Art. 9 RLIT Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT)
Art. 9 RLIT
1 Sono escluse dal diritto di accesso istituito dalla legge le seguenti categorie di documenti
a) i documenti archiviati a tempo indeterminato ai sensi della legge sull’archiviazione e sugli archivi pubblici del 15 marzo 2011;
b) le cartelle sanitarie o cliniche, ai sensi della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 e della legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999;
c) le decisioni e le sentenze emesse dalle autorità giudiziarie e le decisioni del Consiglio di Stato quale autorità di ricorso;
d) le note e le valutazioni di scolari e studenti;
e) gli atti del personale;
f) i certificati di assicurazione di previdenza professionale;
2 Sono riservate le disposizioni del diritto speciale federale e cantonale che, dichiarando confidenziali determinati documenti ufficiali, prevedono condizioni specifiche per il loro accesso.
3 Rimane altresì riservato l’accesso a simili documenti per scopi pianificatori, scientifici, statistici e di ricerca, conformemente alle disposizioni della legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e della legge sulla statistica cantonale del 22 settembre 2009.