162.110
ILGTRLIT
CH-TI
Art. 4 RLIT Regolamento della legge sull’informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT)
RLIT
Art. 4 RLIT
1 Riservato il diritto speciale, le autorità informano la popolazione e i media nelle modalità seguenti
a) pubblicano su Internet le informazioni sugli ambiti e sugli affari importanti che rientrano nella loro sfera di competenza;
b) mettono a disposizione ulteriori informazioni che agevolano la ricerca di documenti, sempre che questo non comporti un dispendio sproporzionato.
2 L’autorità competente pubblica al più presto su Internet i documenti ufficiali d’interesse generale o ritenuti impor tanti, se
a) ciò non comporta un dispendio sproporzionato; e
b) la pubblicazione su Internet non è contraria ad alcuna disposizione legale.