172.51
GPKWALLCPVAL
CH-VS
Art. T1-9 Legge che disciplina la Cassa pensioni del Canton Vallese (CPVAL) (LCPVAL) - Contributi degli Assicurati della GPK
**Disposizioni Transitorie - GPK**
Art. T1-9 GPKWAL · Contributi degli Assicurati della GPK
1. I tassi di contribuzione degli assicurati della GPK fino all'età di riferimento ordinaria sono fissati come segue
a) Età di riferimento di 62 anni: 9,8 percento per gli assicurati con sistema retributivo progressivo ovvero 8,8 percento per gli assicurati con sistema retributivo non progressivo;
b) Età di riferimento di 60 anni: 10,8 percento per gli assicurati con sistema retributivo progressivo.
2. Dopo aver raggiunto l'età di riferimento, il tasso di contribuzione degli assicurati è fissato all'8,8 percento.