Legislator · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
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Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT) (ILGT)

29 Articles / Provisions · Cantone Ticino — Raccolta delle leggi cantonali
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Table of Provisions (29)

Statutory Text (29 Provisions)

RLIT

Il presente regolamento precisa

a) il campo di applicazione della legge;

b) l’informazione del pubblico (informazione attiva);

c) il diritto di accesso ai documenti ufficiali (informazione passiva);

d) le relative procedure e gli emolumenti.

RLIT

Le persone fisiche e giuridiche di diritto privato che svolgono compiti d’interesse pubblico sono soggette alla legge secondo il suo art. 2 cpv. 1 lett. e solo per la parte della rispettiva organizzazione e attività che è in relazione con l’adempimento di un compito pubblico.

RLIT

1 La legge disciplina l’informazione del pubblico e l’accesso ai documenti ufficiali dell’attività amministrativa corrente.

2 L’accesso ai documenti ufficiali definitivamente archiviati è disciplinato dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale.

3 La tutela, la gestione e la conservazione dei documenti ufficiali dell’attività amministrativa corrente sono disciplinati dalla legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011 e dal diritto speciale, tenendo conto dei principi della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 .

4 Le autorità competenti possono emanare disposizioni specifiche in applicazione di tali normative.

RLIT

1 Riservato il diritto speciale, le autorità informano la popolazione e i media nelle modalità seguenti

a) pubblicano su Internet le informazioni sugli ambiti e sugli affari importanti che rientrano nella loro sfera di competenza;

b) mettono a disposizione ulteriori informazioni che agevolano la ricerca di documenti, sempre che questo non comporti un dispendio sproporzionato.

2 L’autorità competente pubblica al più presto su Internet i documenti ufficiali d’interesse generale o ritenuti impor tanti, se

a) ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e

b) la pubblicazione su Internet non è contraria ad alcuna disposizione legale.

RLIT

Le autorità definiscono le modalità di diffusione dell’informazione della popolazione e dei media mediante comunicati e conferenze stampa e altri strumenti di divulgazione.

RLIT

Contro le decisioni dell’autorità responsabile è dato ricorso secondo le norme della legge sulla procedura amministrativa e del diritto speciale.

RLIT

1 Per documento destinato a scopo personale si intende ogni informazione a scopo di servizio, utilizzata esclusivamente dal suo autore o da un numero ristretto di persone quale mezzo ausiliario, come appunti o copie di lavoro di documenti.

2 Per documento utilizzato per scopi commerciali si intende ogni informazione fornita da un’autorità dietro compenso, comprese le informazioni che servono direttamente all’elaborazione di un prodotto.

RLIT

1 I documenti sono considerati ufficiali ai sensi della legge

a) indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate;

b) indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore.

2 L’elaborazione di un documento è considerata terminata quando esso è presentato nella sua versione definitiva, ovvero, in particolare

a) quando è stato firmato, vistato o confezionato in modo da ragionevolmente dedurne il carattere definitivo; oppure

b) quando è stato trasmesso definitivamente al destinatario, segnatamente a titolo di informazione o per presa di posizione o decisione.

RLIT

1 Sono escluse dal diritto di accesso istituito dalla legge le seguenti categorie di documenti

a) i documenti archiviati a tempo indeterminato ai sensi della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011;

b) le cartelle sanitarie o cliniche, ai sensi della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e della legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999;

c) le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie e le decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso;

d) le note e le valutazioni di scolari e studenti;

e) gli atti del personale;

f) i certificati di assicurazione di previdenza professionale;

2 Sono riservate le disposizioni del diritto speciale federale e cantonale che, dichiarando confidenziali determinati documenti ufficiali, prevedono condizioni specifiche per il loro accesso.

3 Rimane altresì riservato l’accesso a simili documenti per scopi pianificatori, scientifici, statistici e di ricerca, conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009.

RLIT

1 L’accesso a un documento ufficiale accordato a una persona deve essere concesso a qualsiasi altro richiedente nella stessa misura, con gli stessi contenuti e nella stessa modalità.

2 Sono riservati i diritti di accesso alle informazioni da parte delle autorità secondo il diritto speciale.

RLIT

1 L’autorità informa in modo adeguato il richiedente in merito ai documenti ufficiali disponibili che riguardano la sua richiesta e lo assiste nel suo intento, per quanto ciò non comporti un onere lavorativo sproporzionato.

2 Se i documenti ufficiali sono disponibili su Internet oppure sono contenuti in una pubblicazione ufficiale accessibile a tutti, l’autorità può limitarsi a comunicare al richiedente i riferimenti necessari al loro reperimento.

3 L’autorità non è tenuta né a tradurre i documenti ufficiali che possono essere consultati secondo la legge né a spiegarne il contenuto.

RLIT

1 La consultazione ha luogo presso l’autorità competente per il disbrigo della domanda di accesso ai documenti ufficiali richiesti.

2 L’autorità può limitarsi ad autorizzare il richiedente a consultare una copia del documento ufficiale.

3 L’identità del richiedente può essere verificata mediante la presentazione di un documento d’identità.

RLIT

Su domanda del richiedente, l’autorità allestisce e consegna una copia di un documento ufficiale, a condizione che l’atto di riproduzione non danneggi il documento e il richiedente ne sopporti le spese.

RLIT

1 L’accesso a un documento ufficiale suscettibile di ledere la personalità, la sfera privata e i dati personali di terzi, può essere eccezionalmente accordato se, previa individuazione e ponderazione degli interessi in gioco, prevale l’interesse pubblico alla trasparenza.

2 L’interesse pubblico alla trasparenza può prevalere quando

a) la pubblicazione risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in particolare in seguito a nuovi eventi;

b) la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l’ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica;

c) la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli.

RLIT

1 Per domanda presentata in forma scritta si intende per principio anche la domanda inoltrata tramite fax o posta elettronica, a condizione che il richiedente sia identificabile.

2 La domanda di accesso può essere presentata sulla base dei modelli ufficiali messi a disposizione dalle autorità.

3 La domanda deve contenere indicazioni sufficienti per permettere all’autorità di identificare il documento ufficiale richiesto. Se ragionevolmente esigibile, il richiedente è tenuto a in dicare in particolare

a) i dati generalmente ottenibili che permettono di identificare chiaramente un documento, quali la data di allestimento, il titolo e il riferimento;

b) un preciso lasso di tempo;

c) l’autorità che ha allestito il documento;

d) l’ambito in questione.

4 L’autorità può invitare il richiedente a precisare la sua domanda.

5 Se il richiedente non fornisce entro 10 giorni le indicazioni complementari necessarie per l’identificazione del documento richiesto, la sua domanda è inammissibile. L’autorità informa il richiedente sulle conseguenze del mancato rispetto del termine impartito.

RLIT

La domanda di accesso è inammissibile se è abusiva, ossia se è manifestamente insensata o di contenuto querulomane, oppure se il richiedente perturba deliberatamente il funzionamento dell’attività amministrativa o chiede in modo ripetuto la comunicazione di un documento che ha già potuto consultare in base alla legge o in altro modo.

Domanda che richiede un

trattamento particolarmente dispen dioso

(art. 15 cpv. 2 lett. a LIT)

RLIT

Una domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso quando l’autorità non è in grado di trattarla con le risorse materiali e personali di cui dispone senza compromettere considerevolmente l’adempimento di altri compiti.

RLIT

1 Se un documento ufficiale è stato elaborato da più autorità, la presa di posizione è rilasciata dall’autorità responsabile.

2 Se la domanda di accesso riguarda più documenti che concernono la stessa pratica e che sono stati allestiti o ricevuti da diverse autorità sottoposte alla legge, la presa di posizione è rilasciata dall’autorità responsabile.

3 Se la responsabilità è condivisa in ugual misura tra più autorità, se non è palese o se non è stata assegnata ad alcuna autorità, le autorità interessate determinano tra di loro l’autorità responsabile della presa di posizione. Quest’ultima prende posizione d’intesa con le altre autorità interessate.

4 Se un documento è stato allestito su mandato di un’altra autorità, quest’ultima deve essere consultata prima della presa di posizione.

RLIT

1 Un membro e un supplente della Commissione indipendente di mediazione devono disporre di una formazione specializzata in mediazione conforme ai criteri riconosciuti sul piano svizzero dagli organismi di mediazione e di qualifiche e attitudini specifiche in materia di mediazione amministrativa.

2 La Commissione esamina se l’autorità ha agito in modo lecito e opportuno nel trattare la domanda.

3 La Commissione o una sua delegazione sente i partecipanti alla procedura di mediazione e tenta di pervenire a una soluzione. Se lo ritiene opportuno, sottopone alle parti delle proposte. La procedura può essere scritta o orale.

4 La Commissione può attribuire la preparazione e l’esecuzione del suo mandato in un caso specifico a una sua delegazione. Quest’ultima provvede a un’adeguata e tempestiva informazione dei suoi membri.

RLIT

La Commissione di mediazione esamina la domanda e conclude la procedura il più presto possibile, tenendo conto delle sue particolarità, delle difficoltà di trattamento e della complessità delle questioni giuridiche, tecniche o politiche che essa solleva.

RLIT

1 Non appena è stata presentata una domanda di mediazione, la Commissione ne informa l’autorità interessata e le impartisce un termine per

a) completare, se necessario, la motivazione della sua presa di posizione;

b) trasmetterle i documenti necessari;

c) comunicarle il nome della persona autorizzata a rappresentarla nella mediazione.

2 Il richiedente e il terzo che è stato consultato secondo l’art. 14 della legge possono farsi rappresentare. In caso di procedura orale, essi devono comparire personalmente.

3 Nella procedura orale, l’autorità deve essere rappresentata da un suo funzionario dirigente o da un funzionario specialmente incaricato con potere decisionale sull’oggetto della mediazione.

4 Le parti sono tenute a contribuire al rispetto del termine entro cui deve svolgersi la mediazione e a collaborare alla ricerca di un accordo.

5 Se le parti rifiutano di partecipare alla ricerca di un accordo o se ritardano la procedura di mediazione in modo abusivo, la Commissione può constatare l’insuccesso della mediazione.

RLIT

1 Nella comunicazione scritta, la Commissione menziona in particolare il diritto dei partecipanti alla procedura di mediazione di chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione secondo l’art. 19 della legge e il termine a loro disposizione.

2 La comunicazione non deve contenere alcun tipo di informazione che potrebbe ledere gli interessi tutelati dall’art. 10 della legge.

Informazione della Commis sione da

RLIT

Le autorità responsabili e le autorità di ricorso trasmettono alla Commissione di mediazione una copia delle proprie decisioni, nella misura in cui il relativo oggetto sia stato sottoposto a una procedura di mediazione conclusasi senza successo.

RLIT

Le procedure di consultazione dei documenti, di mediazione e di decisione sono gratuite. È riservato l’art. 25.

RLIT

1 Se sono effettuate delle riproduzioni o se l’accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza è percepito un emolumento secondo la tariffa fissata nell’allegato al presente regolamento.

2 È data facoltà agli organi e alle autorità di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. d ed e della legge di stabilire tariffe inferiori.

3 Un onere amministrativo è considerato di una certa importanza se l’esame della domanda d’accesso e la preparazione dei documenti ufficiali per l’accesso eccedono una mezz’ora.

4 L’autorità che intende percepire un emolumento ne informa immediatamente il richiedente e gli comunica il presumibile importo.

5 Il richiedente può sottoporre l’ammontare presumibile dell’emolumento alla procedura di mediazione secondo l’art. 18 della legge.

6 Se la mediazione non è domandata o se non ha successo, il richiedente può chiedere all’autorità responsabile l’emanazione di una decisione debitamente motivata sull’ammontare dell’emolumento. Sono applicabili per analogia gli art. 19 e 20 della legge.

RLIT

1 La Cancelleria dello Stato è il centro di competenze in materia di trasparenza.

2 Essa designa al proprio interno un Servizio di consulenza per la trasparenza che ha il compito di

a) coordinare a livello cantonale l’attuazione uniforme della legge, in collaborazione con l’Incaricato cantonale della protezione dei dati, l’Archivio di Stato e il Centro dei sistemi informativi;

b) assicurare e promuovere l’informazione del pubblico e delle autorità sottoposte alla legge;

c) offrire consulenza e coordinare la formazione delle autorità sottoposte alla legge. [1]

[1] Cpv. modificato dal R 22. 3 .2017; in vigore dal 24.3.2017 - BU 2017, 55.

RLIT

… [2]

[2] Art. abrogato dal R 22.3 .2017; in vigore dal 24.3.2017 - BU 2017, 55.

RLIT

1 Ogni autorità comunica annualmente al Cancelliere dello Stato

a) il numero di domande di accesso che le sono state presentate durante l’anno;

b) il numero di domande accettate, respinte o parzialmente respinte.

2 Il Cancelliere dello Stato definisce le modalità di comunicazione di tali informazioni.

RLIT

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Pubblicato nel BU 2012 , 429.

ALLEGATO

(art. 25)

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