli assicurati con sistema retributivo progressivo ovvero 8,8 percento per gli assicurati con sistema retributivo non progressivo;

b) Età di riferimento di 60 anni: 10,8 percento per gli assicurati con sistema retributivo progressivo.

2. Dopo aver raggiunto l'età di riferimento, il tasso di contribuzione degli assicurati è fissato all'8,8 percento.

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